giovedì 25 agosto 2011

L’INTRODUZIONE DEI REATI AMBIENTALI NEL D.Lgs. 231/2001


Dal 16 agosto 2011 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 121/2011  che estende la responsabilità amministrativa  degli Enti prevista dal D.Lgs. 231/01 anche ai reati ambientali.

Con la pubblicazione del decreto legislativo n. 121/2011, viene recepita la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell’ambiente, varata per rafforzare la disciplina di contrasto contro i fenomeni di danno all’ambiente.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive, previste dal nuovo articolo 25-undecies inserito nel D.Lgs. 231/2001, oltre ai reati nel trattamento dei rifiuti, sono applicabili anche in caso di violazioni ai nuovi articoli del codice penale introdotti: “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727-bis); “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto” (art733-bis).

In relazione alla commissione dei reati previsti dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), si applicano all’Ente le sanzioni pecuniarie, da un minimo di centocinquanta quote ad un massimo di ottocento quote (da38.700 a1.239.200 Euro).
Oltre alle sanzioni pecuniarie sono applicate sanzioni interdittive, previste dall’art. 9, comma 2, del D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a sei mesi.

Il decreto legislativo n. 121/2011 ha previsto anche l’applicazione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dall’attività, ma solo nell’ipotesi in cui l’Ente o una sua attività organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di:
a) “associazione” finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260 d. lgs. n. 152/2006);
b) sversamento in mare doloso di materie inquinanti (artt. 8, commi 1 e 2 d.lgs. n. 202/2007).

Per la violazione dell’articolo 727-bis è prevista una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (da 64.500 a 387.250 Euro).
Per la violazione dell’articolo 733-bis è applicata la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (da 38.700 a 387.250 Euro).

L’inserimento dei reati ambientali, nel testo del decreto legislativo n. 231/2001, impone alle  Aziende un’attenta analisi dei rischi cui è esposta e l’identificazione di misure volte a prevenire l’accadimento di eventi che possono comportare una responsabilità amministrativa, con gravi impatti sul business e sull’immagine aziendale.

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