La disposizione prevista nell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. 151/2015 è quella nella
quale viene indicato che è abolito l’obbligo di tenuta del registro degli infortuni. ” A
decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è abolito l’obbligo di tenuta del registro
infortuni.”
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