Un nuovo post "Violazione sostanze che riducono lo strato di ozono" è stato pubblicato il giorno 9 maggio 2014 alle ore 10:39 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Violazione sostanze che riducono lo strato di ozono, Decreto
legislativo n. 108 del 13 settembre 2013
Ricordiamo che Il *Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013*
che riporta la " Disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono " contiene alcuni importanti
riferimenti anche per il settore dell'*antincendio*.
Il decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle *sostanze che
riducono lo strato di ozono*, e successive modificazioni.
*Il decreto si applica :*
Alle Impresa che gestisce apparecchiature di refrigerazione e
condizionamento d'aria o pompe di calore, ovvero sistemi di protezione
antincendio che contengono sostanze controllate': persona fisica o
giuridica proprietaria dell'apparecchiatura o dell'impianto ovvero
delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita'
dell'esercizio e della manutenzione dell'apparecchiatura o
dell'impianto.
Ai contenitore utilizzato per il trasporto o lo stoccaggio delle
sostanze controllate.
Ai contenitori non riutilizzabili, rientrano in tale categoria i
contenitori progettati per non essere riutilizzati o ricaricati.
*Ricordiamo l' art 5 del suddetto decreto :*
Violazione degli obblighi derivanti dagli articoli 6, 15 e 17 del
regolamento in materia di immissione sul mercato, importazione ed
esportazione di prodotti
e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate :
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque immette
sul mercato, ad eccezione dell'ipotesi di cui all'articolo 9 del
regolamento, importa o esporta, ad esclusione degli effetti personali,
prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze
controllate di cui all'articolo 3, punto 4), del regolamento, e'
punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino a 120.000
euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque detiene e
non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ( *12
settembre 2014* ) del presente decreto, i sistemi di protezione
antincendio contenenti sostanze controllate, di cui all'articolo 3,
punto 4), del regolamento, e' punito con l'arresto fino ad un anno e
con l'ammenda fino a 100.000 euro.
*Decreto legislativo n. 108 del 13 settembre 2013*
http://www.mog231.it/violazione-sostanze-che-riducono-lo-strato-di-ozono/
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