La formazione
sull’uso delle attrezzature comporta il completo assolvimento degli obblighi
formativi in capo al datore di lavoro?
No, la formazione specifica
sull’uso delle attrezzature di lavoro è aggiuntiva della formazione
obbligatoria prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Accordo
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti e
dirigenti.
Secondo quanto riportato nell’articolo 36 del Testo Unico sulla Sicurezza, il rappresentante legale di un’azienda deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore un’adeguata informazione:
Secondo quanto riportato nell’articolo 36 del Testo Unico sulla Sicurezza, il rappresentante legale di un’azienda deve provvedere a fornire a ciascun lavoratore un’adeguata informazione:
- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale;
- sulle procedure riguardanti il primo soccorso, l’antincendio e l’evacuazione dei lavoratori in caso di emergenza;
- sui nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e alla prevenzione incedi;
- sui nominativi dello RSPP e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e , qualora nominato, del Medico Competente.
- sui rischi specifici a cui è esposto in relazione alla propria mansione;
- sui pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi;
- sulle misure di sicurezza e sulle disposizioni di prevenzione e protezione adottate in azienda.
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