venerdì 25 maggio 2012

MOG 231

Entro il 31 maggio la comunicazione del lavoro notturno (precisazioni del Ministero)
pubblicato il: 25 maggio 2012 alle ore 12:12
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/entro-il-trentuno-maggio-la-comunicazione-del-lavoro-notturno-le-precisazioni-del-ministero.htm

In vista della *scadenza del 31 maggio* entro la quale si deve
*provvedere alla comunicazione prevista dall'art. 5, comma 1, del
DLgs 67/2011 (*)* la Direzione generale per l'Attività ispettiva del
Ministero del lavoro, con nota del 23 maggio, ha fornito delle
precisazioni.

La prima, in materia di *lavoro notturno a turni*, chiarisce che nel
caso in cui il datore di lavoro abbia occupato il lavoratore notturno
per l'interno anno e in via esclusiva, "la comunicazione deve essere
fatta solamente se il lavoro notturno è stato prestato effettivamente
per un numero minimo di 64 giornate".

La seconda precisa che il *datore di lavoro deve inviare la
comunicazione* "se il lavoro notturno è stato svolto effettivamente
per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'interno anno". Non vanno
quindi comunicati i periodi di lavoro svolto per periodi inferiori.

Può capitare che il datore di lavoro non sia in grado di "conoscere
le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell'anno per
assunzione o cessazione del rapporto di lavoro in corso anno o per la
sussistenza di rapporti di lavoro in part-time verticale". Che fare,
allora? Il datore di lavoro deve comunicare tutte le giornate di
lavoro notturno svolte.

*(*)* L'*art.5, c. 1, del Decreto legislativo n. 67/2011 (Accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti…)* impone al datore di lavoro
l'obbligo di comunicare "esclusivamente per via telematica, alla
Direzione provinciale del  lavoro competente per territorio e ai
competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale,
l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo  continuativo o
compreso in regolari  turni periodici, nel caso in cui occupi
lavoratori notturni.

E ancora impone l'*obbligo al datore di lavoro* che svolge attività
per le quali sono impegnati lavoratori "all'interno di un processo
produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da
misurazione di tempi di produzione con  mansioni organizzate in
sequenze  di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla
ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate
di un prodotto finale, che si spostano a flusso  continuo o a scatti
con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla 
tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a
linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad
attività di  regolazione o controllo computerizzato delle linee di
produzione e  al  controllo di qualità"  di darne comunicazione
alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai
competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall'inizio
delle attività.

*Leggi anche:*
Lavoro usurante notturno, prorogata comunicazione al 31 maggio
Linea catena e lavori notturni, occorre comunicazione delle imprese



vedi l'originale (Entro il 31 maggio la comunicazione del lavoro notturno (precisazioni del Ministero)) su: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/entro-il-trentuno-maggio-la-comunicazione-del-lavoro-notturno-le-precisazioni-del-ministero.htm

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