Un nuovo post "Tutela dell'ambiente e della salute, convertito il "decreto ILVA"" è stato pubblicato il giorno 6 agosto 2013 alle ore 12:28 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
È convertito in legge il DL 4 giugno 2013, n. 61 con il quale si era
ritenuto urgente e necessario di emanare disposizioni che
assicurassero, mediante la *"nomina di un'apposita struttura
commissariale straordinaria, la continuità produttiva ed
occupazionale"*, il rispetto delle norme ambientali e sanitarie.
Come è noto, a spingere il provvedimento d'urgenza era la
"presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico
nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato e comporti
pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della
salute a causa della inosservanza… dell'autorizzazione integrata
ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della
salute".
Nel testo convertito, si legge che le società interessate impiegano
*"un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al
trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille"*, e
che i *commissariamento…* viene "*disposto, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari…* ovvero, previa offerta di
idonee garanzie patrimoniali o finanziarie…previo *accertamento*
dell'inosservanza delle prescrizioni da parte dell'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (*Ispra*), con il supporto
delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente
(*Arpa*), in contraddittorio con l'impresa interessata".
Per consentire il monitoraggio sull'attività di ispezione e di
accertamento svolta dall'Ispra e dalle Arpa in relazione alle
autorizzazioni integrate ambientali rilasciate alle imprese…, il
ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare
"presenta semestralmente alle Camere una relazione sullo stato dei
controlli ambientali che dà conto anche dell'adeguatezza delle
attività svolte dall'Ispra e dalle Arpa".
Con la nuova legge, ha osservato il Ministro competente, "per la
prima volta il commissariamento non viene disposto per la tutela dei
creditori ma per la tutela delle ragioni ambientali e sanitarie".
*Info:* legge 3 agosto 2013, n. 89.
http://www.mog231.it/tutela-dellambiente-e-della-salute-convertito-il-decreto-ilva/
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MODI SRL MOG231 da informazioni, consulenza e corsi per applicare, realizzare, implementare, adottare, correttamente un Modello Organizzativo 231 per ridurre il rischio di commissione di illeciti penali. Suggerisce l'aggiornamento periodico del modello ex d.lgs. n. 231/2001. Assume incarico ODV in esterno. MODI si occupa dei Sistemi Gestione Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001, Sicurezza ISO 45001. Assume incarico di RSPP in esterno e fa consulenza D.Lgs 81/01, Ecolabel, HACCP e GDPR Privacy.
martedì 6 agosto 2013
MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione
Un nuovo post "Sicurezza cantieri, Asl1 Abruzzo, invio sperimentale online della notifica preliminare" è stato pubblicato il giorno 6 agosto 2013 alle ore 11:32 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
L'AQUILA – A partire dal 1°giugno *Asl1 Avezzano - Sulmona -
L'Aquila* e la *Direzione territoriale del lavoro provincia
dell'Aquila* hanno attivato una fase sperimentale per l'invio online
di *notifica preliminare.*
L'inserimento della notifica online potrà essere effettuata dai
titolari o da un tecnico di fiducia delegato (progettista, direttore
dei lavori, coordinatore della sicurezza).
Per facilitare ulteriormente l'utilizzo della modalità informatica è
stato attivato un servizio di *help desk* (*0862/368974*).
La Direzione regionale politiche della salute al termine della fase di
sperimentazione, valuterà la possibilità di estendere il servizio
informatico all'intero territorio regionale.
*Info:* Asl1 Abruzzo.
http://www.mog231.it/sicurezza-cantieri-asl1-abruzzo-invio-sperimentale-online-della-notifica-preliminare/
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L'AQUILA – A partire dal 1°giugno *Asl1 Avezzano - Sulmona -
L'Aquila* e la *Direzione territoriale del lavoro provincia
dell'Aquila* hanno attivato una fase sperimentale per l'invio online
di *notifica preliminare.*
L'inserimento della notifica online potrà essere effettuata dai
titolari o da un tecnico di fiducia delegato (progettista, direttore
dei lavori, coordinatore della sicurezza).
Per facilitare ulteriormente l'utilizzo della modalità informatica è
stato attivato un servizio di *help desk* (*0862/368974*).
La Direzione regionale politiche della salute al termine della fase di
sperimentazione, valuterà la possibilità di estendere il servizio
informatico all'intero territorio regionale.
*Info:* Asl1 Abruzzo.
http://www.mog231.it/sicurezza-cantieri-asl1-abruzzo-invio-sperimentale-online-della-notifica-preliminare/
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MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione
Un nuovo post "Conformità e tempistica registrazione, Commissione appello annulla decisione Echa" è stato pubblicato il giorno 6 agosto 2013 alle ore 10:57 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
HELSINKI – In data 1 agosto la Commissione di appello dell'Echa è
intervenuta in materia di conformità di una registrazione e di
tempistiche di presentazione dell'aggiornamento di un dossier, e ha
*annullato la decisione di non conformità emessa dall'Agenzia* nei
confronti di una società tedesca.
Il ricorso è stato accolto in quanto è stata riconosciuta
l'impossibilità del ricorrente di conoscere con chiarezza e
precisione le *date esatte* dell'invio dell'aggiornamento del
fascicolo, una scadenza importante nel processo decisionale.
Sono inoltre risultate evidenti le carenze dell'Agenzia nel fornire
una comunicazione chiara, precisa e puntuale delle scadenze al
ricorrente che aveva informato l'Agenzia della sua intenzione di
aggiornare il fascicolo di registrazione.
Per queste ragioni la Commissione di appello ha annullato la decisione
impugnata e ha rimesso la causa all'organo competente dell'Agenzia per
la ri-valutazione del fascicolo di registrazione così come aggiornato
dal ricorrente.
*Per approfondire*: The Board of appeal annuls an Echa decision.
http://www.mog231.it/conformita-e-tempistica-registrazione-commissione-appello-annulla-decisione-echa/
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HELSINKI – In data 1 agosto la Commissione di appello dell'Echa è
intervenuta in materia di conformità di una registrazione e di
tempistiche di presentazione dell'aggiornamento di un dossier, e ha
*annullato la decisione di non conformità emessa dall'Agenzia* nei
confronti di una società tedesca.
Il ricorso è stato accolto in quanto è stata riconosciuta
l'impossibilità del ricorrente di conoscere con chiarezza e
precisione le *date esatte* dell'invio dell'aggiornamento del
fascicolo, una scadenza importante nel processo decisionale.
Sono inoltre risultate evidenti le carenze dell'Agenzia nel fornire
una comunicazione chiara, precisa e puntuale delle scadenze al
ricorrente che aveva informato l'Agenzia della sua intenzione di
aggiornare il fascicolo di registrazione.
Per queste ragioni la Commissione di appello ha annullato la decisione
impugnata e ha rimesso la causa all'organo competente dell'Agenzia per
la ri-valutazione del fascicolo di registrazione così come aggiornato
dal ricorrente.
*Per approfondire*: The Board of appeal annuls an Echa decision.
http://www.mog231.it/conformita-e-tempistica-registrazione-commissione-appello-annulla-decisione-echa/
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MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione
Un nuovo post "Inail, riduzione contributiva lavoratori agricoli, riaperto inoltro istanze 2012-2013" è stato pubblicato il giorno 6 agosto 2013 alle ore 11:47 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
ROMA – *Inail*, con circolare n. 35 del 23 luglio 2013, comunica che
sono stati *riaperti i termini* per l'inoltro delle *istanze per
riduzione contributiva* per l'assicurazione dei *lavoratori
agricoli* relative al 2012 e al 2013.
La presentazione delle istanze deve essere eseguita tramite
l'apposito servizio telematico entro il *15 ottobre 2013*.
La circolare inoltre fornisce indicazioni sule modalità per
dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per le *annualità
2008, 2009, 2010 e 2011*. Le dichiarazioni dovranno essere inviate
tramite servizio telematico, utilizzando l'apposito modello di
domanda semplificato che prevede:
* "la dichiarazione di essere consapevole che la concessione del
beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi
contributivi e assicurativi (punto 1);
* la dichiarazione di aver assolto, sui luoghi di lavoro e nei
periodi interessati dalla domanda, agli obblighi di legge in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (punto 2);
* la dichiarazione di non aver registrato infortuni nel biennio
precedente il periodo cui si riferisce la domanda e di non aver
subito provvedimenti di sospensione dell'attività
imprenditoriale o sanzionatori conseguenti la violazione di norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel biennio precedente
il periodo cui si riferisce la domanda stessa (punto 3).
Le domande contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti
dovranno pervenire a decorrere dal 22 luglio pv. e, termine finale,
non oltre la data del *15 ottobre 2013*".
Per l'annualità 2012 Inail, recependo la richiesta delle
associazioni di categorie di semplificare il modello di domanda per
l'ammissione al beneficio e di riaprire termine per la sua
presentazione, ha ritenuto opportuno di estendere la possibilità di
utilizzare il *modello semplificato di domanda* predisposto per le
annualità pregresse anche alle domande relative al 2012. Parimenti è
stato ritenuto opportuno uniformare la riapertura dei termini di
presentazione delle domande relative al 2012 alla data del 15 ottobre
2013.
Si ricorda che la riduzione per il 2011 a favore delle imprese
agricole che non hanno avuto infortuni nel biennio 2009/2010 è stata
fissata al *16,15%*. Per le annualità precedenti la riduzione
contributiva a favore delle imprese agricole che non hanno avuto
infortuni nel biennio precedente l'annualità di riferimento sono
fissate al: 18,73% per il 2008, al 17,42% per il 2009 e 16,93% per il
2010.
"Per quanto concerne il 2012 e il 2013, sulla base delle istanze
presentate e dei controlli effettuati dall'Inps e dall'Inail,
saranno individuate le aziende beneficiarie dello sconto.
L'Inail comunicherà tutto ciò all'Inps che ammetterà a sgravio
le aziende in questione, scomputando la percentuale comunicata dalla
contribuzione dovuta".
*Info e circolare:* Lavoratori agricoli: riduzione contributiva.
http://www.mog231.it/inail-riduzione-contributiva-lavoratori-agricoli-riaperto-inoltro-istanze-2012-2013/
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ROMA – *Inail*, con circolare n. 35 del 23 luglio 2013, comunica che
sono stati *riaperti i termini* per l'inoltro delle *istanze per
riduzione contributiva* per l'assicurazione dei *lavoratori
agricoli* relative al 2012 e al 2013.
La presentazione delle istanze deve essere eseguita tramite
l'apposito servizio telematico entro il *15 ottobre 2013*.
La circolare inoltre fornisce indicazioni sule modalità per
dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per le *annualità
2008, 2009, 2010 e 2011*. Le dichiarazioni dovranno essere inviate
tramite servizio telematico, utilizzando l'apposito modello di
domanda semplificato che prevede:
* "la dichiarazione di essere consapevole che la concessione del
beneficio è subordinata all'accertamento degli obblighi
contributivi e assicurativi (punto 1);
* la dichiarazione di aver assolto, sui luoghi di lavoro e nei
periodi interessati dalla domanda, agli obblighi di legge in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (punto 2);
* la dichiarazione di non aver registrato infortuni nel biennio
precedente il periodo cui si riferisce la domanda e di non aver
subito provvedimenti di sospensione dell'attività
imprenditoriale o sanzionatori conseguenti la violazione di norme
in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel biennio precedente
il periodo cui si riferisce la domanda stessa (punto 3).
Le domande contenenti la dichiarazione del possesso dei requisiti
dovranno pervenire a decorrere dal 22 luglio pv. e, termine finale,
non oltre la data del *15 ottobre 2013*".
Per l'annualità 2012 Inail, recependo la richiesta delle
associazioni di categorie di semplificare il modello di domanda per
l'ammissione al beneficio e di riaprire termine per la sua
presentazione, ha ritenuto opportuno di estendere la possibilità di
utilizzare il *modello semplificato di domanda* predisposto per le
annualità pregresse anche alle domande relative al 2012. Parimenti è
stato ritenuto opportuno uniformare la riapertura dei termini di
presentazione delle domande relative al 2012 alla data del 15 ottobre
2013.
Si ricorda che la riduzione per il 2011 a favore delle imprese
agricole che non hanno avuto infortuni nel biennio 2009/2010 è stata
fissata al *16,15%*. Per le annualità precedenti la riduzione
contributiva a favore delle imprese agricole che non hanno avuto
infortuni nel biennio precedente l'annualità di riferimento sono
fissate al: 18,73% per il 2008, al 17,42% per il 2009 e 16,93% per il
2010.
"Per quanto concerne il 2012 e il 2013, sulla base delle istanze
presentate e dei controlli effettuati dall'Inps e dall'Inail,
saranno individuate le aziende beneficiarie dello sconto.
L'Inail comunicherà tutto ciò all'Inps che ammetterà a sgravio
le aziende in questione, scomputando la percentuale comunicata dalla
contribuzione dovuta".
*Info e circolare:* Lavoratori agricoli: riduzione contributiva.
http://www.mog231.it/inail-riduzione-contributiva-lavoratori-agricoli-riaperto-inoltro-istanze-2012-2013/
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lunedì 5 agosto 2013
MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione
Un nuovo post "Disciplina attività tatuaggi e piercing, nuova legge Regione Toscana" è stato pubblicato il giorno 5 agosto 2013 alle ore 07:18 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
FIRENZE – Emanata il 17 luglio dal consiglio della *Regione Toscana*
la legge regionale L.R. 38/2013 _Modifiche alla legge regionale 31
maggio 2004, n. 28, *Disciplina delle attività di estetica e di
tatuaggio e piercing*,_ pubblicata nel BURT, n. 35, parte prima, del
22 luglio 2013.
Il provvedimento interviene per regolamentare ulteriormente un settore
dalla disciplina ancora incerta e frammentaria, e a volte segnato da
abusivismo e forti irregolarità. Professionisti non abilitati,
locali e attrezzature non a norma, mancato rispetto dei limiti di
età, queste le più diffuse violazioni della legge che da ora sono
soggette a nuove e più stringenti regole e sanzioni.
Nello specifico le modifiche intervengono all'art. 1 della legge del
2004 in materia di *attrezzature*: "Le attrezzature utilizzabili per
le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche
e i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di
applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici
per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 _(Regolamento di attuazione
dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ,
relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività
di estetica_)". Si esplicita inoltre che le attrezzature utilizzabili
per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento
regionale. Si rimanda sempre al regolamento regionale anche per
quanto riguarda l' "individuazione delle prestazioni di attività
di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del
*committente*".
Viene quindi l'obbligo di *Scia* da presentare al Suap del Comune
ove ha sede l'attività.
*Sanzioni*. Vengono introdotte multe:
* da euro 2.000 a euro 12.000 e la chiusura dell'attività, per
chiunque esercita l'attività senza aver presentato la Scia;
* da 3.000 a 18.000 euro e la chiusura dell'attività per chi
esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi;
* da 500 3.000 euro per chiunque esercita l'attività senza che
sia stato designato in ogni sede dell'impresa almeno un
responsabile tecnico;
* da euro 1.000 a 6.000 e sequestro dell'attrezzatura per chiunque
utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo
specifico, ove previsto dal D. M. Sviluppo Economico 110/2011,
secondo le modalità definite dal regolamento regionale;
* da 500 a 3.000 per chiunque esercita l'attività senza il
possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari e
sospensione dell'attività sino al reintegro dei requisiti
richiesti.
Sanzioni sono previste per un *utilizzo improprio delle attrezzature*
(da 1000 a 6000 euro), e per l'utilizzo di attrezzature non comprese
negli elenchi allegati al regolamento regionale e al D. M. Sviluppo
Economico 110/2011 (da euro 3.000 a euro 18.000 e sequestro
dell'attrezzatura).
La nuova norma stabilisce che ogni apparecchio elettromeccanico dovrà
avere una *scheda tecnica* e le attrezzature dovranno essere tarate.
Tutti i "materiali acuminati o taglienti se non di monouso prima
della successiva utilizzazione" dovranno essere sterilizzati e non
solo disinfettati come precedentemente previsto.
Più severe anche le sanzioni che riguardano i *limiti di età al di
sotto dei quali è vietato eseguire piercing o tatuaggi* ed è
obbligatorio il consenso dei genitori o facenti funzione:
* da 3000 a 18000 e la cessazione dell'attività per chiunque esegue
tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione
del piercing auricolare;
* da 2.000,00 a 12.000,00 euro e alla sospensione dell'attività
per un periodo da sei mesi ad un anno per chi esegue tatuaggi o
piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza
del consenso.
Infine è punito con una multa da 1000 a 6000 euro chi esercita
l'*attività in forma itinerante o di posteggio*.
*Info:* legge regionale 17 luglio 2013, n. 38.
http://www.mog231.it/disciplina-attivita-tatuaggi-e-piercing-nuova-legge-regione-toscana/
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FIRENZE – Emanata il 17 luglio dal consiglio della *Regione Toscana*
la legge regionale L.R. 38/2013 _Modifiche alla legge regionale 31
maggio 2004, n. 28, *Disciplina delle attività di estetica e di
tatuaggio e piercing*,_ pubblicata nel BURT, n. 35, parte prima, del
22 luglio 2013.
Il provvedimento interviene per regolamentare ulteriormente un settore
dalla disciplina ancora incerta e frammentaria, e a volte segnato da
abusivismo e forti irregolarità. Professionisti non abilitati,
locali e attrezzature non a norma, mancato rispetto dei limiti di
età, queste le più diffuse violazioni della legge che da ora sono
soggette a nuove e più stringenti regole e sanzioni.
Nello specifico le modifiche intervengono all'art. 1 della legge del
2004 in materia di *attrezzature*: "Le attrezzature utilizzabili per
le attività di estetica, nonché le caratteristiche tecnico-dinamiche
e i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di
applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici
per uso estetico, sono disciplinate dal decreto del Ministro dello
sviluppo economico 12 maggio 2011, n. 110 _(Regolamento di attuazione
dell'articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 ,
relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività
di estetica_)". Si esplicita inoltre che le attrezzature utilizzabili
per le attività di tatuaggio e piercing sono indicate dal regolamento
regionale. Si rimanda sempre al regolamento regionale anche per
quanto riguarda l' "individuazione delle prestazioni di attività
di estetica che possono essere eseguite presso il domicilio del
*committente*".
Viene quindi l'obbligo di *Scia* da presentare al Suap del Comune
ove ha sede l'attività.
*Sanzioni*. Vengono introdotte multe:
* da euro 2.000 a euro 12.000 e la chiusura dell'attività, per
chiunque esercita l'attività senza aver presentato la Scia;
* da 3.000 a 18.000 euro e la chiusura dell'attività per chi
esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi;
* da 500 3.000 euro per chiunque esercita l'attività senza che
sia stato designato in ogni sede dell'impresa almeno un
responsabile tecnico;
* da euro 1.000 a 6.000 e sequestro dell'attrezzatura per chiunque
utilizza attrezzature senza avere svolto il percorso formativo
specifico, ove previsto dal D. M. Sviluppo Economico 110/2011,
secondo le modalità definite dal regolamento regionale;
* da 500 a 3.000 per chiunque esercita l'attività senza il
possesso dei requisiti minimi strutturali ed igienico sanitari e
sospensione dell'attività sino al reintegro dei requisiti
richiesti.
Sanzioni sono previste per un *utilizzo improprio delle attrezzature*
(da 1000 a 6000 euro), e per l'utilizzo di attrezzature non comprese
negli elenchi allegati al regolamento regionale e al D. M. Sviluppo
Economico 110/2011 (da euro 3.000 a euro 18.000 e sequestro
dell'attrezzatura).
La nuova norma stabilisce che ogni apparecchio elettromeccanico dovrà
avere una *scheda tecnica* e le attrezzature dovranno essere tarate.
Tutti i "materiali acuminati o taglienti se non di monouso prima
della successiva utilizzazione" dovranno essere sterilizzati e non
solo disinfettati come precedentemente previsto.
Più severe anche le sanzioni che riguardano i *limiti di età al di
sotto dei quali è vietato eseguire piercing o tatuaggi* ed è
obbligatorio il consenso dei genitori o facenti funzione:
* da 3000 a 18000 e la cessazione dell'attività per chiunque esegue
tatuaggi o piercing a minori di anni quattordici, ad esclusione
del piercing auricolare;
* da 2.000,00 a 12.000,00 euro e alla sospensione dell'attività
per un periodo da sei mesi ad un anno per chi esegue tatuaggi o
piercing a minori che hanno compiuto quattordici anni, in assenza
del consenso.
Infine è punito con una multa da 1000 a 6000 euro chi esercita
l'*attività in forma itinerante o di posteggio*.
*Info:* legge regionale 17 luglio 2013, n. 38.
http://www.mog231.it/disciplina-attivita-tatuaggi-e-piercing-nuova-legge-regione-toscana/
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MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione
Un nuovo post "Coltivatori diretti, quando sono assicurati" è stato pubblicato il giorno 5 agosto 2013 alle ore 07:25 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Quando l'Inail ritiene di garantire ai coltivatori diretti la
posizione assicurativa? Risponde l'Istituto con una circolare
inviata in questi giorni alle proprie Unità centrali e territoriali.
"In virtù di quanto disposto dal DPR 1124/1965***, la protezione
assicurativa riguarda:
* esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di *"opera
manuale"*, *incluse le attività prodromiche o strumentali*, ma
con esclusione di ogni altra operazione che sia solo marginalmente
o indirettamente ad essa collegata;
* anche *attività manuali* diverse da quelle strettamente agricole
purchè si tratti di lavorazioni *connesse, complementari o
accessorie all'attività principale*.
L'attività deve essere realizzata:
* con lavorazioni eseguite nell'interesse e per conto
dell'azienda agricola;
* per un migliore utilizzo dei beni dell'azienda.
*E se si tratta di lavoratori autonomi?* In questo caso, chiarisce
l'Inail, l'assicurazione non riguarda quella parte di attività
cosiddetta imprenditoriale, ma *"solamente l'infortunio che
attenga al momento lavorativo-esecutivo e non a quello organizzativo
dell'attività economica dell'azienda"*.
Gli ambiti principali di tutela infortunistica peculiari del lavoro
agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al lavoro sui
campi, sono:
* infortuni occorsi nello svolgimento di attività connesse;
* infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative
e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore
stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative
agricole;
* infortuni avvenuti nell'ambito domestico, in atti legati
funzionalmente al lavoro agricolo.
La tutela assicurativa, aggiunge l'Istituto, "si estende anche:
* alle *attività di commercializzazione e distribuzione* diretta
dei prodotti;
* alle *attività interferenti con l'ottimizzazione della
coltivazione agricola*, in quanto complementari a questa
attività".
Una precisazione circa l'estensione dell'assicurazione agli
*infortuni _in itinere_*: essa "può riguardare gli spostamenti del
lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la
produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni
necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile"
(l'impiegato dell'azienda che va in banca per un'operazione,
Nda).
Altra distinzione, tra attività di produzione e *attività di
trasformazione* dei prodotti. Mentre la prima è sicuramente oggetto
di tutela assicurativa, "la seconda è oggetto di copertura
*soltanto se caratterizzata dall'imprenditorialità intesa come
destinazione al mercato dei prodotti del fondo, dovendosi, invece,
ritenere esclusa se destinata ad uso personale*" (es. dopo
l'individuazione del suino come destinato al consumo domestico, non
sussiste più la copertura infortunistica).
*** Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
*Info:* circolare Inail.
http://www.mog231.it/coltivatori-diretti-quando-sono-assicurati/
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Quando l'Inail ritiene di garantire ai coltivatori diretti la
posizione assicurativa? Risponde l'Istituto con una circolare
inviata in questi giorni alle proprie Unità centrali e territoriali.
"In virtù di quanto disposto dal DPR 1124/1965***, la protezione
assicurativa riguarda:
* esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di *"opera
manuale"*, *incluse le attività prodromiche o strumentali*, ma
con esclusione di ogni altra operazione che sia solo marginalmente
o indirettamente ad essa collegata;
* anche *attività manuali* diverse da quelle strettamente agricole
purchè si tratti di lavorazioni *connesse, complementari o
accessorie all'attività principale*.
L'attività deve essere realizzata:
* con lavorazioni eseguite nell'interesse e per conto
dell'azienda agricola;
* per un migliore utilizzo dei beni dell'azienda.
*E se si tratta di lavoratori autonomi?* In questo caso, chiarisce
l'Inail, l'assicurazione non riguarda quella parte di attività
cosiddetta imprenditoriale, ma *"solamente l'infortunio che
attenga al momento lavorativo-esecutivo e non a quello organizzativo
dell'attività economica dell'azienda"*.
Gli ambiti principali di tutela infortunistica peculiari del lavoro
agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al lavoro sui
campi, sono:
* infortuni occorsi nello svolgimento di attività connesse;
* infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative
e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore
stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative
agricole;
* infortuni avvenuti nell'ambito domestico, in atti legati
funzionalmente al lavoro agricolo.
La tutela assicurativa, aggiunge l'Istituto, "si estende anche:
* alle *attività di commercializzazione e distribuzione* diretta
dei prodotti;
* alle *attività interferenti con l'ottimizzazione della
coltivazione agricola*, in quanto complementari a questa
attività".
Una precisazione circa l'estensione dell'assicurazione agli
*infortuni _in itinere_*: essa "può riguardare gli spostamenti del
lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la
produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni
necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile"
(l'impiegato dell'azienda che va in banca per un'operazione,
Nda).
Altra distinzione, tra attività di produzione e *attività di
trasformazione* dei prodotti. Mentre la prima è sicuramente oggetto
di tutela assicurativa, "la seconda è oggetto di copertura
*soltanto se caratterizzata dall'imprenditorialità intesa come
destinazione al mercato dei prodotti del fondo, dovendosi, invece,
ritenere esclusa se destinata ad uso personale*" (es. dopo
l'individuazione del suino come destinato al consumo domestico, non
sussiste più la copertura infortunistica).
*** Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
*Info:* circolare Inail.
http://www.mog231.it/coltivatori-diretti-quando-sono-assicurati/
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MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione
Un nuovo post "Regione Campania, consiglio approva Disposizioni in materia sicurezza lavoro" è stato pubblicato il giorno 5 agosto 2013 alle ore 07:01 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
NAPOLI – È stata approvato all'unanimità dal consiglio della
*Regione Campania* nella seduta del 1°agosto la legge _*Disposizioni
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro*_.
La legge riprende e amplia l'impianto normativo in materia di
sicurezza del lavoro definito dalla precedente legge regionale
n.14/2009 e accoglie le indicazioni nazionali e comunitarie emanate
per innalzare gli standard di tutela dei lavoratori promuovendo la
diffusione di buone prassi, l'adozione di codici etici, in
collaborazione con le parti sociali, di modelli di prevenzione basati
sul principio di responsabilità sociale.
Specifici provvedimenti saranno destinati al sostegno delle *piccole e
medie imprese* e per potenziare e aumentare il coordinamento delle
attività di vigilanza e controllo.
Saranno istituiti i seguenti *organismi preposti alla gestione dei
dati*:
* il Sirp, Sistema informativo regionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro, con la funzione di integrare e scambiare dati
con il servizio informativo nazionale;
* l'Anagrafe dei cantieri "per l'archiviazione e lo scambio
telematico dei dati acquisiti dalle Asl e per il costante
aggiornamento dei cantieri presenti sul territorio";
* lo Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito
presso l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione.
La norma interviene inoltre in materia di " attività di
*formazione* per accrescere le conoscenze e le competenze dei
lavoratori in materia di sicurezza; di promozione, di comunicazione e
di incentivazione per accrescere la cultura e la sensibilità della
sicurezza del lavoro".
Per quanto riguarda gli appalti pubblici la legge introduce *criteri
di primalità* per le aziende maggiormente impegnate nella sicurezza
del lavoro e "clausole risolutive espresse nel caso di violazioni
dei piani di sicurezza".
*Info:* proposte di legge consiglio 1° agosto.
http://www.mog231.it/regione-campania-consiglio-approva-disposizioni-in-materia-sicurezza-lavoro/
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NAPOLI – È stata approvato all'unanimità dal consiglio della
*Regione Campania* nella seduta del 1°agosto la legge _*Disposizioni
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e qualità del lavoro*_.
La legge riprende e amplia l'impianto normativo in materia di
sicurezza del lavoro definito dalla precedente legge regionale
n.14/2009 e accoglie le indicazioni nazionali e comunitarie emanate
per innalzare gli standard di tutela dei lavoratori promuovendo la
diffusione di buone prassi, l'adozione di codici etici, in
collaborazione con le parti sociali, di modelli di prevenzione basati
sul principio di responsabilità sociale.
Specifici provvedimenti saranno destinati al sostegno delle *piccole e
medie imprese* e per potenziare e aumentare il coordinamento delle
attività di vigilanza e controllo.
Saranno istituiti i seguenti *organismi preposti alla gestione dei
dati*:
* il Sirp, Sistema informativo regionale per la prevenzione nei
luoghi di lavoro, con la funzione di integrare e scambiare dati
con il servizio informativo nazionale;
* l'Anagrafe dei cantieri "per l'archiviazione e lo scambio
telematico dei dati acquisiti dalle Asl e per il costante
aggiornamento dei cantieri presenti sul territorio";
* lo Sportello per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito
presso l'Agenzia regionale per il lavoro e l'istruzione.
La norma interviene inoltre in materia di " attività di
*formazione* per accrescere le conoscenze e le competenze dei
lavoratori in materia di sicurezza; di promozione, di comunicazione e
di incentivazione per accrescere la cultura e la sensibilità della
sicurezza del lavoro".
Per quanto riguarda gli appalti pubblici la legge introduce *criteri
di primalità* per le aziende maggiormente impegnate nella sicurezza
del lavoro e "clausole risolutive espresse nel caso di violazioni
dei piani di sicurezza".
*Info:* proposte di legge consiglio 1° agosto.
http://www.mog231.it/regione-campania-consiglio-approva-disposizioni-in-materia-sicurezza-lavoro/
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