PATENTINO MULETTO, CARRELLO ELEVATORE, PIATTAFORMA AEREA, GRU, PALA MECCANICA, ESCAVATORE
pubblicato il: 29 agosto 2012 alle ore 15:44
fonte: Modello 231
link: http://www.mog231.it/patentino-muletto-carrello-elevatore-piattaforma-aerea-gru-pala-meccanica-escavatore/
Corsi specifici per la formazione e l’addestramento per tutti
gli utilizzatori di carrello elevatore (muletto), piattaforma di
lavoro aerea, macchine movimento terra (pala meccanica, escavatore),
gru e autogru.
Sviluppati con metodi di comunicazione professionali e secondo la
legge sicurezza lavoro attualmente in vigore. Ogni corso si svolge in
un’unica seduta e prevede una parte teorica, una pratica e
verifica finale. Al termine delle lezioni conseguirai l'abilitazione
normativaper poter utilizzare l’attrezzatura, ossia un Attestato
riconosciuto a livello nazionale e in più una card di operatore
abilitato personalizzata con foto tessera.
Per ulteriori informazioni contattaci allo 081-5186174 o 081-5187648
oppure tramite mail al seguente indirizzo: obiettivoazienda@libero.it
[1]
Links:
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[1] mailto:obiettivoazienda@libero.it
vedi l'originale (PATENTINO MULETTO, CARRELLO ELEVATORE, PIATTAFORMA AEREA, GRU, PALA MECCANICA, ESCAVATORE) su: http://www.mog231.it/patentino-muletto-carrello-elevatore-piattaforma-aerea-gru-pala-meccanica-escavatore/
MODI SRL MOG231 da informazioni, consulenza e corsi per applicare, realizzare, implementare, adottare, correttamente un Modello Organizzativo 231 per ridurre il rischio di commissione di illeciti penali. Suggerisce l'aggiornamento periodico del modello ex d.lgs. n. 231/2001. Assume incarico ODV in esterno. MODI si occupa dei Sistemi Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza ISO 45001. Assume incarico di RSPP in esterno e fa consulenza D.Lgs 81/01, Ecolabel, HACCP e GDPR Privacy.
domenica 30 settembre 2012
venerdì 7 settembre 2012
Modello 231
Abilitazione Attrezzature di Lavoro
pubblicato il: 7 settembre 2012 alle ore 17:51
fonte: Modello 231
link: http://www.mog231.it/abilitazione-attrezzature-di-lavoro/
*ORAIL PATENTINO IN MEZZA GIORNATA*
_*perchè tra poco ce ne vorranno 3intere !*_
Gentilissimi, è proprio vero...
tra pochissimo per conseguire il *PATENTINO* _si triplicheranno_ le
ore di frequenza (e i costi di partecipazione!) e questo per effetto
della nuova legge sicurezza!
Non fa rabbia domani sapere che*OGGI* *RISPARMI TANTO* ?
Tanto poi viene richiesto,bisogna per forza conseguirlo ...con
maggiori costi che ADESSOrisparmiamo e cheutilizzeremo in altri modi!
vedi l'originale (Abilitazione Attrezzature di Lavoro) su: http://www.mog231.it/abilitazione-attrezzature-di-lavoro/
pubblicato il: 7 settembre 2012 alle ore 17:51
fonte: Modello 231
link: http://www.mog231.it/abilitazione-attrezzature-di-lavoro/
*ORAIL PATENTINO IN MEZZA GIORNATA*
_*perchè tra poco ce ne vorranno 3intere !*_
Gentilissimi, è proprio vero...
tra pochissimo per conseguire il *PATENTINO* _si triplicheranno_ le
ore di frequenza (e i costi di partecipazione!) e questo per effetto
della nuova legge sicurezza!
Non fa rabbia domani sapere che*OGGI* *RISPARMI TANTO* ?
Tanto poi viene richiesto,bisogna per forza conseguirlo ...con
maggiori costi che ADESSOrisparmiamo e cheutilizzeremo in altri modi!
vedi l'originale (Abilitazione Attrezzature di Lavoro) su: http://www.mog231.it/abilitazione-attrezzature-di-lavoro/
mercoledì 29 agosto 2012
Modello 231
PATENTINO MULETTO, CARRELLO ELEVATORE, PIATTAFORMA AEREA, GRU, PALA MECCANICA, ESCAVATORE
pubblicato il: 29 agosto 2012 alle ore 15:44
fonte: Modello 231
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Corsi specifici per la formazione e l’addestramento per tutti
gli utilizzatori di carrello elevatore (muletto), piattaforma di
lavoro aerea, macchine movimento terra (pala meccanica, escavatore),
gru e autogru.
Sviluppati con metodi di comunicazione professionali e secondo la
legge sicurezza lavoro attualmente in vigore. Ogni corso si svolge in
un’unica seduta e prevede una parte teorica, una pratica e
verifica finale. Al termine delle lezioni conseguirai l'abilitazione
normativaper poter utilizzare l’attrezzatura, ossia un Attestato
riconosciuto a livello nazionale e in più una card di operatore
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" alt="Abilitazione Attrezzature" />
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pubblicato il: 29 agosto 2012 alle ore 15:44
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lavoro aerea, macchine movimento terra (pala meccanica, escavatore),
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legge sicurezza lavoro attualmente in vigore. Ogni corso si svolge in
un’unica seduta e prevede una parte teorica, una pratica e
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lunedì 6 agosto 2012
MOG 231
NUOVO REATO 231: COLPITO IL LAVORO IRREGOLARE
pubblicato il: 6 agosto 2012 alle ore 12:31
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/nuovo-reato-231-colpito-il-lavoro-irregolare/
Dal 9 agosto 2012 entrerà in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012, n.109
con il quale si va ulteriormente ad arricchire l'elenco cospicuo dei
reati presupposto 231.
Quello che sarà l'art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare prevede che:
"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
limite di 150.000 euro.»
L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un
terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale."
Il citato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 norma che:
"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato".
Matteo Scomparin
[1]
Links:
------
[1] http://www.studioconsulentimpresa.it/
vedi l'originale (NUOVO REATO 231: COLPITO IL LAVORO IRREGOLARE) su: http://www.mog231.it/nuovo-reato-231-colpito-il-lavoro-irregolare/
pubblicato il: 6 agosto 2012 alle ore 12:31
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/nuovo-reato-231-colpito-il-lavoro-irregolare/
Dal 9 agosto 2012 entrerà in vigore il d.lgs. 16 luglio 2012, n.109
con il quale si va ulteriormente ad arricchire l'elenco cospicuo dei
reati presupposto 231.
Quello che sarà l'art. 25-duodecies - Impiego di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare prevede che:
"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il
limite di 150.000 euro.»
L'art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
"Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un
terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni
lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma
dell'articolo 603-bis del codice penale."
Il citato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 norma che:
"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori
stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato".
Matteo Scomparin
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vedi l'originale (NUOVO REATO 231: COLPITO IL LAVORO IRREGOLARE) su: http://www.mog231.it/nuovo-reato-231-colpito-il-lavoro-irregolare/
lunedì 16 luglio 2012
MOG 231
LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE NEI GRUPPI SOCIETARI
pubblicato il: 16 luglio 2012 alle ore 17:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/la-responsabilita-amministrativa-delle-persone-giuridiche-nei-gruppi-societari/
In base al Principio di Legalità previsto dall'art. 2 del D. Lgs.
231/2001 "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto". Su tale base dobbiamo evidenziare che il D. Lgs.231/2001 non
disciplina "espressamente" alcuna responsabilità amministrativa
della capogruppo per fatto di reato della controllata (o viceversa).
Non esiste quindi alcuna esplicitazione positiva della Responsabilità
Amministrativa di Gruppo Societario. Sebbene contraria ai principi
penalistici in ambito di analogia (è bene ricordare che la
Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche ha una forte
ispirazione / natura "penale" tanto che ormai la dottrina e la
giurisprudenza consolidata e dominante la definiscono, a discapito del
nome, come una responsabilità penale e non amministrativa) una
corrente giurisprudenziale estende la responsabilità ex
d.lgs.231/2001 anche ai Gruppi Societari in presenza di un interesse
di Gruppo concretizzato nella condotta illecita perfezionatosi in una
Società del Gruppo. Così, ad esempio, il GIP del Tribunale Milano
con ordinanza del 20.09.2004 delibera che "nell'ipotesi di una
pluralità di società operanti sotto la direzione unificante di una
società capogruppo o holding, le società controllate rispondono
amministrativamente per i reati commessi da un soggetto in posizione
apicale nella società controllante nel caso in cui la capogruppo sia
direttamente coinvolta nell'attività d'impresa delle partecipate
e l'autore del reato abbia agito nell'interesse di
quest'ultima".
Matteo Scomparin
[1]
Links:
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[1] http://www.studioconsulentimpresa.it/
vedi l'originale (LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE NEI GRUPPI SOCIETARI) su: http://www.mog231.it/la-responsabilita-amministrativa-delle-persone-giuridiche-nei-gruppi-societari/
pubblicato il: 16 luglio 2012 alle ore 17:38
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/la-responsabilita-amministrativa-delle-persone-giuridiche-nei-gruppi-societari/
In base al Principio di Legalità previsto dall'art. 2 del D. Lgs.
231/2001 "L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto
costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in
relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente
previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del
fatto". Su tale base dobbiamo evidenziare che il D. Lgs.231/2001 non
disciplina "espressamente" alcuna responsabilità amministrativa
della capogruppo per fatto di reato della controllata (o viceversa).
Non esiste quindi alcuna esplicitazione positiva della Responsabilità
Amministrativa di Gruppo Societario. Sebbene contraria ai principi
penalistici in ambito di analogia (è bene ricordare che la
Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche ha una forte
ispirazione / natura "penale" tanto che ormai la dottrina e la
giurisprudenza consolidata e dominante la definiscono, a discapito del
nome, come una responsabilità penale e non amministrativa) una
corrente giurisprudenziale estende la responsabilità ex
d.lgs.231/2001 anche ai Gruppi Societari in presenza di un interesse
di Gruppo concretizzato nella condotta illecita perfezionatosi in una
Società del Gruppo. Così, ad esempio, il GIP del Tribunale Milano
con ordinanza del 20.09.2004 delibera che "nell'ipotesi di una
pluralità di società operanti sotto la direzione unificante di una
società capogruppo o holding, le società controllate rispondono
amministrativamente per i reati commessi da un soggetto in posizione
apicale nella società controllante nel caso in cui la capogruppo sia
direttamente coinvolta nell'attività d'impresa delle partecipate
e l'autore del reato abbia agito nell'interesse di
quest'ultima".
Matteo Scomparin
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vedi l'originale (LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE NEI GRUPPI SOCIETARI) su: http://www.mog231.it/la-responsabilita-amministrativa-delle-persone-giuridiche-nei-gruppi-societari/
mercoledì 27 giugno 2012
MOG 231
ASSOLUZIONE IMPREGILO: LA CORTE D'APPELLO CONFERMA L'EFFICACIA DEL MOG231
pubblicato il: 27 giugno 2012 alle ore 14:47
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/assoluzione-impregilo-la-corte-dappello-conferma-lefficacia-del-mog231/
La Corte d'Appello di Milano conferma la sentenza del Giudice di
Primo Grado nel caso Impregilo dichiarando la Società non punibile ai
sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 e quindi l'efficacia esimente
del Modello 231 adottato ed efficacemente attuato.
Premessa: Impregilo è stata imputata dell'illecito (reato) di cui
all'art. 25 ter, lettera A. (false comunicazioni sociali) e R.
(aggiotaggio) ex d. lgs. 231/2001 consumati dal Presidente del CdA e
dall'Amministratore Delegato della Società nell'interesse e a
vantaggio della Società.
La Società chiamata in giudizio di primo grado ha dimostrato con
successo di aver predisposto ed attivato un Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati perfezionati dal suo
Vertice Aziendale.
Appello: la Corte di Appello di Milano ha confermato la bontà
esimente del MOG 231 attuato dalla Società che ha dimostrato
l'efficacia del controlli in essere e l'attività fraudolenta
dell'Amministratore Delegato e del Presidente del CdA che solo con
artifici e raggiri sono riusciti a perfezionare i reati contestati.
Elementi essenziali del MOG231: la Corte di Appello, nell'analizzare
il caso di specie, ribadisce quelli che sono gli elementi essenziali
di un Modello231 che, in base all'art. 6 del D. Lgs.231/2001, deve
prevedere:
a) l'indicazione delle attività di impresa all'interno delle
quali sia possibile la commissione dei reati rilevati;
b) i protocolli consistenti nelle procedure per la formazione e
l'attuazione delle decisioni in relazione alle quali sia necessaria
la prevenzione dei reati in questione;
c) le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati;
d) la previsione di obblighi di informazione nei confronti
dell'Organismo di Vigilanza;
e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle
misure indicate nel Modello.
Matteo Scomparin
[1]
Links:
------
[1] http://www.studioconsulentimpresa.it/
vedi l'originale (ASSOLUZIONE IMPREGILO: LA CORTE D'APPELLO CONFERMA L'EFFICACIA DEL MOG231) su: http://www.mog231.it/assoluzione-impregilo-la-corte-dappello-conferma-lefficacia-del-mog231/
pubblicato il: 27 giugno 2012 alle ore 14:47
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/assoluzione-impregilo-la-corte-dappello-conferma-lefficacia-del-mog231/
La Corte d'Appello di Milano conferma la sentenza del Giudice di
Primo Grado nel caso Impregilo dichiarando la Società non punibile ai
sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 e quindi l'efficacia esimente
del Modello 231 adottato ed efficacemente attuato.
Premessa: Impregilo è stata imputata dell'illecito (reato) di cui
all'art. 25 ter, lettera A. (false comunicazioni sociali) e R.
(aggiotaggio) ex d. lgs. 231/2001 consumati dal Presidente del CdA e
dall'Amministratore Delegato della Società nell'interesse e a
vantaggio della Società.
La Società chiamata in giudizio di primo grado ha dimostrato con
successo di aver predisposto ed attivato un Modello di Organizzazione
Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati perfezionati dal suo
Vertice Aziendale.
Appello: la Corte di Appello di Milano ha confermato la bontà
esimente del MOG 231 attuato dalla Società che ha dimostrato
l'efficacia del controlli in essere e l'attività fraudolenta
dell'Amministratore Delegato e del Presidente del CdA che solo con
artifici e raggiri sono riusciti a perfezionare i reati contestati.
Elementi essenziali del MOG231: la Corte di Appello, nell'analizzare
il caso di specie, ribadisce quelli che sono gli elementi essenziali
di un Modello231 che, in base all'art. 6 del D. Lgs.231/2001, deve
prevedere:
a) l'indicazione delle attività di impresa all'interno delle
quali sia possibile la commissione dei reati rilevati;
b) i protocolli consistenti nelle procedure per la formazione e
l'attuazione delle decisioni in relazione alle quali sia necessaria
la prevenzione dei reati in questione;
c) le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad
impedire la commissione dei reati;
d) la previsione di obblighi di informazione nei confronti
dell'Organismo di Vigilanza;
e) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione delle
misure indicate nel Modello.
Matteo Scomparin
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vedi l'originale (ASSOLUZIONE IMPREGILO: LA CORTE D'APPELLO CONFERMA L'EFFICACIA DEL MOG231) su: http://www.mog231.it/assoluzione-impregilo-la-corte-dappello-conferma-lefficacia-del-mog231/
venerdì 22 giugno 2012
MOG 231
D.LGS. 231/2001 E CORTE DI CASSAZIONE: CONFISCA PER TUTTI!
pubblicato il: 22 giugno 2012 alle ore 16:04
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/d-lgs-2312001-e-corte-di-cassazione-confisca-per-tutti/
Maggio 2012. Un nuovo tassello si aggiunge alla definizione di cosa
sia la Responsabilità
Amministrativa degli Enti. La Suprema Corte di Cassazione, con
sentenza del 31 maggio 2012,
n. 20976, ha infatti chiarito in modo non equivocabile che nel caso di
concorso fra la responsabilità
individuale dell'autore del reato (nel caso di specie
"corruzione" in gara di appalto) e quella ex
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dell'azienda che trae beneficio
dall'illecito, il decreto di sequestro
preventivo in funzione della confisca "per equivalente" può
incidere indifferentemente o
contemporaneamente sul patrimonio dell'autore materiale del reato
(persona fisica) o sui beni
della Società che ne trae interesse o vantaggio.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto infondato e conseguentemente
respinto la tesi
dell'imprenditore, Legale Rappresentante di una Società a
Responsabilità Limitata, secondo cui
il d.lgs. n. 231 del 2001 si applica (art. 1) solamente a enti forniti
di personalità giuridica, alle
società e alle associazioni prive di personalità giuridica, e non
alle persone fisiche che ne hanno la
rappresentanza.
La Corte di Cassazione respinge la tesi dell'imprenditore in quanto
la confisca per equivalente
(art. 322-ter c.p.) deve "essere disposta nei confronti del reo,
quindi anche della persona fisica
materialmente autrice del reato" e non solo ed esclusivamente nei
confronti dell'azienda e del suo
patrimonio.
In base al principio solidaristico della disciplina del concorso di
persone nel reato, la Corte precisa
inoltre che il sequestro viene disposto per l'intero e non
proporzionalmente. Ciò significa che
può essere aggredito indifferentemente e per l'intera entità del
profitto accertato il patrimonio
della società o il patrimonio dell'autore materiale del reato.
L'eventuale riparto fra i concorrenti
costituisce fatto interno ai rapporti fra gli stessi.
Matteo Scomparin
Con ordinanza del 30 giugno 2011 il Tribunale di Rovigo ha respinto
l'istanza dì riesame proposta
da E.P. ed C.E.F. avverso il decreto di sequestro preventivo in
funzione della confisca "per
equivalente" disposto dal g.i.p. del medesimo Tribunale in data 3
maggio 2011 fino alla
concorrenza di Euro 1.250.091,00 sui beni del P. e di Euro 965.700,00
sui beni della C.
adozione nei loro confronti un provvedimento della specie impugnata,
dal momento che il d.lgs. n.
231 del 2001 espressamente si applica (art. 1) solamente a enti
forniti di personalità giuridica, alle
società e alle associazioni prive di personalità giuridica, ma non
anche alle persone fisiche che ne
hanno la rappresentanza, tantomeno adducendo a fondamento il concorso
nella commissione del
reato.
Il secondo motivo attiene alla falsa applicazione dell'art. 322-ter
cod. pen., nella parte in cui sulla
base di tale disposizione è stato ritenuto confiscabile (e quindi
sequestrabile) non solo il prezzo del
reato, ma anche il relativo profitto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La prima questione, relativa all'estensione del sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente
alle persone fisiche è destituita di fondamento in quanto omette di
considerare il disposto dell'art.
322-ter cod. pen.
La norma prevede, infatti, che la confisca (e quindi anche il
sequestro ad essa preordinato) deve
essere disposta nei confronti del "reo", quindi anche della
persona fisica materialmente autrice del
reato.
Nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell'autore
e quella ex d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231, questa Corte ha chiarito che il sequestro preventivo funzionale
alla confisca per equivalente
del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente
od indifferentemente sui beni
dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli
della persona fisica che lo ha
commesso (Sez. 6, 5/3/2009 n. 26611 Rv. 244254).
In particolare, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente sui beni della persona
fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione
del patrimonio della persona
giuridica nell'interesse della quale il reato è stato commesso
(Sez. 3, 27/1/2011 n. 7138 Rv.
249398; Sez. 2, 20/12/2006 n. 10838/2007 Rv. 235827). Ed infatti,
nessuna norma impone di
perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria
dell'utile determinato dal reato, prima
di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato
medesimo.
Ed inoltre, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente può interessare
indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera
entità del profitto accertato, anche se
l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel
quantum l'ammontare
complessivo dello stesso (Sez. 5, 3/2/2010 n. 10810 Rv. 246364; Sez.
5, 24/1/2011 n. 13277 Rv.
249839). Difatti, il principio solidaristico che informa la disciplina
del concorso di persone nel
reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e
dell'effetto conseguente in capo a
ciascun concorrente e comporta la solidarietà nella pena. Atteso il
carattere sanzionatorio della
confisca per equivalente, la stessa può quindi interessare ciascuno
dei concorrenti fino all'intera
entità del prezzo o del profitto del reato. L'eventuale riparto fra
i concorrenti costituisce fatto
interno ai rapporti fra gli stessi.
3. I principi di diritto sopra esposti contraddicono alla radice le
censure svolte dai ricorrenti con il
primo motivo.
Piuttosto, deve concludersi che è immune da censure di legittimità
l'operato dei giudici di merito
che hanno disposto il sequestro non soltanto nei confronti della
società che ha beneficiato del
prezzo o del profitto del reato, ma anche delle persone fisiche che
hanno concorso nella sua
commissione, entro il limiti della concorrenza del quantum
complessivamente sequestrabile e
secondo il principio della solidarietà passiva.
4. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso, va rammentato
che le Sezioni unite di questa
Corte hanno affrontato espressamente il problema di come debba
configurarsi il "profitto del reato"
nel sequestro preventivo funzionale alla confisca c.d. per
equivalente, seppure con riferimento alla
previsione contenuta dal d.lgs. n. 231/2001 per il caso di
responsabilità degli enti collettivi (Sez. U.,
27/03/2008 n. 26654 Rv. 239924).
È stato osservato al riguardo che secondo l'impostazione del
diritto penale classico (art. 240 cod.
pen.) la confisca andava ascritta tra le misure di sicurezza
patrimoniale, fondata sulla pericolosità
derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a
commettere il reato; la misura era quindi
finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Successivamente sono state però introdotte
nell'ordinamento, in maniera sempre più marcata, ipotesi di
confisca obbligatoria del profitto
ricavato dal reato (si pensi ad esempio, per restare alla sola
disciplina codicistica, alla confisca di
cui agli artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater cod.
pen.); in tal modo sotto un
nomen iuris unitario hanno finito per trovare spazio istituti di
diversa natura.
Tale diversa natura emerge a chiare note nella confisca c.d. per
equivalente, cui è certamente
estranea la finalità special-preventiva e che persegue l'unico
obiettivo di privare l'autore del reato
del profitto che gliene è derivato.
Con particolare riguardo a quest'ultima ipotesi, si pone il problema
ermeneutico della
determinazione dell'oggetto dell'ablazione.
Pur in assenza di una definizione legislativa delle nozioni di
profitto e provento del reato, è
indubbio che queste assumono significati diversi in relazione ai
differenti contesti normativi in cui
sono inserite.
Si ritiene, in particolare, che nel contesto di un'attività
totalmente illecita, la nozione di profitto del
reato finisce col comprendere "qualsiasi cosa" riveniente dal
fatto delittuoso, individuata
esclusivamente secondo il criterio selettivo della
"pertinenzialità" del profitto al reato medesimo,
ossia della circostanza che l'uno costituisca una conseguenza
economica immediata dell'altro. In tal
caso, non può farsi spazio all'uso di parametri valutativi di tipo
aziendalistico e, in particolare, non
è possibile distinguere fra il profitto e l'utile "netto",
cioè l'effettivo guadagno percepito dal reo.
Tutta la prestazione è, per così dire, geneticamente marchiata di
illiceità e deve essere confiscata.
Altra valutazione deve essere compiuta, invece, nel caso in cui il
fatto-reato si inserisce nel contesto
di una attività che in sé sarebbe lecita, tanto più se
caratterizzata da un rapporto di scambio di
natura sinallagmatica.
Assume rilievo, quindi, la distinzione fra il "reato contratto",
cioè il caso in cui vi è una vera a
propria immedesimazione del reato con il negozio giuridico, ed il
"reato in contratto", che si ha
allorquando il comportamento penalmente rilevante non coincide con la
stipulazione del contratto
in sé, ma va ad incidere solamente sulla fase di formazione della
volontà contrattuale o su quella di
esecuzione del programma negoziale.
In questa seconda ipotesi, il contratto "a valle" è lecito ed
eventualmente annullabile ex art. 1439
cod. civ..
È di tutta evidenza che nel caso di "reato in contratto" il
profitto tratto dall'agente non è
interamente ricollegabile alla condotta penalmente sanzionata,
giacché la legge penale non
stigmatizza la stipulazione contrattuale tout court, ma esclusivamente
il comportamento tenuto, nel
corso delle trattative o della fase esecutiva, da una parte in danno
dell'altra.
Ed allora, il profitto del reato confiscabile non corrisponde a
qualsiasi prestazione percepita in
esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico
derivante dal fatto illecito.
Per cui, se il fatto penalmente rilevante (ad esempio, una corruzione)
ha inciso sulla fase di
individuazione dell'aggiudicatario di un pubblico appalto, ma poi
l'appaltatore ha regolarmente
adempiuto alle prestazioni nascenti dal contratto (in sé lecito), il
profitto del reato per il corruttore
non equivale all'intero prezzo dell'appalto, ma solo al vantaggio
economico conseguito per il fatto
di essersi reso aggiudicatario della gara pubblica. Tale vantaggio
corrisponde, quindi, all'utile netto
dell'attività d'impresa.
5. Nella specie, il reato per il quale è stato disposto il sequestro
è costituito da una truffa ai danni
dello Stato. Trattasi di un "reato contratto", alla stregua della
ricostruzione giuridica della figura
illustrata nelle pagine precedenti.
Consegue che, essendovi la totale immedesimazione del reato con il
negozio giuridico, l'intero
prezzo è sequestrabile, senza fare alcun riferimento alla distinzione
fra questo ed il profitto.
Anche sotto questo profilo si deve quindi rilevare che il
provvedimento impugnato risulta essersi
conformato ai principi di diritto elaborati da questa Corte.
6. Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato. Ai sensi
dell'art. 616 cod. proc. pen., le parti
private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Depositata in Cancelleria il 31.05.2012
vedi l'originale (D.LGS. 231/2001 E CORTE DI CASSAZIONE: CONFISCA PER TUTTI!) su: http://www.mog231.it/d-lgs-2312001-e-corte-di-cassazione-confisca-per-tutti/
pubblicato il: 22 giugno 2012 alle ore 16:04
fonte: MOG 231
link: http://www.mog231.it/d-lgs-2312001-e-corte-di-cassazione-confisca-per-tutti/
Maggio 2012. Un nuovo tassello si aggiunge alla definizione di cosa
sia la Responsabilità
Amministrativa degli Enti. La Suprema Corte di Cassazione, con
sentenza del 31 maggio 2012,
n. 20976, ha infatti chiarito in modo non equivocabile che nel caso di
concorso fra la responsabilità
individuale dell'autore del reato (nel caso di specie
"corruzione" in gara di appalto) e quella ex
d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 dell'azienda che trae beneficio
dall'illecito, il decreto di sequestro
preventivo in funzione della confisca "per equivalente" può
incidere indifferentemente o
contemporaneamente sul patrimonio dell'autore materiale del reato
(persona fisica) o sui beni
della Società che ne trae interesse o vantaggio.
La Corte di Cassazione ha quindi ritenuto infondato e conseguentemente
respinto la tesi
dell'imprenditore, Legale Rappresentante di una Società a
Responsabilità Limitata, secondo cui
il d.lgs. n. 231 del 2001 si applica (art. 1) solamente a enti forniti
di personalità giuridica, alle
società e alle associazioni prive di personalità giuridica, e non
alle persone fisiche che ne hanno la
rappresentanza.
La Corte di Cassazione respinge la tesi dell'imprenditore in quanto
la confisca per equivalente
(art. 322-ter c.p.) deve "essere disposta nei confronti del reo,
quindi anche della persona fisica
materialmente autrice del reato" e non solo ed esclusivamente nei
confronti dell'azienda e del suo
patrimonio.
In base al principio solidaristico della disciplina del concorso di
persone nel reato, la Corte precisa
inoltre che il sequestro viene disposto per l'intero e non
proporzionalmente. Ciò significa che
può essere aggredito indifferentemente e per l'intera entità del
profitto accertato il patrimonio
della società o il patrimonio dell'autore materiale del reato.
L'eventuale riparto fra i concorrenti
costituisce fatto interno ai rapporti fra gli stessi.
Matteo Scomparin
Con ordinanza del 30 giugno 2011 il Tribunale di Rovigo ha respinto
l'istanza dì riesame proposta
da E.P. ed C.E.F. avverso il decreto di sequestro preventivo in
funzione della confisca "per
equivalente" disposto dal g.i.p. del medesimo Tribunale in data 3
maggio 2011 fino alla
concorrenza di Euro 1.250.091,00 sui beni del P. e di Euro 965.700,00
sui beni della C.
adozione nei loro confronti un provvedimento della specie impugnata,
dal momento che il d.lgs. n.
231 del 2001 espressamente si applica (art. 1) solamente a enti
forniti di personalità giuridica, alle
società e alle associazioni prive di personalità giuridica, ma non
anche alle persone fisiche che ne
hanno la rappresentanza, tantomeno adducendo a fondamento il concorso
nella commissione del
reato.
Il secondo motivo attiene alla falsa applicazione dell'art. 322-ter
cod. pen., nella parte in cui sulla
base di tale disposizione è stato ritenuto confiscabile (e quindi
sequestrabile) non solo il prezzo del
reato, ma anche il relativo profitto.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La prima questione, relativa all'estensione del sequestro
finalizzato alla confisca per equivalente
alle persone fisiche è destituita di fondamento in quanto omette di
considerare il disposto dell'art.
322-ter cod. pen.
La norma prevede, infatti, che la confisca (e quindi anche il
sequestro ad essa preordinato) deve
essere disposta nei confronti del "reo", quindi anche della
persona fisica materialmente autrice del
reato.
Nel caso di concorso fra la responsabilità individuale dell'autore
e quella ex d.lgs. 8 giugno 2001, n.
231, questa Corte ha chiarito che il sequestro preventivo funzionale
alla confisca per equivalente
del profitto del reato di corruzione può incidere contemporaneamente
od indifferentemente sui beni
dell'ente che dal medesimo reato ha tratto vantaggio e su quelli
della persona fisica che lo ha
commesso (Sez. 6, 5/3/2009 n. 26611 Rv. 244254).
In particolare, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente sui beni della persona
fisica non richiede, per la sua legittimità, la preventiva escussione
del patrimonio della persona
giuridica nell'interesse della quale il reato è stato commesso
(Sez. 3, 27/1/2011 n. 7138 Rv.
249398; Sez. 2, 20/12/2006 n. 10838/2007 Rv. 235827). Ed infatti,
nessuna norma impone di
perseguire il patrimonio della persona giuridica beneficiaria
dell'utile determinato dal reato, prima
di aggredire il patrimonio del soggetto concorrente nel reato
medesimo.
Ed inoltre, il sequestro preventivo funzionale alla confisca per
equivalente può interessare
indifferentemente ciascuno dei concorrenti anche per l'intera
entità del profitto accertato, anche se
l'espropriazione non può essere duplicata o comunque eccedere nel
quantum l'ammontare
complessivo dello stesso (Sez. 5, 3/2/2010 n. 10810 Rv. 246364; Sez.
5, 24/1/2011 n. 13277 Rv.
249839). Difatti, il principio solidaristico che informa la disciplina
del concorso di persone nel
reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa e
dell'effetto conseguente in capo a
ciascun concorrente e comporta la solidarietà nella pena. Atteso il
carattere sanzionatorio della
confisca per equivalente, la stessa può quindi interessare ciascuno
dei concorrenti fino all'intera
entità del prezzo o del profitto del reato. L'eventuale riparto fra
i concorrenti costituisce fatto
interno ai rapporti fra gli stessi.
3. I principi di diritto sopra esposti contraddicono alla radice le
censure svolte dai ricorrenti con il
primo motivo.
Piuttosto, deve concludersi che è immune da censure di legittimità
l'operato dei giudici di merito
che hanno disposto il sequestro non soltanto nei confronti della
società che ha beneficiato del
prezzo o del profitto del reato, ma anche delle persone fisiche che
hanno concorso nella sua
commissione, entro il limiti della concorrenza del quantum
complessivamente sequestrabile e
secondo il principio della solidarietà passiva.
4. Venendo all'esame del secondo motivo di ricorso, va rammentato
che le Sezioni unite di questa
Corte hanno affrontato espressamente il problema di come debba
configurarsi il "profitto del reato"
nel sequestro preventivo funzionale alla confisca c.d. per
equivalente, seppure con riferimento alla
previsione contenuta dal d.lgs. n. 231/2001 per il caso di
responsabilità degli enti collettivi (Sez. U.,
27/03/2008 n. 26654 Rv. 239924).
È stato osservato al riguardo che secondo l'impostazione del
diritto penale classico (art. 240 cod.
pen.) la confisca andava ascritta tra le misure di sicurezza
patrimoniale, fondata sulla pericolosità
derivante dalla disponibilità di cose servite o destinate a
commettere il reato; la misura era quindi
finalizzata a prevenire la commissione di ulteriori reati.
Successivamente sono state però introdotte
nell'ordinamento, in maniera sempre più marcata, ipotesi di
confisca obbligatoria del profitto
ricavato dal reato (si pensi ad esempio, per restare alla sola
disciplina codicistica, alla confisca di
cui agli artt. 322-ter, 600-septies, 640-quater, 644, 648-quater cod.
pen.); in tal modo sotto un
nomen iuris unitario hanno finito per trovare spazio istituti di
diversa natura.
Tale diversa natura emerge a chiare note nella confisca c.d. per
equivalente, cui è certamente
estranea la finalità special-preventiva e che persegue l'unico
obiettivo di privare l'autore del reato
del profitto che gliene è derivato.
Con particolare riguardo a quest'ultima ipotesi, si pone il problema
ermeneutico della
determinazione dell'oggetto dell'ablazione.
Pur in assenza di una definizione legislativa delle nozioni di
profitto e provento del reato, è
indubbio che queste assumono significati diversi in relazione ai
differenti contesti normativi in cui
sono inserite.
Si ritiene, in particolare, che nel contesto di un'attività
totalmente illecita, la nozione di profitto del
reato finisce col comprendere "qualsiasi cosa" riveniente dal
fatto delittuoso, individuata
esclusivamente secondo il criterio selettivo della
"pertinenzialità" del profitto al reato medesimo,
ossia della circostanza che l'uno costituisca una conseguenza
economica immediata dell'altro. In tal
caso, non può farsi spazio all'uso di parametri valutativi di tipo
aziendalistico e, in particolare, non
è possibile distinguere fra il profitto e l'utile "netto",
cioè l'effettivo guadagno percepito dal reo.
Tutta la prestazione è, per così dire, geneticamente marchiata di
illiceità e deve essere confiscata.
Altra valutazione deve essere compiuta, invece, nel caso in cui il
fatto-reato si inserisce nel contesto
di una attività che in sé sarebbe lecita, tanto più se
caratterizzata da un rapporto di scambio di
natura sinallagmatica.
Assume rilievo, quindi, la distinzione fra il "reato contratto",
cioè il caso in cui vi è una vera a
propria immedesimazione del reato con il negozio giuridico, ed il
"reato in contratto", che si ha
allorquando il comportamento penalmente rilevante non coincide con la
stipulazione del contratto
in sé, ma va ad incidere solamente sulla fase di formazione della
volontà contrattuale o su quella di
esecuzione del programma negoziale.
In questa seconda ipotesi, il contratto "a valle" è lecito ed
eventualmente annullabile ex art. 1439
cod. civ..
È di tutta evidenza che nel caso di "reato in contratto" il
profitto tratto dall'agente non è
interamente ricollegabile alla condotta penalmente sanzionata,
giacché la legge penale non
stigmatizza la stipulazione contrattuale tout court, ma esclusivamente
il comportamento tenuto, nel
corso delle trattative o della fase esecutiva, da una parte in danno
dell'altra.
Ed allora, il profitto del reato confiscabile non corrisponde a
qualsiasi prestazione percepita in
esecuzione del rapporto contrattuale, ma solo al vantaggio economico
derivante dal fatto illecito.
Per cui, se il fatto penalmente rilevante (ad esempio, una corruzione)
ha inciso sulla fase di
individuazione dell'aggiudicatario di un pubblico appalto, ma poi
l'appaltatore ha regolarmente
adempiuto alle prestazioni nascenti dal contratto (in sé lecito), il
profitto del reato per il corruttore
non equivale all'intero prezzo dell'appalto, ma solo al vantaggio
economico conseguito per il fatto
di essersi reso aggiudicatario della gara pubblica. Tale vantaggio
corrisponde, quindi, all'utile netto
dell'attività d'impresa.
5. Nella specie, il reato per il quale è stato disposto il sequestro
è costituito da una truffa ai danni
dello Stato. Trattasi di un "reato contratto", alla stregua della
ricostruzione giuridica della figura
illustrata nelle pagine precedenti.
Consegue che, essendovi la totale immedesimazione del reato con il
negozio giuridico, l'intero
prezzo è sequestrabile, senza fare alcun riferimento alla distinzione
fra questo ed il profitto.
Anche sotto questo profilo si deve quindi rilevare che il
provvedimento impugnato risulta essersi
conformato ai principi di diritto elaborati da questa Corte.
6. Il ricorso è quindi infondato e deve essere rigettato. Ai sensi
dell'art. 616 cod. proc. pen., le parti
private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Depositata in Cancelleria il 31.05.2012
vedi l'originale (D.LGS. 231/2001 E CORTE DI CASSAZIONE: CONFISCA PER TUTTI!) su: http://www.mog231.it/d-lgs-2312001-e-corte-di-cassazione-confisca-per-tutti/
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