martedì 22 maggio 2012

MOG 231

Permessi per assistenza disabilità, circolare 3 febbraio 2012
pubblicato il: 22 maggio 2012 alle ore 11:30
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/tutela-della-salute/permessi-per-assistenza-disabilita-circolare-tre-febbraio-duemiladodici.htm

ROMA - Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2012, la
circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei ministri data 3 febbraio 2012 "*Modifiche alla
disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle
persone con disabilità* - decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119
(«Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia
di congedi, aspettative e permessi»)".

Nella circolare vengono illustrate le novità introdotte dal decreto
legislativo n. 119/11 che modifica la Legge 104/92 "Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate." In particolare, il decreto apporta modifiche al
regime dei permessi e del congedo straordinario per l'assistenza
delle persone in situazione di handicap grave. Le novità riguardano:

* "il *prolungamento del congedo parentale* nel caso di minori
disabili;

* le modifiche alla disciplina del *congedo biennale*;

* il *regime del cumulo dei permessi* per l'assistenza a più
persone in situazione di handicap grave;

* la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso
di *assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad
oltre 150 Km* di distanza stradale rispetto alla residenza del
lavoratore".

Per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale la
circolare chiarisce che: "I genitori, anche adottivi, con *bambini
fino a tre anni di et*à hanno la possibilità di fruire, in
alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore
di riposo giornaliere o del prolungamento del congedo parentale; i
genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli
otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni
di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; i
genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età
possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Il prolungamento
del congedo è accordato «a condizione che il bambino non sia
ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in
tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore".

La circolare, in merito alla modifica della disciplina del congedo,
definisce l'*ordine di priorità* delle persone legittimate al
congedo, illustra il requisito della convivenza e chiarisce aspetti
legati alla durata del congedo e all'indennità spettante.

Riguardo al cumulo dei permessi la circolare riferisce "che il
*cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore* è
ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il
coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il
secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona
in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano
affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il
cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per
l'assistenza nell'ambito del secondo grado  di parentela o
affinità".

Infine vengono chiarite le disposizioni che riguardano la necessità
di produrre *documentazione* in caso di spostamenti per portare
assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km
di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.
La norma definisce che: "In base alla nuova previsione, il
lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi
effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso
la residenza del famigliare da assistere, mediante l'esibizione del
titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di
esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico
o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata
accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo
spostamento in loco), la cui  adeguatezza  verrà  valutata
 dall'amministrazione  di riferimento, fermo restando che l'assenza
 non  potrà  essere giustificata a titolo di permesso ex lege n.
104  del  1992 nell'ipotesi in cui il lavoratore non riesca a
produrre al datore l'idonea documentazione."

*Per approfondire:* Circolare 3 febbraio 2012, n. 1 (link
temporaneo).



vedi l'originale (Permessi per assistenza disabilità, circolare 3 febbraio 2012) su: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/tutela-della-salute/permessi-per-assistenza-disabilita-circolare-tre-febbraio-duemiladodici.htm

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