I Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione sono incaricati di individuare e valutare i rischi,
individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro
ed elaborare le misure preventive e protettive per la sicurezza e la salute dei
Lavoratori, elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di
controllo di tali misure, elaborare le procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali ed elaborare i programmi di informazione, formazione dei
Lavoratori.
Le attività degli RSPP dovranno
integrarsi con quelle dei Datori di Lavoro e degli RLS, oltre che del medico
competente, qualora previsto, al fine di ridurre o eliminare i rischi di
infortuni o di danni per la salute e migliorare le condizioni di lavoro
nell’azienda.
Il ruolo può essere affidato ad
una persona esterna all’azienda che dovrà rispondere ad alcuni requisiti minimi
così come stabilito dall’art. 32 del D. Lgs. 81/08.
Ci sono solo alcuni casi in cui
l’RSPP deve essere obbligatoriamente interno all’azienda: nelle aziende
industriali con oltre 200 lavoratori, nelle industrie estrattive, nelle
centrali termoelettriche, nelle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, infine nelle aziende industriali
soggette all’obbligo di notifica o rapporto ai sensi degli articoli 6 e 8 del
D. Lgs. 17 agosto 1999 e negli impianti ed installazioni di cui agli articoli
7, 28 e 33 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
Anche i Datori di Lavoro possono
assumere in proprio l'incarico di
RSPP, ma solo nei casi previsti dal D.Lgs. 81/08: aziende artigiane e
industrial fino a 30 addetti (escluse le aziende a rischio di incidente
rilevante), aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti, aziende della
pesca fino a 20 addetti e altre aziende fino a 200 addetti.
I Datori di Lavoro che intendono
svolgere direttamente i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione devono frequentare corsi di formazione di 16 ore se l’azienda
rientra nel livello di rischio basso, 32 e 48 ore se l’azienda rientra nel
livello di rischio medio e alto, rispettivamente (Accordo Stato - Regioni del
21 dicembre 2011). Il livello rischio è individuato in funzione del Settore
ATECO di appartenenza dell’azienda. Sono inoltre previsti obblighi di
aggiornamento quinquennali (6, 10 e 14 ore in base ai tre livelli di rischio).
I nostri tecnici qualificati restano
a disposizione per chiarimenti e per un sopralluogo gratuito presso l'Azienda. Per
un preventivo sulla valutazione dei rischi aziendali chiamateci al numero 0415412700 o
visitate i nostri siti www.mog231.it; www.modiq.it, www.consulenzasicurezzaveneto.it, www.corsionlineitalia.it, www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it e www.consulenzacertificazioneiso37001.it/. E-mail MODI
NETWORK modi@modiq.it
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