lunedì 23 novembre 2020

I reati contro la pubblica amministrazione, richiamati dall’art. 24 D.Lgs. 231/2001, comportano la responsabilità dell’ente anche se commessi a danno dell’Unione Europea.



Lo "Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”, approvato dal CdM lo scorso 24 gennaio, è stato trasmesso al Senato ed è ora all’esame delle Commissioni Giustizia e Bilancio per il relativo parere.

Il provvedimento ha un forte impatto sul D.Lgs. 231/2001, comportando l’introduzione nel catalogo dei reati presupposto delle seguenti fattispecie: frode nelle pubbliche forniture, ex art. 356 c.p.; frode ai danni del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo, ex art. 2, comma 1, L. 898/1986; peculato, ex art. 314, c.1. c.p. (esclusa l’ipotesi di uso momentaneo del bene); peculato mediante profitto dell’errore altrui, ex art. 316 c.p.; abuso d’ufficio (ex art. 323 c.p.).

Viene previsto, altresì, che i reati contro la pubblica amministrazione, richiamati dall’art. 24 D.Lgs. 231/2001, comportino la responsabilità dell’ente anche se commessi a danno dell’Unione Europea.

In attuazione della Direttiva PIF, è inserito un nuovo comma 1-bis all’art. 25-quinquesdecies, che dispone la punibilità delle persone giuridiche per le gravi frodi IVA (carattere transazionale ed evasione non inferiore a 10milioni di euro) in ipotesi di dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) e indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Viene poi previsto nel D.Lgs. 231/2001 un nuovo art. 25-sexiesdecies, rubricato "Contrabbando”, che prevede sanzioni pecuniarie e interdittive per i reati di cui al "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale” (D.P.R. 43/1973).

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