mercoledì 21 marzo 2018

Lo "stagista" è equiparato al lavoratore pertanto deve ricevere la formazione generale e specifica sulla sicurezza nei luoghi di lavoro..

Lo stagista è equiparato ad un lavoratore, pertanto deve ricevere la formazione generale che dura 4 ore e quella specifica in base al tipo di rischio (basso 8 ore, medio 12 ore  o alto 16 ore) prevista dagli Accordi Stato - Regioni. 

Se lo stage avviene secondo i percorsi di "Alternanza scuola-lavoro", in genere, l’Istituto eroga la formazione generale e il soggetto ospitante la  formazione specifica.

Come indicato nel sito del MIUR, "qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in Alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti". 

Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.

Per i nuovi lavoratori, la formazione va garantita all’assunzione o comunque entro un termine massimo di 60 giorni. All’assunzione è importante impartire una formazione interna in materia di sicurezza D.lgs 81/08 e far sottoscrivere un verbale di formazione.

Questa formazione interna, che può essere erogata dal datore di lavoro o da un preposto, non sostituisce quella prevista prevista dagli Accordi Stato- Regioni. ma è importante nel caso in cui si verifichi un infortunio oppure un controllo dello SPISAL.

Per il nuovo assunto va poi pianificata la visita medica.

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