giovedì 5 gennaio 2012

MOG 231

Stazioni di servizio, pesca, lavoratori paesi terzi, Legge Comunitaria 2010
pubblicato il: 5 gennaio 2012 alle ore 14:04
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/stazioni-di-servizio-pesca-lavoratori-paesi-terzi-legge-comunitaria-2010/

ROMA - Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il *2 gennaio 2012* la *Legge
comunitaria 2010*, ovvero la *"Legge 15 dicembre 2011, n. 217 -
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee"*. È la prima legge approvata dal
governo Monti e va a sanare la posizione dell'Italia in merito a
procedure di infrazione della normativa comunitaria e in merito
all'obbligo di conformarsi a sentenze di condanna della Corte di
giustizia europea.

Così la Legge Comunitaria 2010 è stata commentata dal *ministro per
gli Affari europei Enzo Moavero Milanese* in una dichiarazione
pubblicata sul sito del dipartimento delle Politiche europee della
presidenza del Consiglio dei minstri:

"Abbiamo ora la base indispensabile per chiudere ben 23 procedure
d'infrazione aperte dalla Commissione europea contro l'Italia. Ora,
il Governo è chiamato ad esercitare tempestivamente le deleghe
contenute nella legge. Mi impegnerò personalmente, insieme ai
colleghi di Governo competenti per materia, ad adempiere, nei tempi
più rapidi, a questi obblighi normativi. Mi auguro che il positivo
clima parlamentare che ho avuto modo di riscontrare e del quale sono
grato, possa favorire uno spedito esame del disegno di legge
Comunitaria 2011 al fine di portarlo in Aula il prima possibile".

Due capi e 24 articoli, 23 dei quali contenenti deleghe per
l'attuazione di 23 direttive in imminente scadenza e necessarie da
ordinamento UE. Vediamone alcuni, riguardanti il mondo del lavoro.

Iniziamo dall'Art. 14 "Attuazione della direttiva 2009/126/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla
*fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei
veicoli a motore nelle stazioni di servizio*, e disciplina organica
dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di
benzina".

La direttiva riguarda l'installazione nelle stazioni di servizio di
impianti capaci di recuperare i vapori del carburante e convogliarli
in apposite cisterne. La norma apporta una distinzione tra stazione di
servizio esistente e stazione di servizio nuova. E per tale
distinzione intende:

"Direttiva 2009/126/CE del parlamento europeo e del consiglio del 21
ottobre 2009 relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina
durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di
servizio - Articolo 2 Definizioni:

4) *«stazione di servizio esistente»*, una stazione di servizio che
è già costruita o per la quale, prima del 1 o gennaio 2012, è
concessa un'autorizzazione specifica di progettazione, una licenza
di costruzione o di esercizio;

5) *«stazione di servizio nuova»*, una stazione di servizio che è
già costruita o per la quale, il 1 o gennaio 2012 o successivamente a
tale data, è concessa un'autorizzazione specifica di progettazione,
una licenza di costruzione o di esercizio".

E per tali impianti prevede che:

"Articolo 3 Stazioni di servizio
1.    Gli Stati membri assicurano che le *stazioni di servizio
nuove* siano equipaggiate con un sistema della fase II del recupero
dei vapori di benzina se:

*a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m 3 /anno*;
*b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m 3 /anno e tali
stazioni sono situate in edifici utilizzati in modo permanente come
luoghi di residenza o di lavoro.*

2. Gli Stati membri assicurano che le *stazioni di servizio esistenti,
oggetto di una ristrutturazione completa*, siano equipaggiate con un
sistema della fase II del recupero dei vapori di benzina al momento
della ristrutturazione se:

a) il flusso effettivo o previsto è superiore a 500 m 3 /anno;
b) il flusso effettivo o previsto è superiore a 100 m 3 /anno e sono
situate in edifici utilizzati in modo permanente come luoghi di
residenza o di lavoro.

3. Gli Stati membri assicurano che tutte le *stazioni di servizio
esistenti con un flusso superiore a 3 000 m 3 /anno* siano
equipaggiate con un sistema della fase II del recupero dei vapori di
benzina entro il *31 dicembre 2018*.

Articolo 4 - *Livello minimo di recupero* dei vapori di benzina
1. Gli Stati membri assicurano, con effetto a decorrere dalla data in
cui i sistemi della fase II del recupero dei vapori di benzina
diventano obbligatori ai sensi dell'articolo 3, che l'efficienza
della cattura dei vapori di benzina di tali sistemi sia pari o
superiore all'*85 %* come certificato dal costruttore conformemente
alle pertinenti norme tecniche o secondo le procedure di omologazione
europee di cui all'articolo 8 o, in mancanza di tali norme o
procedure, di qualsiasi norma nazionale.

2. Con effetto dalla data in cui i sistemi della fase II del recupero
dei vapori di benzina diventano obbligatori ai sensi dell'articolo
3, laddove i vapori recuperati siano trasferiti in una cisterna di
stoccaggio nella stazione di servizio, il rapporto vapori/benzina è
*uguale o superiore a 0,95 ma inferiore o uguale a 1,05*".

Le presenti direttive  *"non si applicano alle stazioni di servizio
utilizzate esclusivamente in associazione alla produzione e alla
consegna di nuovi veicoli a motore"*. Tale ultima osservazione è
motivata dal fatto che: "I serbatoi di carburante dei veicoli a
motore di nuova fabbricazione non contengono vapori di benzina. È
pertanto opportuna una deroga per il primo rifornimento di tali
veicoli".

Per quanto riguarda i *controlli*: "Articolo 5 - Controlli periodici e
informativa per il consumatore":

"1. Gli Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura in
servizio dei vapori di benzina dei sistemi della fase II del recupero
dei vapori di benzina sia verificata *almeno una volta all'anno*, o
controllando che il rapporto vapori/benzina, in condizioni di
simulazione di flusso di benzina, rispetti le disposizioni di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, o utilizzando qualsiasi altro metodo
adeguato. IT L 285/38 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
31.10.2009

2. In caso di installazione di un sistema di controllo automatico, gli
Stati membri assicurano che l'efficienza della cattura dei vapori di
benzina sia verificata *almeno una volta ogni tre anni*. Un tale
sistema di controllo automatico rileva automaticamente i guasti nel
corretto funzionamento del sistema della fase II del recupero dei
vapori di benzina così come nel sistema stesso di controllo
automatico, indica i guasti al gestore della stazione di servizio e
arresta automaticamente il flusso di benzina dal distributore
difettoso se il guasto non è riparato entro sette giorni. 3. Qualora
una stazione di servizio abbia installato un sistema della fase II del
recupero dei vapori di benzina, gli Stati membri assicurano che sul
distributore di benzina, o nelle sue vicinanze, sia esposto un
cartello, un adesivo o qualsiasi altra forma di notifica che ne
informi i consumatori".

Le *direttive illustrate sono entrate in vigore quindi dal 1° gennaio
2012*. In abse a quanto previsto dall'obbligo di *"Recepimento"*:

"1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro il 1° gennaio 2012. Essi ne informano
immediatamente la Commissione".

-

Continuiamo con la lettura della legge e ora con l' "*Art. 18*
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e
2010/36/UE, in materia di *crediti marittimi e di sicurezza delle
navi*, e 2010/35/UE, in materia di *attrezzature a pressione
trasportabili*".

Tale articolo prevede che "Il Governo è delegato ad adottare,
*entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge*, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o
più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009,
sull'*assicurazione degli armatori per i crediti marittimi*, e
2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la
direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alle *disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri*, e,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro
per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in *materia di
attrezzature a pressione trasportabili* e che abroga le direttive del
Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e
1999/36/CE".

Tramite il provvedimento verranno dovranno quindi essere adottate a
breve nuove sanzioni e verranno "rafforzati i controlli per favorire
il rispetto delle disposizioni che disciplinano la *detenzione a bordo
e l'impiego delle reti da posta derivanti*".

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Ancora per quanto riguarda le navi, toccata anche l'*IVA*. "*Art. 8*
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE
sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti
risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto". Un articolo sintetizzato in
questo modo sul sito del Dipartimento:

"*Viene inoltre abolito il regime di non imponibilità IVA per tutte
le operazioni che riguardano navi e aeromobili commerciali*, ora
limitato alle sole navi da guerra adibite alla navigazione in alto
mare. Il *trattamento agevolato viene invece mantenuto per le cessioni
di navi adibite alla pesca costiera e per le operazioni di salvataggio
ed assistenza in mare* a prescindere dalla destinazione delle stesse
alla navigazione in alto mare".

E ancora sull'IVA: "viene adeguata la disciplina del momento di
effettuazione delle prestazioni di servizi effettuate o ricevute da un
soggetto passivo stabilito in Italia avente come controparte un
soggetto passivo non stabilito in Italia. È stata introdotta la
previsione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. reverse
charge) anche nel caso di prestazioni di servizi rese da un soggetto
passivo non residente nel territorio dello Stato nei confronti di un
soggetto passivo ivi stabilito. Infine, sono stati stabiliti i
presupposti per poter chiedere il rimborso IVA in relazione a periodi
infrannuali".

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Restando ancora in ambito marittimo, una direttiva arriva a regolare
le *concessioni demaniali*. "Art. 11 Modifiche al decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al
Governo in materia di concessioni demaniali marittime. Viene *esclusa
la possibilità di rinnovo automatico delle concessioni fatta salva la
proroga delle stesse fino al 2015*. Il governo è inoltre delegato a
dettare la *nuova disciplina sulle concessioni demaniali marittime*,
stabilendo, tra le altre cose, i nuovi limiti di durata delle
concessioni rispondenti all'interesse pubblico e proporzionati
all'entità degli investimenti e i criteri che le regioni dovranno
rispettare per le assegnazioni delle gare".

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Quindi i *lavoratori provenienti da paesi terzi*. "Art. 21  Delega al
Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al
comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di
lavoro dei cittadini di paesi terzi:

1. Il *Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge*, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, uno o più decreti
legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'*istituzione
di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione
e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie* (rifusione), 2009/50/CE del
Consiglio, del 25 maggio 2009, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori
altamente qualificati, e 2009/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce *norme minime relative a
sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di paesi terzi* il cui soggiorno è irregolare".

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Infine l'uso di *pesticidi*: "Art. 20 Delega al Governo per
l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all'utilizzo
sostenibile dei pesticidi:

1. Il *Governo è delegato ad adottare, entro il termine di quattro
mesi* dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti
legislativi per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'*utilizzo
sostenibile dei pesticidi*".

*Per approfondire:* La Legge Comunitaria 2010 illustrata sul sito del
dipartimento Politiche europee del Consiglio dei ministri.

vedi l'originale (Stazioni di servizio, pesca, lavoratori paesi terzi, Legge Comunitaria 2010) su: http://www.mog231.it/stazioni-di-servizio-pesca-lavoratori-paesi-terzi-legge-comunitaria-2010/

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