venerdì 13 aprile 2018

Ai fini della valutazione del rischio, è sempre necessario misurare e/o calcolare le ROA? Quali sono le specifiche indicazioni per le misurazioni di esposizioni a sorgenti pulsante di radiazioni coerenti e non coerenti?

Secondo l’art. 216 del D. Lgs. 81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il Datore di Lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori.

Essendo le misurazioni strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Innanzitutto occorre verificare se le sorgenti sono “giustificabili”.


Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione senza misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante (comprese le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti), o di dati in letteratura scientifica o di dati riferiti a situazioni espositive analoghe.


Anche l’analisi preliminare della situazione lavorativa e della sorgente talvolta permettono di evitare la necessità di effettuare le misure. In questo caso, in generale è necessario conoscere e riportare nel documento di valutazione dei rischi:
  • il numero, la posizione e la tipologia delle sorgenti da considerare;
  • la possibilità di riflessioni (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature, oggetti contenuti nell’ambiente;
  • i dati spettrali della sorgente: lo spettro può essere determinato ricavandolo dalle specifiche tecniche fornite dal costruttore;
  • se l’emissione della sorgente è costante o variabile;
  • la distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale;
  • il tempo di permanenza dell’operatore nella posizione esposta.
A titolo di esempio le misure o i calcoli non si rendono necessari:
  • nel caso delle saldatrici ad arco, dove è noto che con qualsiasi corrente di saldatura e su qualsiasi supporto i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell’ordine delle decine di secondi. Pertanto, pur essendo il rischio estremamente elevato, l’effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per l’operatore addetto; ulteriori valutazioni possono essere richieste se l’addetto alla saldatura deve essere assistito da altro personale o opera in prossimità di altri;
  • nel caso di sorgenti classificate in accordo con lo standard UNI EN 12198:2009 (per le macchine) o lo standard CEI EN 62471:2009 (lampade o sistemi di lampade) dove i dati di classificazione consentono una ragionevole valutazione dei livelli di esposizione.
Le indicazioni metodologiche per le misurazioni di esposizioni a sorgenti pulsante di radiazioni coerenti e non coerenti, sono riportate nelle norme:
  • CEI EN 62471:2009 Sicurezza fotobiologica delle lampade e sistemi di lampade;
  • CEI EN 60825-1:2009 Sicurezza degli apparecchi laser.

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