venerdì 5 agosto 2011

MOG 231

Sicurezza lavoro ambienti confinati, approvato decreto
pubblicato il: 5 agosto 2011 alle ore 12:41
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/sicurezza-lavoro-ambienti-confinati-approvato-decreto/

ROMA - È stato approvato il 3 agosto dal *Consiglio dei ministri* su
proposta del *Ministero del lavoro e delle politiche sociali* il
D.P.R. riguardate la *sicurezza e la prevenzione nel lavoro in
ambienti confinati*. Decreto che sarà a giorni pubblicato in Gazzetta
Ufficiale e che ricordiamo riguarda la *sicurezza negli ambienti di
lavoro sospetti di inquinamento*, o nei quali può essere riscontrata
la presenza di gas. *Ambienti a rischio* quindi, caratterizzati
sovente da spazi angusti: silos, pozzi, cunicoli, cisterne.

Il decreto, condiviso dalle Regioni e dalle parti sociali, arriva come
passo conclusivo e successivo del dibattito istituzionale inerente i
temi in questione per i quali il Ministero del lavoro si era espresso
nella circolare 5/2011 "Quadro giuridico degli appalti" (Circolare
n.5/2011 del Ministero del Lavoro: il quadro giuridico degli appalti).
Circolare nella quale il dicastero, a fronte di un trend crescente di
*infortuni mortali* tragicamente accaduti (Molfetta 3 maggio 2008 5
morti), Mineo 11 luglio 2008 6 morti, Sarroch 26 maggio 2009 3 morti e
Capua 11 settembre 2010 3 morti) in tali ambienti, chiedeva
l'innalzamento delle misure di prevenzione, controllo e tutela.

I provvedimenti introdotti dal decreto e che a breve entreranno in
vigore riguardano la *preparazione, la formazione, i DPI, le
competenze professionali dei lavoratori e delle imprese* che saranno
le uniche a poter operare in ambienti confinati; la *conoscenza delle
misure di sicurezza*; l'*addestramento complementare alla
valutazione di tutti i rischi*. Questo testualmente dalla nota
diramata del Ministero del lavoro, quanto previsto dal nuovo decreto:

* *"Imposizione alle imprese e ai lavoratori autonomi*, in aggiunta
agli obblighi già su di essi gravanti in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, dell'obbligo di *procedere a specifica
informazione, formazione e addestramento* – oggetto di verifica
di apprendimento e aggiornamento – relativamente ai rischi che
sono propri degli "ambienti confinati" e alle peculiari
*procedure di sicurezza ed emergenza* che in tali contesti debbono
applicarsi; ciò con riferimento a tutto il *personale impiegato,
compreso il datore di lavoro*;

* imposizione ai datori di lavoro delle imprese e ai lavoratori
autonomi dell'obbligo di possedere *dispositivi di protezione
individuale* (es.: maschere protettive, imbracature di sicurezza,
etc.), strumentazione e attrezzature di lavoro (es.: rilevatori di
gasi, respiratori, etc.) idonei a prevenire i rischi propri delle
attività lavorative in parola e di aver effettuato, sempre in
relazione a tutto il personale impiegato, attività di
*addestramento all'uso corretto di tali dispositivi*;

* obbligo di presenza di *personale esperto*, in percentuale *non
inferiore al 30% della forza lavoro*, con esperienza almeno
triennale in attività in "ambienti confinati", assunta con
contratto di lavoro subordinato o con altri contratti (in questo
secondo caso, necessariamente certificati ai sensi del *Titolo
VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003*) con la necessità che il
*preposto*, che sovrintende sul gruppo di lavoro, abbia in ogni
caso tale esperienza (in modo che alla formazione e addestramento
il "capo-gruppo" affianchi l'esperienza maturata in
concreto);

* integrale rispetto degli obblighi in materia di *Documento Unico
di Regolarità Contributiva (DURC)* e relativi alla parte
economica  e normativa della contrattazione di settore, compreso
il versamento dell'eventuale contributo all'ente bilaterale di
riferimento;

* applicazione delle regole della *qualificazione* non solo nei
riguardi dell'impresa appaltatrice ma nei confronti di
*qualunque soggetto della "filiera"*, incluse le eventuali
imprese *subappaltatici*. Peraltro, il subappalto è consentito
solo a condizione che sia espressamente autorizzato dal datore di
lavoro committente (il quale dovrà, quindi, verificare il
possesso da parte dell'impresa subappaltatrice dei requisiti di
qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del Titolo VIII,
Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003''.

Misure introdotte affinchè:

* Prima dell'*accesso nei luoghi di lavoro*, tutti i lavoratori
che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente,
il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente
*informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi* che
possano essere presenti nell'area di lavoro (compresi quelli
legati ai precedenti utilizzi). È previsto che tale attività
debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo
scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;

* il *datore di lavoro committente individui un proprio
rappresentante*, adeguatamente *formato, addestrato ed edotto* di
tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi
l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si
realizzino;

* durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di
inquinamento o "confinati" sia adottata ed efficacemente
attuata una *procedura di lavoro specificamente diretta a
eliminare o ridurre al minimo i rischi* propri di tali attività.
Tali procedure potranno anche essere le *buone prassi, in corso di
approvazione da parte della Commissione consultiva per la salute e
sicurezza sul lavoro.*

*Per approfondire:* Lavoro e Politiche Sociali - Decreto per la tutela
della salute e sicurezza negli ambienti confinati.

vedi l'originale (Sicurezza lavoro ambienti confinati, approvato decreto) su: http://www.mog231.it/sicurezza-lavoro-ambienti-confinati-approvato-decreto/

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