Il
subappalto è consentito solo a condizione che sia espressamente
autorizzato dal datore di lavoro committente (il quale dovrà, quindi,
verificare il possesso da parte dell’impresa subappaltatrice dei
requisiti di qualificazione) e che venga certificato, ai sensi del
Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il DPR 177/2011 impone che quando i lavori siano svolti attraverso lo strumento dell’appalto, debba essere garantito che:
- prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). E’ previsto che tale attività debba essere svolta per un periodo sufficiente e adeguato allo scopo della medesima e, comunque, non inferiore ad un giorno;
- il datore di lavoro committente individui un proprio rappresentante, adeguatamente formato, addestrato ed edotto sul rischio dell’ambiente in cui debba svolgersi la funzione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, che vigili sulle attività che in tali contesti si realizzino;
- durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o “confinati” sia adottata ed efficacemente attuata una procedura spazi confinati specificamente diretta a eliminare o ridurre al minimo il rischio.
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