martedì 27 giugno 2017

Vuoi delegare la funzione di RSPP della tua azienda a un tecnico qualificato affidabile e serio? Chiama MODI


MODI SRL eroga il servizo di assistenza al Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione D.Lgs. 81/2008 o assunzione diretta dell’incarico.

 Il RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura obbligatoria all’interno dell’azienda così come dispone il D. lgs 81/2008. 

I riferimenti normativi sono: Art 17 D.Lgs. 81/2008 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili): il datore di lavoro deve nominare RSPP; Art. 18 D.Lgs. 81/2008: “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” Titolo I Capo III SEZIONE III – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE N° 5 articoli (da art. 31 a art. 35).

Le sanzioni previste:

La nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito anche: “RSPP”) è un obbligo indelegabile del Datore di Lavoro che se non assolto comporta sanzioni quali l’arresto (da 3 a 6 mesi) o l’ammenda (da 2.500,00 a 6.400,00). Pertanto salvo i rari casi in cui il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione può coincidere con il datore di lavoro (All. II del d.lgs. 81/08), tale incarico può essere ricoperto solo ed esclusivamente da soggetti competenti ed adeguatamente formati. 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ricopre, oggi più che mai, un ruolo professionale. La sicurezza in azienda impone, in virtù delle recenti novità normative, che l’incarico di RSPP venga presa in carico da personale altamente qualificato capace di pensare e predisporre procedure analitiche a tutela della sicurezza dei lavoratori. 

MODI e il suo staff tecnico è in grado di ricoprire l’incarico di responsabile del servizio di protezione e prevenzione in esterno in aziende clienti del Veneto e del Nord Est appartenenti a tutti i macrosettori ATECO. 

Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) può essere ricoperto anche dal Datore di Lavoro dell’Azienda. Tale opportunità è disciplinata dagli artt. 31 e 32 e dall’ All. II del d.lgs. 81/08. Resta inteso che il Datore di Lavoro dovrà, comunque, frequentare un corso di formazione specifico così da acquisire tutte le competenze tecniche in materia di sicurezza nei cantieri. 

Un’alternativa può essere quella di attribuire tale incarico ad un lavoratore. Formare un RSPP interno all’Azienda, diverso dal Datore di Lavoro, impone una frequentazione, da parte del soggetto designato, di numerosi corsi tutti riconosciuti dalla Regione e della durata minima di 61 ore. Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione Non sempre, però, il RSPP, per quanto competente, riesce a soddisfare ed applicare analiticamente tutte le disposizioni previste per Legge in ambito di sicurezza. Per questi motivi vi è l’opportunità di essere “affiancato” da uno o più Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP). Richiedici al numero verde 800300333 un check-up iniziale gratuito.

Nessun commento:

Posta un commento