martedì 23 gennaio 2018

COSA NON CAMBIA CON IL REGOLAMENTO UE 679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR) PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI?

COSA NON CAMBIA CON IL REGOLAMENTO UE 679 (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION, GDPR) PER IL TRASFERIMENTO DEI DATI VERSO PAESI TERZI E ORGANISMI INTERNAZIONALI?

Il regolamento (si veda Capo V) ha confermato l'approccio attualmente vigente in base alla direttiva 95/46 e al Codice italiano per quanto riguarda i flussi di dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, prevedendo che tali flussi sono vietati, in linea di principio, a meno che intervengano specifiche garanzie che il regolamento elenca in ordine gerarchico:

i) adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione europea (si veda art. 44, comma 1, lettera b), del Codice);

ii) in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - BCR, e clausole contrattuali modello) (si veda Art. 44, comma 1, lettera a) del Codice);

iii) in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di deroghe al divieto di trasferimento applicabili in specifiche situazioni (corrispondenti in parte alle disposizioni dell'art. 43, comma 1, del Codice).

Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dalla Commissione (livello di protezione dati in Paesi terzi, a partire dal Privacy Shield, e clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili) e gli accordi internazionali in materia di trasferimento dati stipulati prima del 24 maggio 2016 dagli Stati membri restano in vigore fino a loro eventuale revisione o modifica (si vedano art. 45, paragrafo 9, e art. 96).

Restano valide, conseguentemente, le autorizzazioni nazionali sinora emesse dal Garante successivamente a tali decisioni di adeguatezza della Commissione (si veda http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-dati-verso-paesi-terzi#1). 

Restano valide, inoltre, le autorizzazioni nazionali che il Garante ha rilasciato in questi anni per specifici casi (si veda art. 46, paragrafo 5), sino a loro eventuale modifica (si veda la sezione "Cosa cambia" per maggiori dettagli).

Per la consultazione del Regolamento 679/16, slide, video, materiali, faq ecc., lo staff di Consulenza Privacy Regolamento UE 679/2016 by MODI S.r.l. è disponibile al numero verde 800300333. MODI S.r.l. ha messo a disposizione per gli interessati anche un sito internet dedicato www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it


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