martedì 14 agosto 2018

Adottare le misure necessarie a documentare violazioni della privacy da fornire al Garante in caso di accertamenti.


Tutti i titolari e i responsabili di trattamento ad eccezione degli organismi con meno di 250 dipendenti (ma solo se non effettuano trattamenti a rischio), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all’art. 30.
Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante. Le Misure di sicurezza devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32); la lista ex art. 32 è aperta e non esaustiva. 

Si raccomanda quindi di adottare misure necessarie a documentare violazioni, essendo tenuti a fornire tale documentazione su richiesta, al garante, in caso di accertamenti. 
Chi non si è adeguato al Regolamento UE 2016/679 prima dell'entrata in vigore (25/05/2018) non deve aspettare altro tempo!
Contattando la segreteria organizzativa di Consulenza Regolamento Privacy UE 679 by MODI SRL di Mestre e Spinea Venezia al numero verde 800300333 (gratis anche da mobile) è possibile richiedere un appuntamento per un preventivo di consulenza personalizzato per l'applicazione del REGOLAMENTO 2016/679 PRIVACY O GDPR!



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