mercoledì 30 novembre 2016

Nel REGOLAMENTO UE 679/2016 viene indicato il nucleo minimo dei compiti assegnati al DPO Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

Nel nuovo Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 il Data Protecion Officer - DPO va designato in funzione delle qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati e della capacità di assolvere i compiti.

Nel REGOLAMENTO UE 679/2016 viene indicato il nucleo minimo dei compiti assegnati al DPO Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer)

Secondo il nuovo regolamento UE 679/2016 il Responsabile della protezione dei dati
(Data Protection Officer) può essere un dipendente del Titolare o del Responsabile del trattamento
oppure un consulente esterno che assolve i suoi compiti in base a un contratto di servizi. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico DPO.


I dati del Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) DPO vanno comunicati al Garante per la protezione dei dati personali e resi pubblici.



martedì 29 novembre 2016

Nuove definizione del Regolamento UE PRIVACY n. 679/2016

Il nuovo REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. 119/2016 e il 4 Maggio 2016. Entrato in vigore: 25 Maggio 2016.

Nel nuovo Regolamento UE Privacy è eliminata la definizione di dati sensibili e di dati giudiziari. Ora si usa il termine "categorie particolari di dati personali.

Tra le nuove definizione del Regolamento UE PRIVACY n. 679/2016 troviamo:
Categorie particolari di dati personali
Dati relativi alla salute
Dati genetici
Dati biometrici
Consenso dell’interessato
Pseudonimizzazione
il Regolamento introduce degli obblighi organizzativi nuovi con riferimento ai ruoli e alle unzioni. 
Per esempio il Titolare deve attuare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire e dimostrare che il trattamento è effettuato conformemente al Regolamento.

Il nuovo regolamento generale UE sulle protezione dei dati personali n. 679/2016 sarà immediatamente applicabile senza necessità di recepimento. Il Garante privacy ha in corso una ricognizione normativa
per verificare quali parti del Codice Privacy e quali provvedimenti generali del Garante resteranno ugualmente.




lunedì 28 novembre 2016

Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. n. 196/2003 e il REGOLAMENTO GENERALE UE n. 679/2016


Il 25 Maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali che diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, data entro la quale ogni stato membro dovrà allineare la propria legge sulla privacy al nuovo regolamento Secondo il REGOLAMENTO GENERALE UE sulla protezione dei dati personali il Responsabile della protezione dei dati (DPO Data Protection Officer) deve:
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati di personali per questioni connesse al trattamento;
- informare e fornire al Titolare, al Responsabile nonché ai dipendenti che eseguono
il trattamento, consulenza in merito agli obblighi normativi in materia;
- sorvegliare l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle politiche in materia del Titolare o del Responsabile del
trattamento, compresi l’attribuzione di responsabilità, la sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa al trattamento e al controllo in merito;
- fornire, quando richiesto, pareri sulla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento;
- Cooperare con l’Autorità di controllo
Si attendono quindi le decisioni del Garante Privacy in merito agli interventi di adeguamento alla normativa italiana che, ricordiamo, è il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. n. 196/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004. Per informazioni 800300333



venerdì 25 novembre 2016

Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016


Nel Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016, l'informativa all'interessato viene rafforzata.

Rispetto all’art. 13 del Codice Privacy, si prevedono numerose informazioni aggiuntive da fornire agli interessati in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.

L’Informativa va resa per iscritto o con altri mezzi, anche elettronici. Anche oralmente, purché sia richiesto dall’interessato e sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato. Le informazioni possono essere fornite anche in combinazione con iconestandardizzate per dare, in modo facilmente visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d'insieme del trattamento previsto. Se presentate elettronicamente, le icone devono essere leggibili da qualsiasi dispositivo.

Si attendono quindi le decisioni del Garante Privacy in merito agli interventi di adeguamento alla normativa italiana che, ricordiamo, è il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. n. 196/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004. Per informazioni 800300333
 


giovedì 24 novembre 2016

In vigore il Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali che diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018



Il 25 Maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali che diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, data entro la quale ogni stato membro dovrà allineare la propria legge sulla privacy al nuovo regolamento.

Rispetto agli elementi obbligatori da indicare nell’informativa privacy ai sensi dell’art. 13 del Codice Privacy, i Titolari del trattamento dovranno inserire obbligatoriamente anche le seguenti informazioni aggiuntive sul trattamento:
- dati di contatto della nuova figura del DPO, ove prevista;
- la base giuridica del trattamento a corredo della illustrazione delle finalità del trattamento;
- qualora il trattamento si basi sulla necessità di perseguire un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, la specificazione di quali siano i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- l’ambito del trasferimento all’estero (ovviamente extra UE) o a un'organizzazione internazionale dei dati personali;

Si attendono quindi le decisioni del Garante Privacy in merito agli interventi di adeguamento alla normativa italiana che, ricordiamo, è il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. n. 196/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004. Per informazioni 8003003
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mercoledì 23 novembre 2016

Regolamento Europeo UE 679/2016 PRIVACY

Nel regolamento UE sulla protezioni dei dati personali n. 679/2016 si precisa che nel caso in cui i dati personali oggetto del trattamento non siano raccolti presso l’interessato, l’informativa dovrà essere fornita al più tardi entro un mese dall’ottenimento dei dati o, nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato o con un terzo, al più tardi al momento di tale comunicazione. 





 
Per consulenze, iscrizione ai corsi e partecipazione ai seminari chiamare il numero 0415412700 o visitate i nostri siti www.mog231.it; www.modiq.it, www.consulenzasicurezzaveneto.it e www.corsionlineitalia.it. E-mail MODI NETWORK modisq@tin.it

martedì 22 novembre 2016

Dal 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dai personali



Dal 25 Maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali che diventerà definitivamente applicabile in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018, data entro la quale ogni stato membro dovrà allineare la propria legge sulla privacy al nuovo regolamento. Si attendono quindi le decisioni del Garante Privacy in merito agli interventi di adeguamento alla normativa italiana che, ricordiamo, è il Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. n. 196/2003 in vigore dal 1 gennaio 2004. Per informazioni 800300333



Per consulenze, iscrizione ai corsi e partecipazione ai seminari chiamare il numero 0415412700 o visitate i nostri siti www.mog231.it; www.modiq.it, www.consulenzasicurezzaveneto.it e www.corsionlineitalia.it. E-mail MODI NETWORK modisq@tin.it

lunedì 21 novembre 2016

Linee guida per gli organismi di vigilanza come previsto dal D.Lgs. 231/2001

Il d.lgs. n. 231/2001 non dà alcuna indicazione sulla struttura e sulla composizione dell’organismo di vigilanza salvo stabilire che deve essere “dotato di autonomi poteri d’iniziativa e controllo”, che deve “vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli” e curarne il loro aggiornamento. La Regione Lombardia con il decreto 4340 del 18 maggio 2012 ha approvato le "Linee guida per gli ODV - organismi di vigilanza" come previsto dal D.Lgs. 231/2001. In particolare con questo atto vengono disciplinate le caratteristiche salienti degli organismi di vigilanza: compiti (piano di attività e relazione finale), caratteristiche e flussi informativi. E l'adeguamento alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo costituisce un requisito essenziale di accreditamento per i servizi di istruzione, formazione professionale e per i servizi al lavoro.




Per ulteriori informazioni contattateci al numero verde gratuito anche da telefoni cellulari e smartphone 800300333, via e-mail mog231@gmail.com o visitate il sito www.mog231.it.




venerdì 18 novembre 2016

L'organismo di Vigilanza 231 deve possedere autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità - incarica MODI come ODV



Maurizio Billi è il Direttore Operativo di Mog231.it by MODI SRL per i modelli di organizzazione e gestione D.lgs 231/2001 e assume anche il ruolo di ODV Organismo di Vigilanza.  L’organo di controllo interno deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio e deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi aggiornamenti. Il Codice Etico deve prevedere l'obbligo inderogabile di fornire informazioni all'OdV senza eccezione alcuna.


Per ulteriori informazioni contattateci al numero verde gratuito anche da telefoni cellulari e smartphone 800300333, via e-mail mog231@gmail.com o visitate il sito www.mog231.it.

giovedì 17 novembre 2016

MODI SRL assume l'incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza per le aziende con sede in Veneto e nel nord est.



Chi può assumere l'incarico di membro dell’Organismo di Vigilanza? 

Per poter assolvere in modo esaustivo i propri delicati ed onerosi compiti di vigilanza l'ODV deve essere dotato, come specifica il D.Lgs. n. 231/2001 [articolo 6, 1° comma, lett. b) D. Lgs. n. 231/2001] di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, ovvero di strumenti adeguati per poter verificare l'idoneità e la puntuale e completa attuazione delle procedure codificate per la prevenzione degli illeciti e in ciascuna delle aree di rischio individuate in seno all'ente. 

Fondamentale risulta l'autonomia nei confronti degli organi di direzione ed amministrazione dell'ente che deve caratterizzare le fasi dell' “iniziativa” e del “controllo”. 

Per quanto attiene alle aziende di piccole dimensioni, al fine di non gravare eccessivamente in termini economici sulle medesime, il legislatore consente di affidare i compiti demandati all’organismo di vigilanza direttamente all'amministratore della società o al socio responsabile della stessa, preoccupandosi in tal modo di non gravare sulla piccola impresa obbligandola a sopportare costi sicuramente eccessivi e non commisurati all’obiettivo della legge. E' però del tutto evidente, che da un punto di vista pratica, la capacità di vigilanza risulta notevolmente attenuata, anche per un evidente conflitto di interesse. Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. Questo è il senso dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, che ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato.

Maurizio Billi è il referente in Modi Srl Consulenza Formazione per i modelli di organizzazione e gestione D.lgs 231/2001 e assume anche il ruolo di ODV Organismo di Vigilanza. Contattando la segreteria organizzativa al numero verde 800300333 ci si può iscrivere al corso " MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX. D.LGS. 231/01.



Per ulteriori informazioni contattateci al numero verde gratuito anche da telefoni cellulari e smartphone 800300333, via e-mail mog231@gmail.com o visitate il sito www.mog231.it.


mercoledì 16 novembre 2016

Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dal D.Lgs. 231/2001 all'organismo di vigilanza sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità.

Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. Questo è il senso dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, che ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato.
Per quanto attiene alle aziende di piccole dimensioni, al fine di non gravare eccessivamente in termini economici sulle medesime, il legislatore consente di affidare i compiti demandati all’organismo di vigilanza direttamente all'amministratore della società o al socio responsabile della stessa, preoccupandosi in tal modo di non gravare sulla piccola impresa obbligandola a sopportare costi sicuramente eccessivi e non commisurati all’obiettivo della legge. E' però del tutto evidente, che da un punto di vista pratica, la capacità di vigilanza risulta notevolmente attenuata, anche per un evidente conflitto di interesse.
I principali requisiti che l'organismo di Vigilanza 231 deve possedere sono l’autonomia ed indipendenza, onorabilità e professionalità.
Maurizio Billi e Matteo Scomparin sono i referenti in Modi Srl Consulenza Formazione per i modelli di organizzazione e gesrione D.lgs 231/2001 e assumono anche il ruolo di ODV Organismo di Vigilanza. Contattando la segreteria organizzativa al numero verde 800300333 ci si può iscrivere al seminario del 21/03/16 Dgr 2120.

Per ulteriori informazioni contattaci via e-mail mog231@gmail.com o visitate il sito www.mog231.it.