venerdì 27 aprile 2012

MOG 231

Apprendistato, definitivamente abrogate le vecchie norme
pubblicato il: 27 aprile 2012 alle ore 12:54
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/apprendistato-definitivamente-abrogate-le-vecchie-norme.htm

Il *26 aprile* è entrato a pieno regime il *DLgs 167/2011 in materia
di apprendistato* che comporta, fra l'altro, l'abrogazione degli
articoli da 47 a 53 del DLgs 276/2003 ( "Definizione di apprendistato,
tipologie e limiti quantitativi; Apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione; Apprendistato
professionalizzante; Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione; Crediti formativi; Repertorio delle
professioni; Incentivi economici e normativi e disposizioni
previdenziali").

L'entrata in vigore del nuovo Testo unico, peraltro, *non fa venir
meno l'efficacia dei contratti di apprendistato stipulati prima del
25 ottobre 2011* né quelli  posti in essere nel periodo transitorio
previsto dall'articolo 6 dello stesso Testo.

Di apprendistato si era per prima occupata la L 255 del 1955 (ora
abrogata) che ne aveva disciplinato il regime definendo
l'apprendistato come "uno speciale rapporto di lavoro in forza del
quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire,
nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze,
l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità
tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera
nell'impresa medesima".  Ora il DLgs 167 definisce
l'apprendistato "il *contratto di lavoro a tempo determinato
finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani*" e
distingue le sue *tre tipologie*:

* apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

* apprendistato professionalizzante  o contratto di mestiere;

* apprendistato di alta formazione e ricerca.

La vecchia norma prevedeva che "l'apprendistato non può avere una
durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie
professionali dai Contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata
dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni".

La 167 prevede che la disciplina dei  contratti è "rimessa agli
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di
lavoro stipulati a livello nazionale da datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale…"
Aveva, la 255, anche elencato i doveri dell'imprenditore e
dell'apprendista stabilendo, con riferimento alla formazione
professionale,  che essa "si attua mediante l'addestramento pratico
e l'insegnamento complementare. L'addestramento pratico ha il fine di
far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al
quale deve essere avviato mediante graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento  complementare ha lo scopo di conferire
all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione
della piena capacità professionale".

Il  nuovo TU, all'art 6, prevede che *entro un anno dalla sua
entrata in vigore (e quindi entro l'aprile 2013)* i ministeri
competenti, tenuto conto delle intese in merito raggiunte tra Stato,
regioni e sindacati il 17 febbraio 2010, definiranno "gli standard
professionali, gli standard formativi per la verifica dei percorsi
formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale,  e in apprendistato di alta formazione".

Le *competenze acquisite dall'apprendista:*

* potranno essere certificate secondo le modalità che verranno
definite dalle Regioni sulla base del previsto Repertorio delle
professioni;

* dovranno essere registrate sul libretto formativo del cittadino.

*Info:* DLgs 167/2011 sul sito della Regione Liguria.



vedi l'originale (Apprendistato, definitivamente abrogate le vecchie norme) su: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/apprendistato-definitivamente-abrogate-le-vecchie-norme.htm

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