I Datori di Lavoro possono assumere in prima persona il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la propria azienda nei seguenti casi:
- aziende artigiane fino a 30 addetti;
- aziende industriali fino a 30 addetti (sono escluse le attività di cui all'Art.1 del D.Lgs. 334/99 - Normativa SEVESO: aziende soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti o laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri, munizioni, strutture di ricovero pubbliche e/o private);
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- aziende della pesca fino a 20 addetti;
- altre aziende fino a 200 addetti.
L'RSPP è una figura fondamentale della sicurezza, a cui viene delegata da parte del datore di lavoro la gestione di qualsiasi aspetto riguardante il mantenimento e il miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.
La nomina di RSPP può essere dato anche esternamente all’azienda a una persona in possesso dei requisiti di Legge.
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