venerdì 4 gennaio 2019

Per il Regolamento Europeo 2016/679 la designazione di un Responsabile della Protezione Dati interno all'autorità pubblica o all'organismo pubblico richiede necessariamente anche la costituzione di un apposito ufficio?

Per il Regolamento Europeo Gdrp 2016/679 la designazione di un Responsabile della Protezione Dati interno all'autorità pubblica o all'organismo pubblico richiede necessariamente anche la costituzione di un apposito ufficio?

Il Regolamento Generale sulla protezione dei Dati prevede, all'art. 38, che «il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica».

Ne deriva che, in relazione alla complessità, sia amministrativa che tecnologica, dei trattamenti e dell'organizzazione, occorrerà valutare se una sola persona possa essere sufficiente a svolgere il complesso dei compiti affidati al Responsabile della Protezione dei Dati.

Il GDPR, infatti, stabilisce che quanto più aumentano complessità e/o sensibilità dei trattamenti, tanto maggiori devono essere le risorse messe a disposizione del RPD. La funzione "protezione dati" deve essere esercitata con efficienza e contare su risorse sufficienti in proporzione al trattamento svolto.

Solo dopo aver valutato in dettaglio l'esito di questa analisi si potrà valutare l'opportunità/necessità di istituire un apposito ufficio al quale destinare le risorse necessarie allo svolgimento dei compiti stabiliti. Ad ogni modo, ove sia costituito un apposito ufficio, è comunque necessario che venga sempre individuata la persona fisica che riveste il ruolo di RPD.

Fonte: Faq Garante Privacy




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