Un nuovo post "Coltivatori diretti, quando sono assicurati" è stato pubblicato il giorno 5 agosto 2013 alle ore 07:25 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".
Quando l'Inail ritiene di garantire ai coltivatori diretti la
posizione assicurativa? Risponde l'Istituto con una circolare
inviata in questi giorni alle proprie Unità centrali e territoriali.
"In virtù di quanto disposto dal DPR 1124/1965***, la protezione
assicurativa riguarda:
* esclusivamente ciò che costituisce esecuzione di *"opera
manuale"*, *incluse le attività prodromiche o strumentali*, ma
con esclusione di ogni altra operazione che sia solo marginalmente
o indirettamente ad essa collegata;
* anche *attività manuali* diverse da quelle strettamente agricole
purchè si tratti di lavorazioni *connesse, complementari o
accessorie all'attività principale*.
L'attività deve essere realizzata:
* con lavorazioni eseguite nell'interesse e per conto
dell'azienda agricola;
* per un migliore utilizzo dei beni dell'azienda.
*E se si tratta di lavoratori autonomi?* In questo caso, chiarisce
l'Inail, l'assicurazione non riguarda quella parte di attività
cosiddetta imprenditoriale, ma *"solamente l'infortunio che
attenga al momento lavorativo-esecutivo e non a quello organizzativo
dell'attività economica dell'azienda"*.
Gli ambiti principali di tutela infortunistica peculiari del lavoro
agricolo, dipendente o autonomo, ulteriori rispetto al lavoro sui
campi, sono:
* infortuni occorsi nello svolgimento di attività connesse;
* infortuni avvenuti sul luogo di lavoro durante le pause lavorative
e/o con modalità di rischio ulteriori create dal lavoratore
stesso e giustificate dalle disagiate condizioni lavorative
agricole;
* infortuni avvenuti nell'ambito domestico, in atti legati
funzionalmente al lavoro agricolo.
La tutela assicurativa, aggiunge l'Istituto, "si estende anche:
* alle *attività di commercializzazione e distribuzione* diretta
dei prodotti;
* alle *attività interferenti con l'ottimizzazione della
coltivazione agricola*, in quanto complementari a questa
attività".
Una precisazione circa l'estensione dell'assicurazione agli
*infortuni _in itinere_*: essa "può riguardare gli spostamenti del
lavoratore al fine di acquistare i beni direttamente necessari per la
produzione, ma non anche quelli finalizzati alla consegna di beni
necessari per l'organizzazione amministrativa e contabile"
(l'impiegato dell'azienda che va in banca per un'operazione,
Nda).
Altra distinzione, tra attività di produzione e *attività di
trasformazione* dei prodotti. Mentre la prima è sicuramente oggetto
di tutela assicurativa, "la seconda è oggetto di copertura
*soltanto se caratterizzata dall'imprenditorialità intesa come
destinazione al mercato dei prodotti del fondo, dovendosi, invece,
ritenere esclusa se destinata ad uso personale*" (es. dopo
l'individuazione del suino come destinato al consumo domestico, non
sussiste più la copertura infortunistica).
*** Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
*Info:* circolare Inail.
http://www.mog231.it/coltivatori-diretti-quando-sono-assicurati/
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