martedì 8 maggio 2012

MOG 231

Società capitali e sicurezza lavoro, dopo sentenza Thyssen, WP Olympus 10
pubblicato il: 8 maggio 2012 alle ore 11:48
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/societa-capitali-e-sicurezza-lavoro-dopo-sentenza-thyssen-wp-olympus-dieci.htm

URBINO – È firmato dal prof. Paolo Pascucci il decimo numero de *"I
Working Papers di Olympus"*, pubblicato online il 7 maggio a titolo
*"L'individuazione delle posizioni di garanzia nelle società di
capitali dopo la sentenza ThyssenKrupp: dialoghi con la
giurisprudenza"*.

Nel saggio il professore analizza l'orientamento giurisprudenziale
nell'individuazione delle responsabilità datoriali nelle società
di capitali e si sofferma in particolare sul ruolo dei membri del
consiglio di amministrazione.

Analizza in particolare quei casi  in cui lo stesso consiglio abbia
conferito a uno o più di tali membri una *delega di gestione in
materia di sicurezza sul lavoro* e pone in esame la *compatibilità
della delega*, che è prevista dall'art. 2381 del Codice Civile, con
la disciplina speciale della sicurezza sul lavoro.

Viene quindi sollevata la delicatezza della questione laddove la
disciplina della sicurezza sul lavoro si caratterizza dal principio
della indelegabilità di alcune funzioni datoriali.
Viene evidenziata la questione della permanenza in capo ai membri del
consiglio di amministrazione dei doveri di controllo sull'attività
dei delegati e l'obbligatorietà di un loro intervento sostitutivo
in caso i consiglieri delegati alla sicurezza si mostrassero inerti e
inadeguati.

Il primo problema che il professore evidenzia riguarda la definizione
e individuazione del *datore di lavoro soprattutto rispetto al
principio di effettività:* "la qualifica di datore di lavoro non è
intesa nel senso esclusivamente civilistico e giuslavoristico, e
quindi limitata a chi è titolare del rapporto di lavoro (la
cosiddetta *definizione "formale"*), ma si estende a chi ha la
responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva ed è
titolare dei poteri decisionali e di spesa (la cosiddetta *definizione
"sostanziale"*)".

L'individuazione del datore di lavoro assume difficoltà maggiori in
strutture complesse quali quella della ThyssenKrupp per cui il
professore si chiede "Chi era il datore di lavoro della
ThyssenKrupp?" e muove dalla sentenza, che ha individuato tre datori
di lavoro, per avviare la riflessione in materia di delega,
responsabilità individuale e colpa organizzativa.

Il saggio si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

* la figura del datore di lavoro e il principio di effettività;

* chi era datore di lavoro della Thyssenkrupp;

* il datore di lavoro nelle società di capitali tra diritto della
sicurezza sul lavoro e codice civile;

* la delega ex art. 2381 c.c. nel diritto della sicurezza sul
lavoro;

* un confronto con l'individuazione del datore di lavoro per la
sicurezza nelle pubbliche amministrazioni;

* il datore di lavoro per la sicurezza nel settore privato e
l'"ottimizzazione" della posizione di garanzia datoriale;

* assetto di governo delle società di capitali e indelegabilità di
alcune funzioni datoriali;

* delega ex art. 2381 c.c. e individuazione della preminente
posizione di garanzia datoriale;

* uno o più datori di lavoro;

* dirigente o RSPP.

Al termine dell'opera il professore giunge a queste soluzioni, che
citiamo in parte: "Fermo restando ovviamente il dovere del giudice
di accertare, caso per caso, la sussistenza di un reato attraverso la
rigorosa indagine su tutti i suoi elementi costitutivi, resto tuttavia
convinto che nel campo della sicurezza sul lavoro, specialmente con
riferimento alle *organizzazioni a struttura complessa*, la *vera
forza deterrente della sanzione non debba far leva tanto
sull'accentuazione di una prospettiva punitiva esclusivamente
individualistica*, quanto sulla piena *corresponsabilizzazione del
"sistema aziendale"*, sia mediante la diffusione dello spettro
sanzionatorio a livello individuale, sia tramite le nuove tecniche di
punizione della persona giuridica collegate alla cosiddetta *"colpa
di organizzazione"*: tecniche che, per inciso, il legislatore del
2007/2008 (forse anche forzando il modello originario del d.lgs. n.
231/2001) ha collegato peraltro a reati colposi e non dolosi. Sta di
fatto che proprio l'*organizzazione costituisce l'imprescindibile
termine di riferimento della sicurezza sul lavoro*: sia che la si
riguardi come organizzazione del lavoro sia che la si consideri come
organizzazione del sistema di prevenzione in azienda, come emerge
dalla disciplina legislativa più recente".

*Per approfondire*: L'individuazione delle posizioni di garanzia
nelle società di capitali dopo la sentenza ThyssenKrupp: dialoghi con
la giurisprudenza (PDF).

*I Working Papers Olympus n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9:* La sicurezza
sul lavoro nei porti. * *



vedi l'originale (Società capitali e sicurezza lavoro, dopo sentenza Thyssen, WP Olympus 10) su: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/societa-capitali-e-sicurezza-lavoro-dopo-sentenza-thyssen-wp-olympus-dieci.htm

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