giovedì 29 dicembre 2011

MOG 231

Storia normativa sicurezza -14 Il Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81
pubblicato il: 29 dicembre 2011 alle ore 14:04
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-14-il-testo-unico-9-aprile-2008-n-81/

*14. La nuova Organizzazione e gestione della sicurezza sul lavoro. 
Il Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81  sul miglioramento della tutela
della salute dei lavoratori.* _Dal 15 maggio 2008 tolleranza zero nei
confronti degli imprenditori che gestiscono processi lavorativi
obsoleti o pericolosi che espongono i lavoratori al rischio di
infortuni o di malattie professionali_.

Il *D.Lgs. 81/2008*, corretto ed integrato dal successivo *D.Lgs.
106/2009*, emanato dall'Esecutivo su delega del Parlamento, ha
armonizzato, razionalizzato e coordinato la *massa di disposizioni
legislative* che durante mezzo secolo si erano affastellate rendendo
incerta l'applicazione puntuale delle misure di *sicurezza nei
luoghi di lavoro.*

Il nuovo provvedimento – che ha l'ambizione di essere un testo
unico sulla materia della sicurezza - abroga una parte della
legislazione previgente sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro, risalente agli anni cinquanta, e il famoso decreto
*626/1994* di recepimento delle direttive comunitarie.

Costituito da *306 articoli e 51 allegati*, il decreto 81/2008
disciplina, nei suoi *tredici titoli*, le materie seguenti: "1.
Principi comuni; 2. Luoghi di lavoro; 3. Uso delle attrezzature; 4.
Cantieri temporanei e mobili; 5. Segnaletica di sicurezza; 6.
Movimentazione manuale dei carichi; 7. Attrezzature munite di
videoterminali; 8. Agenti fisici; 9. Sostanze pericolose; 10
Esposizione ad agenti biologici; 11. Protezione da atmosfere
esplosive; 12. Disposizioni in materia penale e di procedura penale;
13. Disposizioni finali".

Il merito del provvedimento è innegabile per *rendere gli scenari
aziendali più sicuri*. È un'opera di grande respiro, condivisa
dalle Regioni e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, le
quali dovrebbero concretamente contribuire a rendere più sicure le
fabbriche ed i cantieri dove è ancora molto elevato l'indice
infortunistico. Sul provvedimento delle critiche severe sono pervenute
soprattutto dalle Associazioni datoriali, segnatamente al sistema
punitivo apprestato che appare ancora di tipo fortemente repressivo,
con modeste misure premiali alle aziende determinate a migliorare la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Purtroppo, alcuni importanti suggerimenti formulati dalla
"Commissione Tofani" d'inchiesta del Senato sul fenomeno degli
infortuni sul lavoro nel nostro Paese, sono rimasti inascoltati. I
lavori della Commissione, che ha indagato in particolare sulle c.d.
"morti bianche", conclusisi il 5 marzo 2008, condensati in una
pregevole relazione finale ricca di spunti operativi, non sono tutti
recepiti dal Legislatore delegato. Dopo un breve periodo di
sperimentazione il Governo, delegato ad emanare numerosi decreti
attuativi, ha tentato di rendere il decreto n.81 più efficace -
rettificando alcune sviste ed inesattezze, facendo tesoro dei
suggerimenti pervenuti dal dibattito in atto nel Paese – con il
*D.Lgs. 106 del 3 agosto 2009, entrato in vigore il 20 agosto 2009*.

Un ulteriore passo, sempre atteso, determinante a promuovere
l'evoluzione delle piccole e medie aziende nel campo della
sicurezza, soprattutto per quelle operanti nei *settori a maggior
rischio* (costruzioni, pesca, metallurgia, metalmeccanica, ecc..),
attende l'INAIL, e la destinazione delle sue "notevoli risorse
organizzative e finanziarie",  che devono essere investite nelle
misure premiali e negli interventi economici in favore delle imprese,
oltre che nel campo del trattamento riabilitativo e pensionistico 
degli infortunati e dei superstiti.

Con riferimento alle disponibilità finanziarie, la Relazione
senatoriale (Commissione Tofani) riferiva che l'INAIL "presenta un
avanzo di amministrazione annuo pari a circa 1,5-2 miliardi di euro,
mentre le risorse complessive dell'Istituto vincolate presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, risultano al 2008 pari a pari
a circa 12,5 miliardi di euro.
Viene spontaneo chiedersi: tali risorse, se sono ancora disponibili,
perché non sono utilizzate in modo selettivo, al fine di attuare le
politiche di prevenzione in materia di sicurezza, nonché ad ampliare
la tutela assicurativa".

Tutti affermiamo con convinzione che l'intervento dell'Istituto
sulle politiche di prevenzione diventi sistematico ed "efficace".
Dunque, bisogna *accrescere le misure già attualmente di competenza
dell'Istituto*, quali la differenziazione effettiva delle tariffe
premi secondo un criterio di bonus-malus (in relazione all'andamento
degli infortuni e delle malattie professionali nell'impresa) e il
finanziamento dei programmi di adeguamento alla normativa sulla
sicurezza da parte delle microimprese, di quelle piccole e medie e di
quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale; nonché
finanziare "in modo adeguato"i progetti per favorire la formazione
dei lavoratori.

Difatti, le difficoltà incontrate da queste aziende nella
riorganizzazione e gestione in sicurezza dei processi lavorativi
appaiono di ordine sia economico che organizzativo.
Di conseguenza, in primis occorre fornire le *risorse economiche per
sviluppare le misure premiali e di sostegno alla prevenzione*.

Un altro punto critico relativo alla tematica della sicurezza sul
lavoro, anch'esso sottolineato dalla Commissione d'inchiesta,
attiene alle *quote minime di spesa sanitaria regionale da destinare
alla prevenzione in materia di sicurezza del lavoro*, in quanto non
c'è alcun riferimento preciso nella relativa programmazione e, in
particolare, nella definizione dell'entità della dotazione da
riservare alla prevenzione in questo settore.
La collettività è sempre più d'accordo che la sicurezza e il
benessere sul luogo di lavoro deve diventare la *leva del
miglioramento delle condizioni di vita delle persone e della crescita
economica del Paese*.

In questo contesto deve essere inserita tutta una serie di iniziative
tese a:
*diffondere e garantire le condizioni di sicurezza sul lavoro*;
*coinvolgere gli operatori economici* attraverso iniziative mirate
alla diffusione della responsabilità sociale.

In questo contesto, forte deve essere il ruolo degli *enti
istituzionali* coinvolti che promuoveranno la partecipazione, il
confronto e la cooperazione istituzionale come elementi indispensabili
nella messa a regime di tutte le azioni prospettate, coinvolgendo
altresì le Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Occorre mettere in atto tutti gli strumenti idonei a promuovere la
cultura della
sicurezza e a prevenire gli incidenti sul lavoro (formazione,
educazione, misure che favoriscano la regolarità e la sicurezza del
lavoro negli appalti pubblici, incentivi e agevolazioni alle imprese,
ecc..). L'obiettivo finale è il *sostegno alle imprese che operano
nella regolarità e subiscono un'iniqua concorrenza*, promuovendo
una cultura condivisa di "qualità" del lavoro. Occorre attivare
strumenti atti ad assicurare:
*riduzioni fiscali* finalizzate alla concessione di finanziamenti
agevolati ad aziende che intendano iniziare il percorso di
certificazione sulla organizzazione e gestione della sicurezza;
*prestiti agevolati o premiali* per l'adeguamento aziendale del
"sistema sicurezza lavoro";  il riconoscimento di punteggi
specifici, da parte degli enti pubblici, in occasione di appalti, per
favorire le *imprese in possesso di marchi di qualità sulla sicurezza
del lavoro*.

*Scuole e università*, come prevede il decreto n.81, dovranno
promuovere la consapevolezza del pericolo che tuttora presentano
alcune lavorazioni industriali e integrare i programmi con la
sicurezza sul lavoro nel sistema dell'istruzione, preparando i giovani
ad affrontare il lavoro con cognizione dei rischi per la salute.

Un punto cruciale per quanto riguarda la gestione del sistema
sicurezza è rappresentato da quella parte del sistema organizzativo
che presiede alla *raccolta, gestione ed utilizzo delle informazion*i.
In sostanza, sul piano operativo, le tre principali esigenze ai fini
della prevenzione da raggiungere sono: individuare metodi e strumenti
per supportare sia i percorsi per promuovere il coinvolgimento dei
soggetti attraverso la formazione; individuare e progettare strumenti
idonei a supportare la gestione del sistema sicurezza e la
condivisione delle risorse; progettare strumenti e metodi per la
raccolta e la gestione diffusa delle informazioni.

Dalle considerazioni sin qui svolte in materia di formazione, la
Commissione d'inchiesta citata, traeva almeno due conclusioni
rimaste tuttora inascoltate. La prima è relativa all'esigenza di un
*elevamento del livello quantitativo e qualitativo della formazione in
materia di sicurezza*. I relativi moduli di base devono essere
inseriti in via obbligatoria in ogni percorso di formazione
professionale.

La seconda concerne la cultura della sicurezza sul lavoro, la quale ha
bisogno di trovare spazio nei *programmi scolastici e universitari,*
nell'ambito della sempre più stretta interrelazione tra istruzione e
lavoro.

A conclusione  di questa rassegna di studi pubblicati dal Quotidiano
Sicurezza, per celebrare i centocinquantanni dell'Unità d'Italia,
vanno ricordate le parole  del Ministro del lavoro Ferrero,
pronunciate in un ampio discorso sulla necessità di investire sulla
"sicurezza,  che è un valore e non una costrizione imposta",
essendo "un *principio dal quale non può derogarsi mai*".

vedi l'originale (Storia normativa sicurezza -14 Il Testo Unico 9 aprile 2008 n. 81) su: http://www.mog231.it/storia-normativa-sicurezza-14-il-testo-unico-9-aprile-2008-n-81/

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