mercoledì 16 maggio 2012

MOG 231

Valutazione rischi microimp. al 31/12, rinvio D.Lgs 81 marittimo ferroviario
pubblicato il: 16 maggio 2012 alle ore 13:03
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/valutazione-rischi-dieci-dipendenti-al-trentuno-dicembre-rinvio-dlgs-ottantuno-marittimo-ferroviario.htm

ROMA – Pubblicato in *Gazzetta Ufficiale il 14 maggio 2012* il
Decreto legge 12 maggio 2012 n 57 *"Disposizioni urgenti in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel
settore dei trasporti e delle microimprese*".

Il decreto in vigore dal momento della sua pubblicazione in G.U. e in
procinto di essere comunicato alle Camere per la conversione in legge
rinvia il termine ultimo per l'*autocertificazione nella valutazione
dei rischi delle aziende che occupano fino a 10 lavoratori al 31
dicembre 2012*. Rimanda inoltre l'applicazione delle norme previste
dal Testo unico D.lgs 81/08 per quanto riguarda i settori ferroviario,
marittimo e portuale.

In dettaglio. Per quanto riguarda le *imprese con dieci dipendenti o
meno*: "Per consentire la definizione delle procedure standardizzate
di valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29, comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, le parole: Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, sono sostituite dalle
seguenti, *fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di
entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6,
comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012*".

Mantenendo la precedente scadenza i datori di lavoro di aziende con
dieci dipendenti avrebbero dovuto, a decorrere dal 1° luglio 2012,
procedere all'elaborazione del documento valutazione rischi seguendo
le procedure ordinarie e in vigore per le aziende di dimensioni
differenti. Con tale proroga potranno ottemperare con
autocertificazione entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda alcuni settori dei *trasporti, marittimo,
ferroviario e portuale* il decreto va a modificare quanto previsto dai
commi 2 e 3 dell'articolo 3 del D.Lgs 81/08, abrogando l'obbligo
incondizionato di innesto a partire dal 15 maggio 2012, 48 mesi
dall'entrata in vigore del Testo unico, delle norme previste dal
Testo unico stesso.

Nell'incipit del comma 3 articolo 3 viene sostituita la frase
"Fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2" con "Fino
all'emanazione dei decreti di cui al comma". Viene abolita la
scadenza generale prevista dalla frase "decorso inutilmente tale
termine, trovanoapplicazione le disposizioni di cui al presente
decreto". E in conseguenza di ciò, *fino all'emanazione dei
decreti necessari* elaborati su "proposta dei Ministri competenti,
di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano", per i settori citati "*sono fatte salve le
disposizioni attuative* dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298,
e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191,
e dai relativi decreti di attuazione".

L'articolo 3 comma 2 oggetto d'analisi, contiene all'interno
indicazioni in merito alla sicurezza negli *uffici all'estero*. Per
quanto riguarda quest'aspetto, il legislatore si è espresso con
nuova disciplina pubblicata con decreto in Gazzetta Ufficiale il 7
maggio 2012. ( Leggi: "Salute e sicurezza lavoro uffici all'estero,
decreto 16 febbraio n.51 in G.U." ).

*Info:* Decreto-Legge 12 maggio 2012, n. 57.



vedi l'originale (Valutazione rischi microimp. al 31/12, rinvio D.Lgs 81 marittimo ferroviario) su: http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/valutazione-rischi-dieci-dipendenti-al-trentuno-dicembre-rinvio-dlgs-ottantuno-marittimo-ferroviario.htm

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