mercoledì 31 agosto 2011

MOG 231

Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali
pubblicato il: 31 agosto 2011 alle ore 12:33
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/certificazione-antincendio-decreto-iscrizione-elenchi-ministeriali/

ROMA - È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 26 agosto 2011 il
*Decreto 5 agosto 2011* contente nuove indicazioni riguardanti
*"Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno* di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il testo di legge arriva a definire prassi e obblighi burocratici per
i professionisti che intendono abilitarsi al rilascio del *certificato
di prevenzione incendi* riguardante locali, attività, depositi,
impianti e industrie pericolose. La certificazione in questione è di
norma appannaggio dei Vigili del Fuoco, rientra nelle prerogative del
corpo previste dall'articolo 16  "Decreto Legislativo 8 marzo
2006, n. 139 - Corpo nazionale dei vigili del fuoco", lo stesso
decreto citato e richiamato nell'oggetto del provvedimento di legge
di cui stiamo parlando.

L'articolo 16 della legge riguardante i VV.F., nel suo comma 4
prevede per essi, la possibilità di *acquisire certificazioni
antincendio e dichiarazioni di conformità da soggetti terzi*,
*professionisti abilitati alla redazione dei documenti richiesti* e
quindi alla preventiva verifica delle condizioni necessarie affinché
tale documentazione sia fondata, corretta e sicura. Tali
professionisti per essere abilitati a tale mansione devono essere
*inscritti in appositi elenchi ministeriali*, e devono per ottenere
l'iscrizione, *dimostrare ai proprio ordini professionali e quindi
al Ministero* stesso di possedere tutti i *requisiti e la formazione
necessaria*. Requisiti inderogabili e definitivi.

Questo il testo del comma 4 dell'artico 16 del Decreto 8 marzo 2006
n.139. "Art. 16. *Certificato di prevenzione incendi* – Ai fini del
rilascio del certificato di prevenzione incendi, il Comando
provinciale dei vigili del fuoco, oltre ad eseguire direttamente
accertamenti e valutazioni, acquisisce dai soggetti responsabili delle
attività le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la
conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi,
rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi
professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi
del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e
l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno".

Fatti salvi i professionisti già inscritti negli elenchi
ministeriali, il Decreto stabilisce quindi requisiti e modalità di
iscrizione per i nuovi candidati.

"Ministero dell'Interno, Decreto 5 agosto 2011 - *Art. 3 Requisiti per
l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno*.

1. Possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero
dell'interno i *professionisti iscritti negli albi professionali*, di
seguito denominati professionisti, degli ingegneri, degli
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, dei chimici, dei
dottori agronomi e dottori forestali, dei geometri e dei geometri
laureati, dei periti industriali e periti industriali laureati, degli
agrotecnici ed agrotecnici laureati, dei periti agrari e periti agrari
laureati, in possesso dei requisiti di cui al presente decreto.

2. Per l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui al
comma 1, i professionisti devono essere in possesso, alla data della
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

a) Iscrizione all'albo professionale;
b) attestazione di frequenza con esito positivo del *corso base di
specializzazione di prevenzione incendi*, di cui al successivo art.
4''.

Il *corso di formazione* deve comprendere un ammontare di ore che non
può essere inferiore alle centoventi, le lezioni vengono sostenute
dagli Ordini e dai Collegi professionali di ognuna delle professioni
ammesse alla possibilità di certificazione antincendio, con la
supervisione e attestazione finale rilasciata dal Ministero
dell'interno - "Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile". Sono esentati dall'obbligo di
frequenza ai corsi i "professionisti appartenuti, per almeno un
anno, ai ruoli dei direttivi e dirigenti, degli ispettori e dei
sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco ed abbiano cessato di prestare servizio", i "dottori
agronomi e dottori forestali, agrotecnici laureati,
architetti-pianificatori-paesaggisti e conservatori, chimici, geometri
laureati, ingegneri, periti agrari laureati e periti industriali
laureati" che provino di aver seguito un corso e conseguito una
formazione equivalente durante la laurea.

Una volta superato il corso i candidati dovranno *presentare richiesta
di ammissione agli elenchi ancora ai rispettivi Ordini e Collegi
professionali*. Questi valideranno la proposta entro sessanta giorni
dal deposito e con esito positivo provvederanno tramite una codifica e
una catalogazione apposita a comunicare la possibile iscrizione al
Ministero del lavoro.

Gli inscritti per mantenere la propria posizione dovranno seguire
*corsi di aggiornamento* e seminari.

*Per approfondire:* Ministero dell'Interno, Decreto 5 agosto 2011 -
Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

vedi l'originale (Certificazione antincendio, decreto iscrizione elenchi ministeriali) su: http://www.mog231.it/certificazione-antincendio-decreto-iscrizione-elenchi-ministeriali/

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