martedì 28 novembre 2017

E' opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri previsti?

E' opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri previsti, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modifiche o le integrazioni eventualmente necessarie prima del 25 maggio 2018.

Anche secondo il Regolamento UE 679/16, l'informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del regolamento) deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'interessato – art. 13 del regolamento).

Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del regolamento), l'informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.

E’ fondamentale ricordare che ogni volta che le finalità cambiano, il Regolamento UE 679 impone di informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.

Per la consultazione del Regolamento 679/16, slide, video, materiali, faq ecc., lo staff di Consulenza Privacy Regolamento UE 679/2016 by MODI S.r.l. è disponibile al numero verde 800300333.

MODI S.r.l. ha messo a disposizione per gli interessati anche un sito internet dedicato www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it 
 
 

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