martedì 14 novembre 2017

Organismi Paritetice e Enti bilaterali supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni per migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro


Nella definizione di cui al d.lgs.81/2008, in particolare all’art. 2 lett. ee), gli organismi paritetici sono definiti « organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale quali sedi privilegiate per:

– la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;

– lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

– l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia;

– ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento».

La norma in questione individua due aspetti:

– la necessaria rappresentatività degli Organismi Paritetici;
– la finalizzazione al confronto tra datori di lavoro e lavoratori sul comune obiettivo del miglioramento della qualità del sistema di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’art. 51 del TULS modificato ed integrato dal decreto correttivo 106/2009, definisce ulteriori compiti e funzioni degli organismi in questione. Gli Organismi paritetici possono, in particolare, svolgere le seguenti attività:

- supporto alle imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e
- migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgimento e promozione delle attività di formazione;
- a richiesta delle imprese rilascio dell’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di  
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30;
- effettuazione, attraverso personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di sopralluoghi nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza per le finalita’ indicate al punto precedente;
- comunicazione alle aziende di cui all’articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

Gli Organismi Paritetici e gli enti bilaterali sono il frutto di un lungo processo evolutivo che radica le sue origini nella storia del diritto del lavoro: essi rappresentano un punto di raccordo tra le diverse esigenze provenienti dalle parti sociali, in conflitto per antonomasia, inserendosi e ponendosi, in tale conflitto, quali enti terzi in grado di aiutare imprese e lavoratori nell’adozione delle migliori soluzioni possibili, in particolare in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Questo ruolo degli Organismi Paritetici rimanda necessariamente ad un risalente ma fondamentale concetto del diritto del lavoro, che è la “bilateralità”: le sue prime applicazioni risalgono infatti alle società di mutuo soccorso di fine ottocento.

Per consulenze, iscrizione ai corsi e partecipazione ai seminari chiamare il numero 0415412700 o visitate i nostri siti www.mog231.it; www.modiq.it, www.consulenzasicurezzaveneto.it e www.corsionlineitalia.it. E-mail MODI NETWORK modisq@tin.it.

Nessun commento:

Posta un commento