lunedì 23 settembre 2013

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Centro Studi Cni: esenti collaboratori e consulenti che lavorano in uno studio ma non hanno rapporti diretti con la clientela" è stato pubblicato il giorno 23 settembre 2013 alle ore 11:46 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

17/09/2013 - L'assicurazione professionale è obbligatoria dal 15
agosto 2013 solo per chi firma i progetti e ha rapporti diretti con
la clientela, ma a volte può risultare utile anche per regolare i
rapporti all'interno degli studi o delle società professionali. Lo
chiarisce il centro studi del Cni, Consiglio nazionale degli
ingegneri, che ha aggiornato le Faq per rispondere ai dubbi dei
professionisti, alle prese con la scelta di una polizza
adeguata. *Collaboratori di società di ingegneria, società tra
professionisti e altri professionisti* Il Cni chiarisce che
l'obbligo di assicurazione è subordinato allo svolgimento
effettivo dell'attività professionale e decorre quindi dal momento
dell'assunzione del primo incarico, non dall'iscrizione
all'Albo o dal ritiro del timbro professionale.

Non deve stipulare un'assicurazione neanche il professionista che
non firma i progetti, cioè che lavora per conto di uno studio o di un
altro professionista e non assume l'incarico direttamente dal
cliente.

La stessa conclusione vale per il professionista con partita iva che
collabora in modo stabile con una società di ingegneria o di
architettura e che non entra in contatto diretto con la clientela.

Secondo il Cni, però, il collaboratore potrebbe stipulare
un'assicurazione per regolare i rapporti all'interno della
società o dello studio, cioè per tutelarsi da possibili azioni di
rivalsa da parte del professionista che ha accettato l'incarico dal
cliente e che è stato contestato dopo aver affidato il lavoro ad un
altro professionista a lui sottoposto.

*Dipendenti, collaboratori e consulenti di imprese private*
Le stesse regole valgono se i professionisti sono dipendenti o
collaboratori di imprese private. Anche in questo caso, infatti, solo
la firma del progetto e il contatto diretto con il cliente per
l'assunzione dell'incarico fanno scattare l'obbligo di stipulare
un'assicurazione.

Se un ingegnere esercita la professione in qualità  di
amministratore * di una società*, l'obbligo di tutela della
clientela attraverso la stipula di una polizza deve essere assolto dai
professionisti o dalla società per conto della quale agiscono. Se
l'attività svolta per conto della società è esclusiva il
professionista può chiedere che sia la società ad assumersi
l'onere del pagamento della polizza assicurativa. Se invece il
professionista svolge anche altri incarichi all'esterno della
società, dovrà provvedere da solo alla stipula dell'assicurazione.
*Società di ingegneria, Società tra professionisti e studi
associati*
La polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale il
professionista è socio copre solamente i rischi derivanti
dall'attività professionale svolta per conto dello studio. Se si
svolge la professione anche in forma personale, all'esterno dello
studio, bisogna stipulare una polizza assicurativa anche se
l'attività è occasionale e riguarda incarichi di modesto valore.

Nel caso in cui l'attività sia svolta in forma societaria,
nelle *società di persone* è sufficiente che tutti i soci
formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei
confronti della committenza siano assicurati. Non avrebbe alcuna
utilità, fa notare il Cni, un supplemento di polizza a carico della
società dato che questa non gode di autonomia patrimoniale. La
società può comunque stipulare una polizza per tenere indenni i soci
firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a
terzi da collaboratori o soci non firmatari.

Se la società tra professionisti è istituita secondo la forma
della *società di capitali*,  che avendo autonomia patrimoniale
potrebbe essere utilizzata come schermo protettivo per eludere le
azioni di risarcimento verso i soci firmatari degli incarichi assunti,
il Cni afferma che sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei
soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela
per gli incarichi professionali assunti dalla società.

Ricordiamo che l'obbligo di stipula di un'assicurazione
professionale a carico del progettista è sorto con il*DL 138/2011* e
con il *Dpr 137/2012* per la riforma delle professioni. In base a
queste norme, i professionisti che assumono un incarico devono rendere
noti al cliente gli estremi e il massimale della polizza e il mancato
rispetto di questa prescrizione costituisce un illecito disciplinare.
*Società di ingegneria, Società tra professionisti e studi
associati*
La polizza assicurativa stipulata dallo studio del quale il
professionista è socio copre solamente i rischi derivanti
dall'attività professionale svolta per conto dello studio. Se si
svolge la professione anche in forma personale, all'esterno dello
studio, bisogna stipulare una polizza assicurativa anche se
l'attività è occasionale e riguarda incarichi di modesto valore.
Nel caso in cui l'attività sia svolta in forma societaria,
nelle *società di persone* è sufficiente che tutti i soci
formalmente chiamati all'assunzione di incarichi professionali nei
confronti della committenza siano assicurati. Non avrebbe alcuna
utilità, fa notare il Cni, un supplemento di polizza a carico della
società dato che questa non gode di autonomia patrimoniale. La
società può comunque stipulare una polizza per tenere indenni i soci
firmatari degli incarichi rispetto ai danni eventualmente cagionati a
terzi da collaboratori o soci non firmatari.

Se la società tra professionisti è istituita secondo la forma
della *società di capitali*,  che avendo autonomia patrimoniale
potrebbe essere utilizzata come schermo protettivo per eludere le
azioni di risarcimento verso i soci firmatari degli incarichi assunti,
il Cni afferma che sarebbe opportuno che tutti o almeno alcuni dei
soci risultassero solidalmente obbligati nei confronti della clientela
per gli incarichi professionali assunti dalla società.

Ricordiamo che l'obbligo di stipula di un'assicurazione
professionale a carico del progettista è sorto con il*DL
138/2011* e con il *Dpr 137/2012* per la riforma delle
professioni. In base a queste norme, i professionisti che assumono un
incarico devono rendere noti al cliente gli estremi e il massimale
della polizza e il mancato rispetto di questa prescrizione
costituisce un illecito disciplinare. fonte  www.edilportale.com

http://www.mog231.it/centro-studi-cni-esenti-collaboratori-e-consulenti-che-lavorano-in-uno-studio-ma-non-hanno-rapporti-diretti-con-la-clientela/

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