mercoledì 20 dicembre 2017

Sopralluogo periodico del medico competente in azienda e il ruolo del "RSPP"

Sopralluogo periodico del medico competente in azienda e il ruolo del  "RSPP"

Il medico competente visita gli ambienti di lavoro una volta l'anno o con cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi.

L'indicazione di una periodicità diversa deve essere indicata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08). L'RSPP deve sincerarsi che il medico competente pianifichi le visite e instaurare un rapporto di massima collaborazione.

Il sopralluogo prevede la visione dei piani di sicurezza per i cantieri cui la durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi e il medico abbia già effettuato sopralluogo in altri cantieri gestiti dalla stessa impresa aventi caratteristiche analoghe e (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).

Oltre a essere sottoposti a visita medica periodica i lavoratori, informati, formati e addestrati sull'uso dei DPI (con particolare riferimento ai DPI di terza categoria) hanno l'obbligo di prendersene cura e indossarli. Obbligo disposto dall'art.20 e art.78 del D.Lgs.81/08.

La mancata osservanza di tale obbligo può comportare sanzioni o l'arresto del Datore di lavoro.    Molti lavoratori non sanno che il rifiuto nel tempo diindossare i DPI è giusta causa per il licenzionamento.

I lavoratori sono i protagonisti della sicurezza ed è anche grazie al loro comprotamento responsabile che è possibile raggiungere e mantenere standard adeguati che tutelino la loro salute e sicurezza durante il lavoro.

Per informazioni, Sopralluogo periodico del medico competente in azienda e il ruolo del  "RSPP",
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