giovedì 16 luglio 2020

La responsabilità del Datore di Lavoro secondo il nuovo art. 29 bis del D.L. 23/2020


La responsabilità del Datore di Lavoro secondo il nuovo art. 29 bis del D.L. 23/2020

Ai sensi del nuovo art. 29 bis del D.L. 23/2020 i datori di lavoro pubblici e privati adempiono l'obbligo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 2087 c.c. (“tutela delle condizioni di lavoro”) attraverso l'applicazione, l'adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e le Parti Sociali il 24 aprile 2020 (e successive modifiche ed integrazioni) e degli altri protocolli e linee guida di cui all'art. 1, comma 14 del D.L. n. 33/2020. 

Ne scaturisce che la responsabilità datoriale si ravviserebbe nel solo caso di violazione di norme di legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, si possono rinvenire nei Protocolli e nelle Linee Guida del D.l. 16 maggio 2020, n. 33.

A fini strettamente processuali, dunque, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di aver subito, nell'esercizio delle proprie mansioni, un danno alla salute e la violazione degli obblighi di comportamento imposti al datore di lavoro ex lege, nonchè il nesso causale tra l'uno e l'altra. 
E nel caso in cui il lavoratore fornisca la prova di tali circostanze sussiste, allora, in capo al datore di lavoro l'onere di provare l'avvenuta adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire l'evento prima del suo verificarsi. 

E’ evidente la connessione di tali argomentazioni con il tema della responsabilità amministrativa degli enti.
Infatti, in caso si registrino contagi fra i dipendenti dell’azienda, la Società non potrà essere condannata ai sensi dell'art. 25-septies D.lgs. 231/2001, qualora abbia seguito con scrupolo le indicazioni provenienti dal T.U. 81/2008 e dagli specifici Protocolli approvati dal Governo per il contenimento dell'emergenza sanitaria. 

Inoltre, si sottolinea come in questa fase, anche l'Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001, sarà chiamato a svolgere un ruolo fondamentale all’interno dell’azienda. 
In particolare, nell'ambito delle sue ordinarie attività di prevenzione e controllo, l'OdV dovrà ora verificare anche il grado di aderenza del sistema organizzativo aziendale alle prescrizioni di cui al Protocollo.  

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