mercoledì 28 dicembre 2011

MOG 231

Porte antincendio, prorogata sostituzione dispotivi di 24 mesi
pubblicato il: 28 dicembre 2011 alle ore 12:49
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/porte-antincendio-prorogata-sostituzione-dispotivi-di-24-mesi/

ROMA - Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto
del ministero dell'Interno *D.M. 6 dicembre 201*1 recante
"*Modifica al decreto 3 novembre 2004* concernente l'installazione e
la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate
lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d'incendio".Decreto che *proroga il termine ultimo per la
sostituzione di porte antincendio di due anni*. *(Entro novembre
2012).*

La presente norma aggiorna quanto disposto in materia di maniglioni
antipanico nel precedente decreto 3 novembre 2004 (Leggi anche:
"Maniglioni antipanico, si o no?") e di armonizzarlo a quanto sancito
nel decreto del presidente della Repubblica *n. 151 del 1° agosto
2011* *"*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122″. (Leggi: "Disciplina amministrativa prevenzione incendi,
decreto semplificazione").

Il Ministro, considerata la necessità "di un approfondimento
tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al
fuoco delle porte medesime" e "Tenuto conto dello sviluppo della
regola dell'arte nel settore della manutenzione dei predetti
dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale
è prevista l'emanazione della specifica norma UNI" ha ritenuto
necessario *"differire il termine per la sostituzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte già installate lungo le vie di
esodo, previsto dall'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3
novembre 2004"* e, sentito il parere del Comitato centrale tecnico
scientifico per la prevenzione incendi, ha stabilito che il
*differimento del termine sia di ventiquattro mesi*.

Il ministro decreta pertanto che i termini di sostituzione dei
dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di
esodo non sia più sei bensì otto anni, fatto salvo il fatto che
restano invariati "i casi per cui è prevista la sostituzione dei
dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di
esodo e l'obbligo di garantire il mantenimento della loro
funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite
asseverazione di tecnico abilitato".

*Per approfondire:* Ministero dell'Interno, D.M. 6 dicembre 2011 -
Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la
manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate
lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso
d'incendio.

vedi l'originale (Porte antincendio, prorogata sostituzione dispotivi di 24 mesi) su: http://www.mog231.it/porte-antincendio-prorogata-sostituzione-dispotivi-di-24-mesi/

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