martedì 19 maggio 2020

L’infortunio sul lavoro da Covid-19 non implica l’automatica responsabilità del Datore di Lavoro.


Per mezzo di comunicato del 15 maggio scorso, l’INAIL ha sottolineato che il Datore di Lavoro non è responsabile penalmente e civilmente delle infezioni di origine professionale derivanti dal contagio da Covid 19, a meno che non siano provati il dolo o la colpa.

L’INAIL, intervenendo sulla questione inerente alla responsabilità per l’infortunio, ha evidenziato l’assenza di qualsiasi automatismo tra la contrazione della malattia e una violazione di norme cautelari a tutela della salute e sicurezza sul lavoro che potrebbero chiamare in causa il Datore di Lavoro.

Tale automatismo viene meno in quanto, come illustra l’INAIL , “la molteplicità delle modalità del contagio e la mutevolezza delle prescrizioni da adottare sui luoghi di lavoro, oggetto di continuo aggiornamento da parte delle autorità in relazione all’andamento epidemiologico, rendono peraltro estremamente difficile la configurabilità della responsabilità civile e penale dei datori di lavoro”.

Perciò l’indennizzo riconosciuto dall’Istituto non è rilevante per sostenere l’accusa in sede penale, e di conseguenza nemmeno assume importanza nel giudizio di accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o in ambito civile.

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