mercoledì 7 dicembre 2011

MOG 231

Storia normativa sicurezza – 11 Committente garante sicurezza in edilizia
pubblicato il: 7 dicembre 2011 alle ore 14:03
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-11-committente-garante-sicurezza-in-edilizia/

*11. Al tramonto del '900 il Committente diviene garante della
sicurezza nei lavori edili e di genio civile.*

Con il *D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494*, il Legislatore delegato
recepisce la *direttiva europea sui cantieri temporanei e mobili*, la
cui filosofia è assunta successivamente nel *Titolo IV del vigente
Testo unico sulla sicurezza del lavoro*, approvato con il D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81.

Il Committente diviene il primo destinatario del *"dovere di
tutela"* nella fase di progettazione dell'opera e in particolare
al momento delle scelte tecniche, nella redazione del progetto,
nell'organizzazione e gestione del cantiere. L'obbligo primario
consiste nel pianificare l'esecuzione dei lavori in sicurezza.

Il punto focale sta nella responsabilizzazione del Committente
definito *"il soggetto per conto del quale l'intera opera viene
realizzata"*. Nelle strutture complesse il predetto va individuato,
ai fini delle responsabilità penali di sicurezza, nel soggetto forte
che interpreta la persona giuridica, dotato di poteri organizzatori,
decisionali e di spesa per la realizzazione dell'opera. Dunque, il
committente diviene il primo destinatario, originario e necessario,
potremmo dire "naturale", del dovere di sicurezza nei confronti
dei lavoratori occupati nei lavori edili.

C'è da dire che il decreto persegue la *"effettività della
tutela"* dei lavoratori, individuando nel Committente, che si
*aggiunge agli appaltatori* (impresa affidataria e imprese esecutrici)
che vedono ulteriormente accresciute le loro responsabilità di tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori, durante la realizzazione
dell'opera, con il D.Lgs. 81/2008, corretto ed integrato dal *D.Lgs.
106/2009*.

Le disposizioni prevedono la redazione, a cura del Committente, del
Piano di sicurezza e di coordinamento *(PSC)*, redatto da uno
specialista della sicurezza, il Coordinatore per la progettazione e
per l'esecuzione del cantiere. Il Piano è costituito da una
relazione tecnica e da prescrizioni operative correlate alla
complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi
critiche del processo di lavorazione.

Occorre sottolineare che il PSC non è mai, specie in opere complesse,
un documento chiuso e compiuto, ma un atto di una *procedura in
progress*, che viene aggiornata dal Coordinatore man mano che se ne
verifichi l'esigenza, attraverso le verifiche di cantiere, effettuate
durante l'esecuzione delle varie fasi di lavorazione.

Si parte da un documento iniziale di larga massima, che prevede il
prevedibile, e cioè le misure che attengono alle lavorazioni
programmate, ritenute pericolose, secondo quel procedimento di
*valutazione del rischio* liberamente adottato dal Coordinatore che si
implementa sia con apposite previsioni integrative, durante
l'evoluzione dei lavori, sia con i suggerimenti provenienti dalle
imprese affidataria ed esecutrici, comunicate dall'impresa
affidataria, attraverso il *Direttore di cantiere o il Capo Cantiere,
al Coordinatore*; da questo approvate e riportate dalle imprese nei
Piani di sicurezza operativi *(POS)*, considerati dei documenti di
dettaglio, in evoluzione con l'andamento dei lavori.

In altri termini, i vari Piani di sicurezza, (PSC e POS),
nell'ottica del Legislatore, finiscono per integrarsi in un vero e
proprio *"sistema" di sicurezza*, atto a coprire flessibilmente tutto
l'ambito delle lavorazioni, sempre nei limiti del rischio prevedibile.
Il che non significa che i piani debbano occuparsi con previsioni
specifiche di tutti i dettagli delle singole lavorazioni, ma piuttosto
che sia il Coordinatore ad individuare, avvalendosi delle speciali e
titolate competenze professionali, richieste dalle disposizioni, quali
siano le fasi, o i segmenti lavorativi, che presentino un grado di
rischio tale da esigere prescrizioni specifiche *("fasi critiche"*), e
quali invece possano non essere evidenziate nel piano, perchè trovano
adeguata tutela nelle prescrizioni normative generali stabilite dal
Legislatore nell'ambito della prevedibilità del rischio.

Questa facoltà del Coordinatore di articolare il Piano, e le sue
integrazioni, in previsioni generali e di massima e in previsioni
specifiche, non risponde soltanto a criteri di logica e di buon senso,
ma è descritta dalla norma laddove afferma che il piano è costituito
da una relazione tecnica e *prescrizioni correlate alla complessità
dell'opera* da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione.

Infine, la sua osservanza da parte delle imprese affidataria ed
appaltatrici viene verificata dal Coordinatore attraverso i
*sopralluoghi verbalizzati o registrati nel giornale di cantiere*.

vedi l'originale (Storia normativa sicurezza – 11 Committente garante sicurezza in edilizia) su: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-%e2%80%93-11-committente-garante-sicurezza-in-edilizia/

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