Il 20 agosto c.a. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 - Suppl.
Ordinario n. 51 il decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015
recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Il provvedimento, che entrerà in vigore il 18 novembre 2015, è
volto a semplificare e razionalizzare l’attuale corpo normativo
relativo alla prevenzione degli incendi attraverso l’introduzione di un
unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a
molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi,
indicate all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151.
Caratteristica che contraddistingue il testo riguarda l’utilizzo di un
nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico e
agli standard internazionali.
Si tratta di un importante progetto innovativo delle norme di
prevenzione incendi che consentirà il passaggio da un sistema più
rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad uno che predilige
l’approccio prestazionale, capace cioè di raggiungere elevati livelli di
sicurezza antincendio attraverso un insieme di soluzioni tecniche più
flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.
Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico.
L’articolato specifica le attività cui potrà essere applicata nuova
normativa e precisa, anche, le modalità di adozione della nuova
metodologia introdotta in alternativa alle vigenti disposizioni di
prevenzione incendi, per consentire l’introduzione del nuovo approccio
con la necessaria gradualità.
L’allegato è strutturato in quattro sezioni:
Sezione G Generalità, con i principi fondamentali per la progettazione
della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse
attività;
Sezione S Strategia antincendio, contiene le misure antincendio di
prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività,
per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di
incendio;
Sezione V Regole tecniche verticali, contiene le regole tecniche di
prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di
esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a
quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale
sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad
ulteriori attività;
Sezione M Metodi, con la descrizione delle metodologie progettuali.
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