venerdì 4 maggio 2012

MOG 231

DVR, autocertificazione sì ma fino al 30 giugno
pubblicato il: 4 maggio 2012 alle ore 11:58
fonte: MOG 231
link: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/dvr-autocertificazione-si-ma-fino-al-trenta-giugno.htm

Come è ormai noto, la *valutazione dei rischi* è un adempimento
obbligatorio a prescindere dal numero di dipendenti dell'impresa, e
quindi anche nel caso in cui venga adibito ad attività lavorativa un
solo lavoratore dipendente (o equiparato).

È l'*art. 17 del TU 81/08* che prescrive al datore di lavoro i
compiti, non delegabili, sia della nomina del RSPP e sia, appunto,
della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione
del documento (DVR)*(*)*.

Sempre il TU, all'art. 29, c. 5, riferendosi alle imprese con un
numero di addetti inferiore a 10, obbliga i datori di lavoro ad
effettuare la valutazione dei rischi "sulla base delle procedure
standardizzate"  (elaborate dalla Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro, ndr) e consente agli stessi,
*fino a 18 mesi dal Decreto applicativo del ,inistero del Lavoro e
comunque non oltre il 30 giugno 2012*, di elaborare un'
autocertificazione in ordine all' avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate.

Questa possibilità *non trova applicazione* nelle attività delle
aziende industriali, nelle centrali termoelettriche, negli impianti e
installazioni con impiego di radiazioni ionizzanti, nelle aziende per
la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni,  nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private
con oltre 50 lavoratori (art.31, c. 6 del TU).

*(*)* Il documento deve contenere una relazione sui rischi presenti
con indicazione dei criteri seguiti nella valutazione; deve inoltre
elencare le misure di prevenzione e i DPI adottati in seguito alla
valutazione; deve anche prevedere il programma delle misure per il
miglioramento, nel tempo, delle condizioni aziendali di sicurezza e di
salute sul lavoro; deve individuare procedure e compiti-ruoli per
l'attuazione del programma di dette misure; deve indicare i
nominativi del RSPP, del RLS e del MC che hanno contribuito alla
valutazione dei rischi.

In presenza di *rischi specifici* cui sono esposti i lavoratori, il
DVR deve individuare  sia i particolari rischi che gli operatori
esposti ai quali vengono richiesti, proprio per la specificità dei
rischi, sia un' appropriata capacità professionale, sia
un'esperienza ad hoc e sia infine una formazione ed un addestramento
adeguati.



vedi l'originale (DVR, autocertificazione sì ma fino al 30 giugno) su: http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/esperto-risponde/dvr-autocertificazione-si-ma-fino-al-trenta-giugno.htm

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