giovedì 21 gennaio 2021

Sinistro sul lavoro e prassi elusive delle norme antinfortunistiche


Secondo la pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 36778 del 21/12/2020) ", non può essere ascritta al datore di lavoro la responsabilità di un evento lesivo o letale per culpa in vigilando qualora non venga raggiunta la certezza della conoscenza o della conoscibilità di prassi incaute, neppure sul piano inferenziale”.

Alla luce del suddetto principio sono stati assolti in Cassazione un amministratore e una società, accusati della morte di un dipendente il quale, per riparare un macchinario, si sarebbe introdotto in un’area pericolosa attraverso un cancelletto realizzato abusivamente, anziché tramite l’apposito varco protetto.
In grado d’appello, invece, veniva addebitato all’ente l’illecito amministrativo di cui all’art. 25-septies, c. 2,D.Lgs. 231/2001, in quanto l’omissione delle misure di prevenzione richieste dalla legge avrebbero permessodi eseguire i lavori in modo più rapido e meno costoso. 

I Giudici della Corte di Cassazione, al contrario, hanno sostenuto che "in tema di infortuni sul lavoro, in
presenza di una prassi dei lavoratori elusiva delle prescrizioni volte alla tutela della sicurezza, non è
ravvisabile la colpa del datore di lavoro, sotto il profilo dell’esigibilità del comportamento dovuto omesso, ove non vi sia prova della sua conoscenza, o della sua colpevole ignoranza, di tale prassi”.

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