Al fine di non gravare eccessivamente in
termini economici sulle medesime, il legislatore consente di affidare i
compiti demandati all’organismo di vigilanza direttamente all'amministratore
della società o al socio responsabile della stessa, preoccupandosi in
tal modo di non gravare sulla piccola impresa obbligandola a sopportare costi
sicuramente eccessivi e non commisurati all’obiettivo della legge. E' però del
tutto evidente, che da un punto di vista pratica, la capacità di vigilanza
risulta notevolmente attenuata, anche per un evidente conflitto di interesse.
Il
corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge
all'organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti
indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità,
sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato
commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. Questo è il senso
dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l'efficace
attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare,
una sua verifica periodica, che ragionevolmente può essere
attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato.
Maurizio Billi è il
referente in Modi Srl
Consulenza Formazione per i modelli di organizzazione e gestione
D.lgs
231/2001 e assume anche il ruolo di ODV Organismo di Vigilanza.
Contattando la
segreteria organizzativa al numero verde 800300333 ci si può iscrivere
al corso " MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX. D.LGS. 231/01.
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