mercoledì 14 maggio 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Responsabilità datore di lavoro e coordinatore dei lavori sentenza Cassazione" è stato pubblicato il giorno 14 maggio 2014 alle ore 17:14 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

!! Responsabilità Datore Di Lavoro E Coordinatore Dei Lavori !!

*Sentenza 28 aprile 2014, n. 17800*

*Responsabilità infortuni per PSC generico*

*C*on sentenza del *17 marzo 2009* il Tribunale di Cremona dichiarava
_(omissis)_ e _(omissis)_ responsabili del delitto di omicidio
colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro, in danno di _(omissis)_, e previa concessione ad
entrambi delle attenuanti generiche, stimate equivalenti alla
contestata aggravante, condannava ciascuno alla pena di mesi sei di
reclusione, con i benefici di legge. Secondo l'accertamento condotto
nel grado di merito, il 16 luglio 2005 — nel cantiere edile di
Casalmaggiore nel quale si svolgevano lavori di costruzione di un
complesso residenziale appaltati dalla "_(omissis)_ Snc" alla
"_(omissis)_ Srl", che a sua volta li aveva subappaltati alla ditta
individuale "_(omissis)_" — il _(omissis)_, al suo primo giorno di
lavoro quale dipendente del _(omissis)_, stava eseguendo il disarmo di
una trave di gronda in cemento armato collocato sul muro perimetrale
dell'edificio quando questa, dopo essere stati tolti i puntelli
sottostanti, si era capovolta travolgendolo e schiacciandolo.
Nell'occorso il lavoratore riportava lesioni personali che ne
comportavano il decesso la sera stessa dell'accaduto.

Ritenuto accertato che l'infortunio era stato determinato dal fatto
che il disarmo della trave era stato praticato prima che il tetto
fosse stato completato, e quindi prima che lo stesso venisse a
stabilizzare la trave, il _(omissis)_veniva giudicato responsabile del
sinistro perché, in qualità di datore di lavoro dell'operaio
deceduto, aveva redatto un piano operativo di sicurezza assolutamente
generico, che non evidenziava i rischi specifici connessi alle
modalità di costruzione dell'edificio ed in particolare relativi
all'esecuzione delle gronde; ed aveva altresì omesso qualsiasi
valutazione dei rischi e di prevedere e disporre che si attendesse la
posa del tetto per effettuare il disarmo.

Quanto al _(omissis)_, coordinatore per la sicurezza sia nella fase di
progettazione dei lavori che in quella di esecuzione degli stessi, al
medesimo veniva ascritto di aver redatto un piano di sicurezza e di
coordinamento non conforme ai requisiti indicati nell'articolo 12 del
Dlgs 494/1996, giacché con riguardo alla pericolosa operazione di
disarmo delle gronde era stato semplicemente indicato che tale
attività dovesse avvenire dopo quella relativa alla posa del tetto e
che il disarmo doveva essere eseguito da operai specializzati, quale
non era il _(omissis)_, senza ulteriori specificazioni o indicazioni.

Inoltre il _(omissis)_ non aveva debitamente verificato il carente
piano operativo di sicurezza predisposto all'impresa subappaltatrice;
cosa che se fatta avrebbe comportato la necessaria modifica o
integrazione del medesimo.

*Sentenza 28 aprile 2014, n. 17800*



http://www.mog231.it/responsabilita-datore-di-lavoro-e-coordinatore-dei-lavori-sentenza-cassazione/

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