sabato 21 novembre 2020

In quali casi la movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio?

Il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro deve adottare le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII del D.Lgs. 81/08.

Inoltre il datore di lavoro deve fornire adeguata informazione, formazione e addestramento in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
•    il carico è troppo pesante;
•    è ingombrante o difficile da afferrare;
•    è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
•    è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
•    può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 

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