venerdì 11 novembre 2011

MOG 231

PEC, la comunicazione al Registro delle imprese entro il 29 novembre
pubblicato il: 11 novembre 2011 alle ore 13:59
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/pec-la-comunicazione-al-registro-delle-imprese-entro-il-29-novembre/

*Scade il 29 novembre* il termine per comunicare al Registro delle
imprese l'indirizzo di *Posta elettronica certificata (PEC)* delle
società. L'obbligo della comunicazione è previsto dalla *L. 28
gennaio 2009, n. 2* (legge di conversione del D.L. 185/2008 sulle
"Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale").

La PEC è un sistema di posta elettronica in grado di fornire al
mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta
spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. 
Allo stesso modo, quando il messaggio arriva al destinatario, il
gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta (o mancata)
consegna, con l'indicazione temporale. Nel caso in cui il mittente
smarrisca le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte
viene conservata per legge dal gestore per un periodo di 30 mesi.

Con la PEC, pertanto, è possibile inviare utilmente - e cioè con lo
stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento -
una e-mail contenente atti legali, contratti, diffide, richieste. Ciò
avviene:

* Sottoscrivendo i documenti con *firma digitale*;

* trasmettendo il tutto all'*indirizzo PEC del destinatario
pubblicato nel Registro imprese*.

Quali sono le *società sottoposte all'obbligo* istituito dalla
L.2/2009? Il Ministero dello sviluppo economico (circ. 3645/C)  ha
chiarito che devono dotarsi di PEC:

* Le società di *capitali e di persone*;

* le società *semplici*;

* le società *cooperative*;

* le società in *liquidazion*e;

* le *società estere* che hanno in Italia una o più sedi
secondarie.

Sugli obblighi per le società va richiamato l'articolo 16, comma 6
della L.2/2009,  per il quale:

* Le nuove imprese costituite in forma societaria erano (ndr) tenute
a indicare il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata
nella domanda di iscrizione al Registro imprese a partire dal 29
novembre 2008 (data di entrata in vigore del DL 185/2008);

* le imprese già costituite in forma societaria prima del 29
novembre 2008 dovranno comunicare al Registro imprese l'indirizzo
di Posta elettronica certificata entro tre anni dalla stessa data
(il 29 novembre prossimo, appunto).

Per chi non adempie l'obbligo della comunicazione dell'indirizzo della
PEC viene applicata la norma generale in tema di *"Omessa esecuzione
di denunce, comunicazioni o depositi"*, contenuta all'art. 2630 del
Codice civile (modificato dal DLgs 61/2002), che prevede una sanzione
amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro a carico di chi
omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o
depositi presso il registro delle imprese. Peraltro, il recente
*Statuto delle imprese* ha introdotto delle modifiche al testo
dell'art. 2630 c.c. ha dimezzato le sanzioni, ha previsto la
possibilità di un «ravvedimento», per cui «se la denuncia, la
comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi
alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa
pecuniaria è ridotta di un terzo» (art. 9, co. 5).

vedi l'originale (PEC, la comunicazione al Registro delle imprese entro il 29 novembre) su: http://www.mog231.it/pec-la-comunicazione-al-registro-delle-imprese-entro-il-29-novembre/

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