giovedì 18 agosto 2011

MOG 231

Le misure contro il reato di caporalato
pubblicato il: 18 agosto 2011 alle ore 12:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/le-misure-contro-il-reato-di-caporalato/

Nel totale della discussione politica sulla manovra finanziaria
contenuta nel Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", 
pubblicato sulla GU n. 188 del 13-8-2011, interessa in modo specifico
al lettore, anche per i riflessi che esso assume in materia di 
sicurezza sul lavoro, il testo dell'*Art. 12* del decreto legge,
riguardante il *caporalato*. Un articolo qui riprodotto integralmente:

"1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i
seguenti:  «Art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento
del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque svolga un'*attività organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa
caratterizzata da sfruttamento,* *mediante violenza, minaccia, o
intimidazione,* approfittando dello stato di bisogno o di necessità
dei lavoratori, è punito con la *reclusione da cinque a otto anni e
con la multa da 1.000 a 2.000 euro* per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la
sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

1) La sistematica *retribuzione dei lavoratori in modo palesemente
difforme* dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato
rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica *violazione della normativa relativa all'orario di
lavoro*, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
3) la sussistenza di *violazioni della normativa in materia di
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro*, tale da esporre il
lavoratore a pericolo per la *salute, la sicurezza o l'incolumità
personale*;
4) la sottoposizione del lavoratore a  condizioni di lavoro metodi di
sorveglianza, situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

L'art. 12,  che ormai passa come *misure "contro  il  reato di
caporalato"*,  punisce come  aggravante specifica (con l'aumento
della pena da un terzo alla metà):

a) La circostanza che il *numero di lavoratori reclutati sia superiore
a tre*;
b) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano *minori in
età non lavorativa*;
c) che con l'intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro,
si siano  esposti i lavoratori intermediati, a *situazioni di grave
pericolo*, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da
svolgere e delle condizioni di lavoro.

La condanna per il reato di caporalato comporta anche pene accessorie
che possono consistere nell'*esclusione per un periodo di due anni da
agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello
Stato* o di altri enti pubblici  e dell'Unione europea,
all'*interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche* o
delle imprese, al *divieto di concludere contratti di appalto*, di
cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti
la pubblica amministrazione.

vedi l'originale (Le misure contro il reato di caporalato) su: http://www.mog231.it/le-misure-contro-il-reato-di-caporalato/

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