lunedì 12 dicembre 2011

MOG 231

Diploma tecnico prevenzione luoghi di lavoro, decreto 3 novembre
pubblicato il: 12 dicembre 2011 alle ore 13:21
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/diploma-tecnico-prevenzione-luoghi-di-lavoro-decreto-3-novembre/

ROMA – Pubblicato in *G.U. n. 277 del 28 novembre 2011* il *Decreto
del Ministero della salute del 3 novembre 2011* "Modifica del
decreto 27 luglio 2000, recante "Equipollenza di *diplomi e
attestati*, al diploma universitario di tecnico della prevenzione
dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini dell'esercizio professionale
e dell'accesso alla formazione post-base".

Con il decreto del 27 luglio 2000 si definivano i titoli da ritenersi
equipollenti a diploma di laurea in *Tecnico della prevenzione*.  Il
legislatore è voluto tornare sulla materia inserendo due ulteriori
titoli: *"Guardia di sanità* - decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761" e "*Personale dell'ex-Comando
antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanità* transitato
nel Comando Carabinieri per la tutela della salute, con il grado
minimo di brigadiere".

Per quanto riguarda la Guardia di sanità la decisione di ritenere
questo titolo equipollente deriva dalla considerazione che *"*fra i
titoli dichiarati equipollenti al diploma universitario di tecnico
della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro è compreso il
titolo di *Operatore di vigilanza* e ispezione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, mentre non
figura il titolo di Guardia di sanità previsto dal medesimo decreto
del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;
Considerato che le due figure professionali risultano corrispondenti
quanto a mansioni e competenze e si differenziano esclusivamente per
le strutture presso cui vengono impiegate, essendo gli Operatori di
vigilanza e ispezione in servizio presso le aziende sanitarie e le
Guardie di sanità presso il Ministero della sanità, ora Ministero
della salute".

In merito alla decisione di inserire il titolo di "Personale
dell'ex-Comando antidroga e dell'ex-Comando antisofisticazioni e
sanità transitato nel Comando Carabinieri per la tutela della salute,
con il grado minimo di brigadiere" questa deriva della
considerazione che "nel Comando Carabinieri per la tutela della
salute è confluito anche il personale del Comando antidroga" e che
"gli ufficiali, i marescialli e i brigadieri in servizio presso il
Comando Carabinieri per la tutela della salute che hanno superato,
prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 42 del 1999, corsi
di specializzazione presso Istituti militari di istruzione o presso il
Ministero della salute: svolgono la *vigilanza istituzionale* nelle
materie della sicurezza alimentare, sanitaria, farmaceutica, polizia
veterinaria, cosmetovigilanza, biocidi, presidi medico-chirurgici,
dispositivi medici e diagnostici in vitro e lotta al doping;
*effettuano ispezioni e impartiscono prescrizioni in tema di sicurezza
nei luoghi di lavoro*".

Per le suddette ragioni quindi il decreto dichiara i titoli di
"Guardia di sanità - decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761" e di "Personale dell'ex-Comando antidroga e
dell'ex-Comando antisofisticazioni e sanità transitato nel Comando
Carabinieri per la tutela della salute, con il grado minimo di
brigadiere" equipollenti al diploma universitario di tecnico della
prevenzione.

*Per approfondire:* Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante
«Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di
tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

vedi l'originale (Diploma tecnico prevenzione luoghi di lavoro, decreto 3 novembre) su: http://www.mog231.it/diploma-tecnico-prevenzione-luoghi-di-lavoro-decreto-3-novembre/

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