mercoledì 25 settembre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Responsabilità civile dei medici, slitta ancora l'obbligo di assicurazione" è stato pubblicato il giorno 25 settembre 2013 alle ore 11:15 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

La proroga che ha fatto slittare dal 13 agosto 2013 al *13 agosto
2014* l'obbligo per gli "esercenti le professioni sanitarie" di
dotarsi di un'assicurazione contro la responsabilità civile, si
deve a un emendamento sul DL 69/2013 "Del fare" approvato dalle
commissioni Bilancio e Affari costituzionali.

Ma non è la prima volta che la prescrizione della copertura
assicurativa dei medici viene rinviata. Ci aveva già pensato il DPR
132/2012, di conversione del DL 89/2012, fissando nel 13 agosto
2013*** la scadenza dell'adempimento già previsto a far luogo dal
13 agosto 2012****.

L'ultimo differimento dell'obbligo è stato voluto "al fine di
agevolare l'accesso alla copertura assicurativa anche per i giovani
esercenti le professioni sanitarie, incentivandone l'occupazione,
nonché di consentire alle imprese assicuratrici e agli esercenti
stessi di adeguarsi alla predetta disciplina".

L'assicurazione contro la *responsabilità civile professionale****
garantisce esercenti le professioni sanitarie ma anche architetti,
avvocati, ingegneri...., il risarcimento dei danni a terzi per errori
legati allo svolgimento della propria attività e riguarda *tutti gli
iscritti ad albi e ordini professionali*.

*** Il provvedimento, dopo il termine di proroga 13 agosto 2013, aveva
aggiunto: " … e  comunque  non oltre l'entrata in vigore di
*specifica disciplina riguardante  la responsabilità civile e le
relative condizioni  assicurative  degli esercenti le professioni
sanitarie*".

**** L.214/2011, di conversione del Dl 201/2011.

***** Il Dpr 137/2012, _Regolamento sulla riforma degli ordinamenti
professionali,_ disciplina la _Riforma sulle professioni_. Qui di
seguito l'Art. 5 del DPR (Obbligo di Assicurazione): 1. Il
professionista è tenuto a stipulare… idonea assicurazione per i
danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività
professionale... Il professionista deve rendere noti al cliente, al
momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza
professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
 2.La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce
illecito disciplinare…

_Continua giovedì 26 settembre..._

*Leggi:*modifiche articolo 3 TU
integrato elenco lavoratori ex art. 88
idoneità macchine agricole
denuncia infortuni
verifiche attrezzature lavoro
telematizzazione comunicazioni e notifiche
basso rischio e Duvri nuova attività
modelli piano di sicurezza
prevenzione incendi
termini inizio e fine lavori
Scia
finanziamenti sicurezza scuole
Certificazione medica
Novità riguardanti ambiente e lavoro
Durc



http://www.mog231.it/responsabilita-civile-dei-medici-slitta-ancora-lobbligo-di-assicurazione/

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