martedì 16 agosto 2011

MOG 231

Verifiche attrezzature lavoro, chiarimenti per l'abilitazione
pubblicato il: 16 agosto 2011 alle ore 12:33
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/verifiche-attrezzature-lavoro-chiarimenti-per-l%e2%80%99abilitazione/

ROMA – Pubblicata dal *Ministero del lavoro e delle politiche
sociali* la "*Circolare 21 dell'8 agosto 2011 - Verifiche periodiche
delle attrezzature di lavoro* - Primi chiarimenti in ordine al
contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'Allegato III al D.M.
11.04.11''. Il documento arriva a  fornire chiarimenti riguardanti il
recentemente prorogato Decreto 11 aprile 2011 (Verifica periodica
attrezzature, proroga Decreto 11 aprile), che riguardano in
particolare la possibilità di aziende e professionisti che abbiano la
necessaria competenza e formazione di essere *inscritti nell'elenco
dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche in
sostituzione degli enti nazionali preposti, INAIL e ASL*.

Il decreto per il quale la circolare si spende ricordiamo essere stato
pubblicato al fine di disciplinare "le modalità di effettuazione
delle verifiche periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di
lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008,
nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati e
individua le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL
possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati, ai
sensi dell'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008,
per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71,
comma 11". Le *attrezzature da lavoro interessate e citate
dall'allegato VII del Testo unico sulla sicurezza* sono gli
"apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano e
idroestrattori a forza centrifuga (Gruppo SC); sollevamento persone
(Gruppo SP);  gas, vapore, riscaldamento (Gruppo GVR); generatori di
vapore d'acqua; tubazioni (gas, vapori, liquidi); generatori di
calore a combustibile solido, liquido o gassoso per impianti; centrali
di riscaldamento ad acqua; forni per industrie chimiche e simili".

Deputati di base a tali controlli sono ASL e INAIL (in precedenza
ISPESL), ma tutte e due sono autorizzate dal legislatore ad avvalersi
"del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati".

La circolare recentemente diramata dal Ministero del lavoro arriva a
fornire *chiarimenti riguardanti il come i soggetti pubblici o privati
suddetti possono avanzare la propria candidatura* e quindi iscriversi
all'elenco degli abilitati alla verifica.

Sette i punti nei quali di dipana la nuova comunicazione ministeriale
e ognuno di essi riguarda il punto 1.1 dell' *"Allegato III
Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei
soggetti"* del Decreto 11 aprile 2011.

Innanzitutto l'istanza. La domanda di iscrizione veniva segnalata
come possibile anche per via telematica. Il Ministero ha ritenuto
opportuno ora con la sua circolare specificare l'indirizzo email al
quale riferirsi. Che è *dgtutelalavoro@mailcert.gov.it*.

Ancora, in riferimento ai documenti da allegare alla domanda:

* Il *responsabile tecnico* deve essere unico per il soggetto da
abilitare;

* Per ogni Regione in cui si intende svolgere la propria attività
occorre indicare l'*elenco delle attrezzature di cui si chiede
l'abilitazione* nonché lo specifico *personale addetto* alle
verifiche delle singole attrezzature;

* Occorre allegare all'istanza p*lanimetrie in scala adeguata della
sede centrale e di quelle Regionali* in cui si intende operare,
corredale di titolo di proprietà o di locazione o di comodato e
dati catastali.

Infine, in *relazione ai requisiti professionali* necessari per poter
presentare domanda, indicati dall'allegato I del Decreto 11 aprile
2011 che sono

* Certificato di accreditamento quale organismo di ispezione di tipo
A, ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17020*, emesso da ente
di accreditamento riconosciuto a livello europeo ai sensi del
regolamento CE 765/2008; con scopo di accreditamento evidenziante
la competenza ciel soggetto richiedente ad operare nel settore
oggetto della richiesta di abilitazione, ovvero un'organizzazione
conforme ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020
adeguatamente documentata; che garantisca competenza dei soggetto
richiedente ad operare nel settore oggetto della richiesta di
abilitazione, oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità
propria e ciel proprio personale rispetto alle attività di
progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione
manutenzione commercializzazione  gestione eventualmente legate
in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui
all'*allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008*";

la circolare chiarisce che in assenza di certificato di accreditamento
succitato:

* Il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del DPR
445/2000 [Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (ndr)]
di essere *indipendente dalle parti interessate* e cioè dal
progettista, costruttore, fornitore, installatore, acquirente,
proprietario, utilizzatore o manutentore delle attrezzature
sottoposte a verifica, né siano il rappresentante autorizzato di
una qualsiasi delle suddette parti;

* il soggetto richiedente l'abilitazione e il suo personale
responsabile della verifica dichiarino, ai sensi del DPR 445/2000,
di *non essere il progettista, costruttore, fornitore,
installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o manutentore
delle attrezzature sottoposte a verifica*, né siano il
rappresentante autorizzato di una qualsiasi delle suddette parti;

* il personale del soggetto richiedente l'abilitazione, coinvolto
nelle attività concernenti l'oggetto dell'istanza, dichiari, ai
sensi del DPR 445/2000, di *non essere impegnato in attività che
possano entrare in conflitto con l'indipendenza di giudizio* e con
l'integrità professionale in relazione all'attività di verifica,
ed in particolare di non essere direttamente coinvolto nel
progetto, fabbricazione, fornitura, installazione, utilizzo e
manutenzione delle attrezzature sottoposte a verifica ovvero di
attrezzature similari in concorrenza:

* il soggetto richiedente l'abilitazione dichiari, ai sensi del
DPR 445/2000, che tutte le parti interessate devono avere accesso
ai servizi del soggetto richiedente, che *non devono sussistere
indebiti condizionamenti finanziari o di altra nature*, che le
procedure nell'ambito delle quali l'istante opera devono
essere gestite in modo non discriminatorio.

Ogni *variazione di diritto o di fatto* operata dai soggetti che
saranno abilitati dovrà essere comunicata al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali che, su "conforme parere della Commissione di
cui al D.M. 11.04.11, si esprimerà circa l'ammissibilità o meno
della variazione comunicata".

Al momento dell'iscrizione all'elenco i soggetti accreditati
dovranno infine mostrare e documentare di:

* Disporre di un *organigramma generale* che evidenzi, in maniera
dettagliata, la struttura operativa per ogni Regione in cui si
intende svolgere l'attività delle verifiche oggetto del presente
decreto e che indichi il nominativo del responsabile tecnico.
[...] Il *responsabile tecnico* deve essere un dipendente del
soggetto abilitato ed avere una *comprovata esperienza
professionale superiore ai 10 anni nel campo della progettazione o
controllo di prodotti, impianti e costruzioni*".

*Per approfondire:* la Circolare n212011 verifiche periodiche
attrezzature di lavoro sul sito del Ministero.

vedi l'originale (Verifiche attrezzature lavoro, chiarimenti per l'abilitazione) su: http://www.mog231.it/verifiche-attrezzature-lavoro-chiarimenti-per-l%e2%80%99abilitazione/

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