venerdì 21 febbraio 2014

MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione

Un nuovo post "Applicazione dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs 81/08" è stato pubblicato il giorno 20 febbraio 2014 alle ore 13:27 all'interno di "MOG 231 - Modelli di Organizzazione e Gestione".

_Sentenza *T.A.R. Lazio, Latina, 4 febbraio 2014, n. 90*_

_applicazione dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs 81/08, che riconosce
la possibilità, in deroga ad un divieto di ordine generale, di
destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, fatto
comunque salvo l'obbligo di assicurare il rispetto delle idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima._

_N. 00090/2014 REG.PROV.COLL._

_N. 00958/2008 REG.RIC._

*REPUBBLICA ITALIANA*

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

*SENTENZA*

sul ricorso numero di registro generale 958 del 2008, proposto da Oasi
di Kufra Gestioni Alberghiere S.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati
Nunzio Chillemi e Gaetano Colletta, con domicilio eletto presso
Gaetano Avv. Colletta in Latina, Centro Latina Fiori Torre 4 Magnolie;

contro

Azienda Usl di Latina, in persona del Direttore Generale pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Valleriani, con
domicilio eletto in Latina, Viale P.L. Nervi Latina Fiori Torre 2G;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 6318/DP07 del 2.7.2008 con cui il
Responsabile del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
dell'Azienda USL di Latina non ha autorizzato la Società ricorrente
ad esercitare nel proprio albergo "Oasi di Kufra" sito nel Comune
di Sabaudia via Lungomare km 29,880, un'attività di fitness ed
estetica.

Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Usl di
Latina.

Viste le memorie difensive.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il dott.
Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

*FATTO e DIRITTO*

1 Con atto notificato l'8 ottobre 2008, depositato il successivo 23,
la ricorrente espone di aver richiesto, ai sensi degli articoli 6
della L.R. 20 giugno 1980, n. 76 ed 8 del d.P.R. 19 marzo 1956, n.
303, il parere preventivo obbligatorio circa l'esercizio di
un'attività di fitness ed estetica nel piano interrato ed in deroga
all'altezza di cui all'articolo 6 del citato d.P.R. avendo
predisposto ogni necessario e richiesto adeguamento per l'areazione,
l'illuminazione e la protezione contro l'umidità dei locali. Con
nota del 19 maggio 2008, diretta al comune di Sabaudia, l'Azienda
Usl di Latina, richiamata la mancata integrazione a quanto richiesto
con la precedente nota del 6 dicembre 2007, confermava il parere
negativo di cui alla nota del competente servizio prot. n. 282 del 18
marzo 2002. Aggiunge poi la ricorrente che la menzionata istanza di
parere preventivo originava proprio dall'adeguamento richiesto
dall'azienda con la nota da ultimo citata e che, comunque, il 31
maggio 2008 avanzava nuova e documentata istanza di deroga definita
negativamente con il provvedimento ora impugnato nel quale,
presupposto ancora una volta il precedente parere negativo prot. n.
282 del 18 marzo 2002, il diniego di autorizzazione ad adibire per la
detta attività, in deroga agli artt. 63 e 65 del D. Lgs. 81/2008, i
locali interrati è ricondotto alla circostanza per la quale "i
predetti locali hanno un'altezza inferiore a mt. 2,70, altezza
minima prevista dalla normativa vigente.".

2 Con atto depositato il 23 marzo 2009, si è costituita l'Azienda
Usl di Latina.

3 La ricorrente ha depositato quindi memoria difensiva il 27 novembre
2013 nel mentre la resistente, con memoria depositata il successivo
28, ha opposto l'infondatezza.

4 Nel corso dell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 il
ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.

5 Con il primo motivo nel lamentare la violazione degli articoli 23,
24 e 25 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, la ricorrente argomenta
l'incompetenza dell'azienda sanitaria che, invece di esprimere il
richiesto parere preventivo, si sarebbe illegittimamente appropriata
del potere conferito dalla legge al comune.

5.1 Come visto l'iniziativa della ricorrente attiene alla
localizzazione in "deroga" di un'attività produttiva.
L'articolo 13 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 assegna all'azienda
sanitaria competente per territorio la vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro; l'articolo 63 richiama l'allegato IV relativo ai requisiti
richiesti e l'articolo 65, nel vietare la destinazione al lavoro dei
locali chiusi sotterranei o semisotterranei, prevede al comma 2, che
"In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere
destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei,
quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore
di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di
illuminazione e di microclima.".

5.2 L'organo di vigilanza può quindi ammettere, in "deroga" ai
requisiti di cui al citato allegato, l'esercizio di attività
lavorativa in locali sotterranei o semisotterranei sempre essi che
abbiano determinate caratteristiche e siano muniti di particolari
apprestamenti a tutela della salute e della sicurezza. A tali
indicazioni, va aggiunto che, per effetto del D. Lgs. 112 del 1998, la
competenza in ordine alla localizzazione degli impianti produttivi è
stata attribuita ai comuni presso i quali risulta incardinato e nella
sua totalità il relativo procedimento.

5.3 Ciò posto, il motivo in esame è infondato. Ed, infatti, come
visto l'azienda sanitaria in base alla citata normativa può
ammettere la deroga, il che equivale a dire che il positivo riscontro
delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza del luogo di
lavoro secondo quanto proposto dall'interessato, implica una
valutazione che abilita all'esercizio dell'attività in luoghi di
per sé inidonei, nei quali sarebbe esclusa. La valutazione sulla
possibile deroga ai requisiti richiesti dall'allegato IV al D. Lgs.
81/2008 non può esser quindi ricondotta alla fase istruttoria ed alla
collaborazione tra organi, al pari di altre vicende nelle quali la
determinazione finale spetta ad una sola amministrazione agente,
perché l'organo di vigilanza concorre alla sostanziale
determinazione della fattispecie ampliativa rimuovendo un limite con
un provvedimento riconducibile non tanto al parere quanto, soprattutto
per il profilo funzionale, all'autorizzazione comunque
necessariamente presupposta la cui mancanza impedirebbe al comune il
rilascio del titolo per l'esercizio dell'attività.

6 Con i restanti motivi la ricorrente argomenta l'eccesso di potere
per difetto di istruttoria e di motivazione perché l'azienda, da un
lato, avrebbe ancora una volta presupposto il precedente avviso del
2002 non avvedendosi che esso era stato reso su iniziativa allora non
connessa ad una richiesta in "deroga", dall'altro, nel
richiamare la mancanza dell'altezza minima, non avrebbe percepito il
carattere derogatorio dell'istanza ed effettuato i necessari
sopralluoghi per i richiesti riscontri. Detto ultimo profilo merita di
esser accolto. In via preliminare va evidenziato come non sia
consentito all'azienda di integrare, anche in punto di
giustificazione, il provvedimento impugnato, il che è avvenuto nel
caso per come certificato dalla memoria depositata in prossimità
dell'udienza di discussione con la quale è stata prospettata la
rilevanza di altri elementi ostativi alla concessione della richiesta
deroga. Ciò posto, pur non potendosi escludere l'ammissibilità di
un riscontro delle condizioni di tutela della salute e della sicurezza
alla stregua della sola documentazione tecnica esibita, la censura
deve esser favorevolmente delibata perché la richiesta interessava,
appunto e con riguardo a specifiche indicazioni, la deroga al
parametro dell'altezza fissata in metri tre dal citato allegato IV
dal quale poi non sembra ricavarsi la previsione di un limite
ulteriore ed oltre il quale la stessa non sarebbe comunque
ammissibile.

7 In conclusione il ricorso va accolto. Le spese seguono, secondo
legge, la soccombenza per l'ammontare di cui in dispositivo.

*P.Q.M.*

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di
Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come
in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla
l'impugnato provvedimento.

Condanna l'azienda sanitaria al pagamento delle spese di giudizio
che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.

Così deciso in Latina, nella camera di consiglio del giorno 19
dicembre 2013, con l'intervento dei magistrati:

_Francesco Corsaro, Presidente_

_Santino Scudeller, Consigliere, Estensore_

_Antonio Massimo Marra, Consigliere_

 
 
 

 
 
 

L'ESTENSORE
 
IL PRESIDENTE

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2014

IL SEGRETARIO

(_Art. 89, co. 3, cod. proc. amm._)



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