giovedì 17 dicembre 2020

Formazione non rinnovata tra agosto e dicembre 2020: è moratoria

La Legge del 27/11/2020 n. 159, di conversione del Decreto Legge 07/10/2020 n. 125, in vigore dal 4 dicembre c.a. stabilisce quanto segue:

“Art. 3-bis (Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza).

- 1. All'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: "la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19";

b) dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente: "2-sexies. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2".

Si evince che tutti gli attestati relativi ai corsi di formazione scaduti tra il 1 agosto c.a. e il 4 dicembre u.s.  non ancora rinnovati, manterranno la loro validità fino alla data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Per consulenze, iscrizione ai corsi e partecipazione ai seminari chiamare il numero 0415412700 o visitate i nostri siti www.mog231.it; www.modiq.it, www.consulenzasicurezzaveneto.it, www.corsionlineitalia.it, www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it e www.consulenzacertificazioneiso37001.it/. E-mail MODI NETWORK modi@modiq.it.

 

 


 

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