mercoledì 17 agosto 2011

MOG 231

Rischi conosciuti e colpevole mancanza di misure
pubblicato il: 17 agosto 2011 alle ore 12:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/rischi-conosciuti-e-colpevole-mancanza-di-misure/

Se il *lavoratore ha tenuto una condotta imprudente* tale da
procurarsi un infortunio, il *datore di lavoro è esonerato dalla
responsabilità sull'accaduto?* La risposta è no. Ma si deve
dimostrare che la condotta del lavoratore è stata "determinata" o
anche solo "agevolata" da un assetto organizzativo del lavoro non
rispettoso delle norma antinfortunistiche. E ciò perchè, a mente
dell'*art. 2087 del cc*, il *datore di lavoro "è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure* che, secondo la particolarità
del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono *necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro*".

Così ha stabilito la *Corte di Cassazione nella sentenza n. 14507 del
1° luglio 2011*, con la quale si è ribadito un importantissimo
principio, peraltro già affermato in altre precedenti pronunce (ad
es. Cass. Sez. lav. n. 5024 del 2004), secondo cui la responsabilità
sussiste quando il datore, pur conoscendo - oppure ignorando
colpevolmente - l'assetto organizzativo deficitario sotto il profilo
"sicurezza", abbia *omesso di apportare tutte quelle misure che
avrebbero eliminato ogni rischio* per il lavoratore in quel
determinato contesto lavorativo.

Sulla colpevolezza del datore di lavoro che ignora la condizione non
conforme dell'ambiente di lavoro ai fini della sicurezza, conviene
fare alcune considerazioni sulla scorta della costante giurisprudenza.

A proposito dell'*ignoranza tecnica* (riferita, nello specifico alle
misure riguardanti l'utilizzo di macchinari), richiamo la sentenza
della IV Sez. della Cassazione penale, num. 11449 del 1999, che
osserva: "il responsabile legale di una impresa, anche a prescindere
da un suo intervento diretto sui macchinari o da disposizioni fornite
al riguardo, non può addurre a propria difesa l'ignoranza tecnica
riguardante i macchinari in ordine alle previste misure di sicurezza".

E ancora, la sentenza 10164 del 1994, Cassazione Pen., Sez IV, secondo
cui "l'art. 2087 c.c.,   nell'affermare che l'imprenditore è
tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa misure che, secondo le
particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie
a *tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del
lavoratore*, stimola obbligatoriamente il datore di lavoro ad aprirsi
alle nuove acquisizioni tecnologiche".

vedi l'originale (Rischi conosciuti e colpevole mancanza di misure) su: http://www.mog231.it/rischi-conosciuti-e-colpevole-mancanza-di-misure/

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