lunedì 15 luglio 2019

Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio e quali sanzioni comporta la mancata valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali?

Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio e quali sanzioni comporta la mancata valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali?

L’articolo 216 del D. Lgs. 81/08 precisa che “il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori….” in conformità alle norme CIE e CEN per quanto riguarda le radiazioni non coerenti e le norme IEC per i laser.
Allo stato attuale i riferimenti per le misurazioni delle radiazioni ottiche non coerenti sono:
  • UNI EN 14255-1:2005 per gli UV;
  • UNI EN 14255-2:2006 per il visibile e l’infrarosso;
  • UNI EN 14255-4:2007 sulla terminologia e le grandezze da utilizzare per le misurazioni;
  • I valori limite di esposizione (VLE) per le ROA non coerenti sono contenuti nell’Allegato XXXVII Parte I del D. Lgs. 81/2008.
    Altre norme che trattano la valutazione e la misura in ambiti specifici sono:
  • UNI EN 12198-1:2009/UNI EN 12198-2:2009/UNI EN 12198-3:2008 per le radiazioni emesse dal macchinario;
  • CEI EN 62471:2009 per la valutazione della sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade.
Allo stato attuale i riferimenti per le misurazioni delle radiazioni laser sono:
  • le norme CEI-EN 60825-1:2009 fascicolo 9891 (anche denominata “nuova classificazione”) e CEI-EN 60825-1 fascicolo 4405 R (anche denominata “vecchia classificazione”);
  • i VLE per le ROA coerenti sono contenuti nell’Allegato XXXVII - Parte II del D. Lgs. 81/2008.

Altre norme che trattano la valutazione e la misura in ambiti specifici sono:
  • UNI EN ISO 11553-1:2009 / UNI EN ISO 11553-2:2009 sui requisiti di sicurezza per macchine laser e laser portatili;
  • UNI EN ISO 11554:2008 sui metodi di prova per determinare la potenza e l’energia di fasci laser ad onda continua e ad impulsi.
Tanto per le radiazioni laser quanto per quelle non coerenti, ulteriori fonti di cui tenere conto sono le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche ed i dati della sorveglianza sanitaria dove attuata (art. 216, comma 2, lettera h).

La mancata valutazione del rischio da Radiazioni Ottiche Artificiali prevede la sanzione dell’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2.740 a 7.014 euro (art. 219 comma 1 lettera a D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da 2192 a 4384 euro (art. 219 comma 1 lettera b D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) per il Datore di Lavoro. Mentre Datore di Lavoro e Dirigenti sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.192 a 4.384 euro (art. 219 comma 2 lettera a D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 822 a 4.384 euro (art. 219 comma 2 lettera b D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il Medico Competente è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 438,84 a 1.753,60 euro (art. 220 comma 1 D.Lgs. 81/2008).

MODI S.r.l. organizza corsi aziendali per lavoratori che operano in presenza di Radiazioni Ottiche Artificiali. 

Per visionare le FAQ ROA e approfondire l'argomento cliccare qui. 
Per le recensioni, opinioni espresse dai nostri Clienti e Allievi cliccare qui.

Per consulenze, iscrizione ai corsi e partecipazione ai seminari chiamare il numero 0415412700 o visitate i nostri siti www.mog231.it; www.modiq.it, www.consulenzasicurezzaveneto.it, www.corsionlineitalia.it, www.consulenzaprivacyregolamentoue679.it e www.consulenzacertificazioneiso37001.it/. E-mail MODI NETWORK modi@modiq.it


Nessun commento:

Posta un commento